Codice Crisi d’Impresa, cosa cambia con il decreto correttivo: le novità

Paolo Ballanti 25/07/22
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Il 15 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 17 giugno 2022 numero 83, contenente una serie di modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) approvato con D.Lgs. del 12 gennaio 2019 numero 14.

La norma è stata anche l’occasione per recepire in Italia la direttiva UE 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, oltre alle misure volte ad aumentare l’efficacia delle relative procedure.

Grazie a quest’ultimo decreto correttivo, il percorso per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa è arrivato al capolinea, dopo quasi due anni di attesa rispetto alla scadenza originariamente prevista del 15 agosto 2020, recentemente prorogata al 15 luglio 2022 ad opera dell’articolo 42 del Decreto–legge 30 aprile 2022 numero 36, convertito in Legge 29 giugno 2022 numero 79.

Analizziamo in dettaglio le principali novità introdotte al CCII ad opera del Decreto numero 83.

Scarica il testo del Decreto legislativo 83/2022

Codice Crisi d’Impresa: cambia la definizione di “crisi”

Il citato decreto correttivo modifica all’articolo 2 comma 1 lettera a) la definizione di “crisi”, da intendersi ora come lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Codice Crisi d’Impresa: prevenzione

Il nuovo articolo 3 del CCII impone:

  • All’imprenditore individuale, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • All’imprenditore collettivo, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, in modo da rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le relative contromisure.

Con l’obiettivo di prevenire la crisi d’impresa, le misure dell’imprenditore individuale e gli assetti dell’imprenditore collettivo (articolo 3 comma 3 del Codice) devono consentire di:

  • Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario;
  • Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al successivo comma 4;
  • Ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Rappresentano “segnali” per la previsione sulla sopravvivenza dell’impresa (articolo 3 comma 4):

  • L’esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno trenta giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore quello dei debiti non scaduti;
  • L’esistenza di esposizioni verso banche ed altri intermediari finanziari, scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato, da almeno sessanta giorni, il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • L’esistenza di una o più esposizioni debitorie, previste dall’articolo 25-novies, comma 1.

Codice Crisi d’Impresa: composizione negoziata

A seguito delle modifiche del D.Lgs. correttivo il nuovo Capo I (articoli dal 12 al 25-quinquies) si occupa del meccanismo di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Viene quindi abbandonato il sistema di allerta, in precedenza contemplato dallo stesso articolo 12, in favore di una procedura in cui l’imprenditore commerciale ed agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della Camera di commercio, nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Codice Crisi d’Impresa: concordato semplificato

Il novellato Capo II del CCII (articoli 25-sexies e 25-septies) si occupa del concordato semplificato all’esito della composizione negoziata.

In particolare, quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative, svoltesi secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione ed ai documenti indicati al successivo articolo 39.

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Codice Crisi d’Impresa: segnalazioni

Gli articoli 25-octies, 25-novies, 25-decies e 25-undecies compongono il nuovo Capo III dedicato alle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi ed al programma informatico di verifica della sostenibilità del debito, nonché per l’elaborazione dei piani di rateizzazione.

Ci si riferisce, nello specifico, alle segnalazioni da parte di:

  • Organo di controllo;
  • Creditori pubblici qualificati come INPS, INAIL, Agenzia delle entrate ed Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • Banche ed intermediari finanziari.

Ai sensi dell’articolo 25-novies le segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale, in caso di organo collegiale) avvengono da parte di:

  • INPS, in caso di ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente ed alla somma di 15.000 euro (per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati) ovvero, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, se di ammontare superiore ad euro 5.000;
  • INAIL, a fronte di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore a 5.000 euro;
  • Agenzia Entrate, per un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di 5.000 euro;
  • Agenzia Entrate – Riscossione, per crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000,00, 200.000,00 euro per le società di persone e, per le altre società, 500.000,00 euro.

Le segnalazioni devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.

Nei confronti di banche ed intermediari finanziari (articolo 25-decies) è fatto obbligo, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, di darne notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Codice Crisi d’Impresa: piattaforma informatica e piani di rateizzazione

L’articolo 25-undecies si occupa invece del programma informatico gratuito che “elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente” oltre a consentire all’imprenditore di “condurre il test pratico di cui all’articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”.

Il suddetto programma è reso disponibile sulla piattaforma telematica nazionale, creata ai sensi dell’articolo 13, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

Nei casi in cui l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non superi i 30 mila euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulti sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.

L’imprenditore comunica a questo punto la rateizzazione ai creditori interessati, avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il piano di ammortamento si intenderà approvato e verrà eseguito secondo i tempi e le modalità dallo stesso indicati.

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