730 precompilato: cosa cambia dal 2015 per i professionisti

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Illustriamo brevemente, avendolo fatto in maniera più ampia in un precedente pezzo, cosa comporta la novità della dichiarazione pre-compilata.

cosa La dichiarazione solitamente compilata negli anni passati da professionisti, CAF e contribuenti, diviene ora precompilata dall’Amministrazione Finanziaria
chi I contribuenti interessati sono:ü  lavoratori dipendenti e assimilati

ü  pensionati

che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

quando Dall’anno 2016 a valere sull’anno d’imposta 2015
come l’Agenzia   delle   Entrate   utilizza:ü  le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati),

ü  i dati trasmessi  da  parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali)

ü  i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente  e  assimilati,  ai  redditi  da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

 

A partire  dalle  dichiarazioni  del  2016  i  dati  si completeranno  con  quelli  del  Sistema  Tessera  Sanitaria  (acquisti   di medicinali, prestazioni sanitarie).

 

 

Prendiamo ora in considerazione, cosa, a seguito di tale modifica, potrebbe cambiare nella vita dei professionisti e i soggetti coinvolti nelle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.

 

DI professionisti, i Caf ed i sostituti d’imposta avranno un duplice compito:

  • rendere disponibile ai contribuenti che non potranno farlo in proprio la dichiarazione dei redditi pre-compilata;
  • assisterli nella modifica eventuale della stessa in caso vi siano errori, omissioni od imprecisioni

DLe comunicazioni all’anagrafe tributaria, al fine di rendere disponibile la dichiarazione entro il 15/4 di ogni anno vengono anticipate come segue:

  • si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare,
  • si anticipa al 7 marzo (attualmente 31 marzo) quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti (nulla è detto relativamente ai mod. 770 ma è da auspicarsi un notevole anticipo sull’odierno 31 luglio, di volta in volta prorogato al mese di settembre, ciò perché alcuni dipendenti potrebbero avere prestazioni occasionali o di altra sorta, fatta salva la possibilità, come previsto in passato di comunicare all’agenzia delle entrate direttamente le certificazioni dei redditi eliminando definitivamente il mod. 770).