Drasticamente ridotti dal 1° marzo 2022, a causa dell’introduzione dell’Assegno unico universale, gli Assegni al nucleo familiare – ANF -continuano a essere riconosciuti nelle sole ipotesi in cui siano presenti il richiedente la prestazione oltre a coniuge, fratelli, sorelle e nipoti (leggi qui cosa è cambiato dall’introduzione dell’AUU).
Al pari degli anni d’oro in cui l’ANF veniva erogato a una vasta platea di lavoratori dipendenti, l’Assegno mensile è annualmente rivalutato dal 1° luglio per effetto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall’Istat.
Ne consegue che alla luce della variazione dell’indice risultata pari ad un +0,8% tra il 2023 e il 2024, l’INPS ha comunicato con Circolare 19 maggio 2025, numero 92 i nuovi livelli di reddito e importi mensili degli ANF a valere dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
Rivalutazione degli ANF dal 1° luglio 2025
Il Decreto 69 del 13 marzo 1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini dell’erogazione dell’ANF sono rivalutati annualmente, dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
Tra l’annualità 2024 e 2023 la suddetta variazione dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, si è attestata da un +0,8%.
In ragione di quanto descritto, i livelli di reddito per l’erogazione degli ANF vengono rivalutati con il predetto indice a decorrere dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali sono fornite in allegato alla Circolare INPS numero 92/2025.
I livelli di reddito, ricorda l’Istituto, hanno validità per la determinazione degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le nuove tabelle degli ANF
In ragione del fatto che dal 1° marzo 2022 l’ANF è stato abrogato con riguardo ai nuclei familiari con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito interessano esclusivamente gli attuali (residui) beneficiari della prestazione, nello specifico i nuclei con familiari “diversi da figli e orfanili” composti “dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti” (Circolare numero 92/2025).
Pertanto, la rivalutazione è stata predisposta con riferimento alle seguenti tabelle:
- Tabella 19, nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli;
- Tabella 20 A, nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);
- Tabella 20 B, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);
- Tabella 21 A, nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) in cui siano presenti componenti inabili;
- Tabella 21 B, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili);
- Tabella 21 C, nuclei familiari (solo coniuge o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);
- Tabella 21 D, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).
Per meglio comprendere la portata della rivalutazione ipotizziamo il caso di un nucleo familiare composto da tre persone, interessato dalla tabella 19.
A fronte di un reddito familiare annuo di 33.300,00 euro l’ANF mensile spettante dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (Circolare 15 maggio 2024, numero 65) si è attestato ad euro 239,77 (seconda fascia, dal momento che la prima fascia, cui corrispondeva un ANF di 254,79 euro mensili, necessitava di un reddito fino a 33.274,22 euro).
A parità di reddito annuo, dal 1° luglio 2025 lo stesso nucleo familiare ricadrà nella prima fascia di importo. Ne consegue che sino al 30 giugno 2026 la prestazione mensile passerà dai 239,77 euro precedenti del 2024-2025 a 254,79 euro.
Per effetto della rivalutazione, infatti, la prima fascia spetterà a quanti possiedono un reddito annuo fino a 33.540,41 euro rispetto ai precedenti 33.274,22 euro del periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025.
A chi spettano gli ANF – Assegni al nucleo familiare
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS a norma del Decreto – Legge numero 69/1988 a sostegno di:
- Lavoratori dipendenti del settore privato;
- Lavoratori domestici e domestici somministrati
- Iscritti alla Gestione Separata;
- Lavoratori dipendenti agricoli a pagamento diretto ANF;
- Percettori di NASpI;
- Percettori di CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, ASO, AIS, IMA;
- Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
- Lavoratori in aspettativa sindacale;
- Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
- Lavoratori socialmente utili (LSU) e titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
- Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF;
- Lavoratori dipendenti di aziende fallite o cessate;
- Titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.
Sono al contrario esclusi dal sussidio:
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Piccoli coltivatori diretti;
- Titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Come anticipato, a partire dal 1° marzo 2022, l’ANF è stato abrogato (per effetto dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale) con riferimento ai nuclei familiari con figli ed orfanili.
Ne consegue che attualmente il nucleo, per poter legittimamente beneficiare della prestazione, dev’essere composto da:
- Richiedente l’Assegno;
- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero la parte dell’unione civile non sciola da unione civile;
- Fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale del richiedente, di età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.
Domanda ANF – Assegni al nucleo familiare
Previa domanda all’INPS, il diritto all’ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del sussidio.
Il diritto, al contrario, si interrompe alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni di spettanza degli ANF vengono a mancare.
Come si calcolo l’ANF
L’ammontare mensile degli ANF è determinato in ragione di:
- tipologia del nucleo familiare;
- numero dei componenti il nucleo familiare;
- reddito complessivo del nucleo familiare.
Da notare che le tabelle prevedono importi degli ANF decrescenti all’aumentare del reddito del nucleo familiare.
Eccezion fatta per talune ipotesi particolari (ad esempio i dipendenti di aziende cessate o fallite nei cui confronti l’ANF è liquidato direttamente dall’INPS) la prestazione è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere da quest’ultimo recuperata rispetto ai contributi da versare all’Istituto con modello F24.
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Foto copertina: istock/alexsl