Bonus mamme 2025: guida al sussidio una tantum di 480 euro

Si attendono le istruzioni ufficiali dell’Inps.

Paolo Ballanti 17/07/25

La Manovra di bilancio 2024 ha avuto il merito di introdurre per la prima volta una riduzione dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e madri di tre o più figli, meglio nota come Bonus mamme lavoratrici.

La misura, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, si traduce in un esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3 mila euro (da riparametrare su base mensile).

Lo stesso esonero è stato esteso, per la sola annualità 2024, alle lavoratrici a tempo indeterminato madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Nell’ottica di colmare il vuoto normativo causato dall’assenza, a partire dal 2025, di un bonus per le madri di due figli, la Legge numero 207/2024 (Manovra 2025) ha introdotto un esonero strutturale che permette di ridurre (parzialmente) la contribuzione IVS.

Possono accedere allo sgravio parziale le lavoratrici madri di due o più figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (a decorrere dal 2027 l’esonero per le madri di tre o più figli è riconosciuto fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo).

La misura in questione, spettante a lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di un reddito non superiore a 40 mila euro annui, è stata posticipata di un anno (decorrenza 2026) ad opera dell’articolo 6, Decreto – Legge 30 giugno 2025, numero 95.

Lo stesso articolo 6 prevede tuttavia una misura ponte per l’annualità corrente che non si traduce in un esonero contributivo bensì in una somma una tantum riconosciuta nel prossimo mese di dicembre.

Analizziamo la novità in dettaglio in questa guida al bonus mamme 2025.

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Indice

Requisiti del Bonus mamme 2025

Il bonus mamme una tantum è riservato, per l’anno corrente, a:

  • lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
  • lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, numero 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, numero 103 nonché la Gestione Separata INPS.

Le lavoratrici in questione devono essere madri di due figli.

La misura, peraltro, spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del secondo figlio.

Un ulteriore requisito è di tipo reddituale, dal momento che possono ottenere la somma le lavoratrici titolari di un reddito da lavoro non eccedente i 40 mila euro su base annua.

Importo del bonus

Il bonus riconosciuto dall’INPS, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, si attesta a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Le mensilità spettanti decorrono dal 1° gennaio 2025 fino al mese di novembre e sono corrisposte, in un’unica soluzione, a dicembre, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

In definitiva, il bonus una tantum avrà un importo massimo di 480 euro netti, in quanto esenti da trattenute fiscali e contributive.
Le somme non rilevano peraltro ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Come si calcola l’importo spettante?

Ipotizziamo il caso della lavoratrice Carla, madre di due figli, rispettivamente di età pari a 3 e 5 anni, in possesso di un reddito da lavoro non eccedente i 40 mila euro annui.

In considerazione della situazione personale di Carla spetta a dicembre il bonus una tantum erogato dall’INPS, calcolato in ragione dei mesi di vigenza del rapporto di lavoro.

Dal momento che Carla è in forza in azienda come lavoratrice dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2014 può vantare, nell’anno corrente, dodici mesi utili per il calcolo del bonus, che spetta pertanto in misura pari a 480 euro netti.

Madri con più di due figli

Possono inoltre accedere al bonus mamme una tantum le lavoratrici madri autonome iscritte a:

  • gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al citato D.Lgs. numero 509/1994 e al D.Lgs. numero 103/1996;
  • gestione Separata;

con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La somma spetta a condizione che:

  • il reddito da lavoro non ecceda i 40 mila euro su base annua;
  • il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

A differenza di quanto poc’anzi descritto, i 40,00 euro mensili spettano per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo e, in ogni caso, per ogni “mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (articolo 6, comma 1).

L’intento del legislatore è chiaro. Evitare il cumulo del bonus una tantum con l’esonero per le lavoratrici madri introdotto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per quante hanno tre o più figli e sono titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Per le domande di bonus si attendono le istruzioni INPS

Al pari di altre misure economiche riconosciute dall’INPS, per le istruzioni relative alle modalità di accesso al bonus una tantum non resta che attendere l’apposita circolare/messaggio dell’Istituto.

Quali misure per il 2026?

Alla luce di quanto recentemente disposto dal Decreto – Legge numero 95/2025, articolo 6, le madri che nell’annualità corrente beneficiano del bonus una tantum, a partire dal 2026 (salvo ulteriori novità normative) potranno ottenere in busta paga la riduzione (parziale) dei contributi IVS, introdotta dalla Manovra 2025.
Quest’ultima spetta a:

  • lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
  • lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra i redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (che non hanno optato per il regime forfetario);
  • madri di due o più figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero spetterà fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo).

L’esonero parziale è riservato a quanto totalizzano una retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non eccedente i 40 mila euro su base annua.
Sempre nel 2026, da ultimo, le madri di tre o più figli (a tempo indeterminato) potranno contare ancora sull’esonero IVS totale, salvo poi transitare, dal 2027, in quello parziale appena descritto.

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Foto copertina: istock/evgenyatamanenko

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere