Assegno straordinario fino a 7 anni: cos’è, a chi spetta, ultime novità Inps

Paolo Ballanti 23/09/22
Scarica PDF Stampa

Il Messaggio Inps del 16 settembre 2022 numero 3401 recepisce la novità introdotta dal Milleproroghe 2021 in materia di estensione dell’assegno straordinario da cinque a sette anni, riconosciuto al personale del credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

La prestazione, riconosciuta previa richiesta del datore di lavoro, è a carico del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

Scopo dell’assegno, disciplinato dal Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 numero 83486, è garantire un sostegno economico ai lavoratori, in attesa di maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia), a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, entro un periodo massimo di cinque anni, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Modifiche normative successive hanno esteso il periodo di permanenza nel Fondo da cinque a sette anni, limitatamente alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.

A seguito di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe (D.L. numero 228/2021), l’assegno straordinario è riconosciuto per una durata massima di sette anni anche con riferimento all’anno 2022.

Al fine di recepire la novità in parola, l’Inps è intervenuta con il citato Messaggio del 16 settembre scorso.
Analizziamo la questione in dettaglio.

Scarica il Messaggio Inps numero 3401 in pdf

Assegno straordinario esteso da 5 a 7 anni

Il Decreto-legge 3 maggio 2016 numero 59 (convertito in Legge 30 giugno 2016 numero 119) ha previsto all’articolo 12 che, limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dal Decreto legislativo numero 148/2015, la durata massima dell’assegno straordinario passi da cinque a sette anni.

Il Decreto-legge 30 dicembre 2021 numero 228 (convertito in Legge 25 febbraio 2022 numero 15) detto anche Decreto Milleproroghe è intervenuto, tra le altre cose, in materia di Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.

Nel modificare il Decreto numero 59/2016, l’articolo 3, comma 5-undecies, del Milleproroghe ha stabilito di estendere la durata massima dell’assegno straordinario da cinque a sette anni, anche per l’anno 2022.

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, datato 22 giugno 2022, sulla scorta di quanto disposto dal Milleproroghe, ha sottolineato che la prestazione straordinaria di cui al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, possa essere riconosciuta, anche per l’anno 2022, in relazione ai lavoratori “che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” nei successivi sette anni.

Scarica il Decreto interministeriale del 22 giugno 2022 in pdf

Assegno straordinario: il Messaggio Inps

Alla luce dell’adeguamento normativo operato dal Milleproroghe, nonché della modifica del Regolamento del Fondo di solidarietà, per quanto riguarda la parte relativa alla durata massima dell’assegno straordinario, di cui al Decreto interministeriale del 22 giugno scorso, l’Inps è intervenuta con il Messaggio del 16 settembre 2022 numero 3401, al fine di fornire alcuni importanti chiarimenti.

Ai sensi del citato decreto interministeriale, ha sottolineato l’Istituto, per le “nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nell’anno 2022 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022)”, il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari ad ottantaquattro mesi (sette anni).

Le procedure di ricostituzione e liquidazione, ha concluso il Messaggio Inps, riguardanti gli assegni straordinari interessati (categoria 127) sono “state coerentemente aggiornate”.

Cos’è il Fondo di solidarietà per il personale del credito

Il Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 numero 83486 ha istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

In poche parole, il Fondo ha l’obiettivo di intervenire, nei confronti dei lavoratori, nell’ambito di:

  • Situazioni di crisi;
  • Processi di ristrutturazione;
  • Riorganizzazione aziendale;
  • Riduzione o trasformazione di attività o di lavoro;

al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità, nonché realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.

Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo in parola tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, dipendenti di aziende del settore del Credito “che già rientravano, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158” (pagina del sito Inps dedicata al Fondo di solidarietà).

Quali interventi garantisce il Fondo

Il Fondo garantisce una serie di interventi:

  • Contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea;
  • Finanziare specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale;
  1. In via straordinaria, rappresentati dall’erogazione di assegni per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo;
  2. In via emergenziale, come l’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie, dei trattamenti di cui all’articolo 12 del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 numero 83486.

Assegno straordinario: come funziona

Gli assegni straordinari di cui alla precedente lettera b), oggetto della modifica ad opera del Milleproroghe 2021, sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi, attualmente estesi a 84.

Le prestazioni vengono riconosciute previa richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a beneficio dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di sessanta mesi (elevati ora ad ottantaquattro) ovvero inferiore, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo provvede inoltre a versare la contribuzione correlata “dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria” (Decreto interministeriale numero 83486).

Da ultimo, nel caso in cui “intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata”.

Leggi anche “Indennizzo commercianti: importi, pagamento, come funziona nel 2022”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento