CIGS aziende in difficoltà, in arrivo altre 52 settimane: istruzioni Inps

Paolo Ballanti 07/04/22
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La riforma degli ammortizzatori sociali voluta dall’ultima Legge di Bilancio ha introdotto un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), di durata non superiore a cinquantadue settimane, in favore di quei datori di lavoro che nel biennio 2022-2023 sono interessati da processi di riorganizzazione o situazioni di particolare difficoltà economica. Ribattezzata “CIGS per aziende in difficoltà”, la Cassa in questione è disciplinata dal comma 11-ter dell’articolo 44 di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015 numero 148, introdotto appunto dalla Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) e può contare su un plafond di spesa pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Scopo dell’ammortizzatore è garantire un intervento eccezionale di cinquantadue settimane a quelle imprese che, rientranti nel campo di applicazione della CIGS, non possono accedervi perché hanno raggiunto il limite massimo di durata o semplicemente per ragioni oggettive, si pensi ad esempio all’assenza delle condizioni per la proroga della Cassa integrazione.

Al fine di chiarire gli aspetti operativi riguardanti le modalità di pagamento e i soggetti destinatari della CIGS per aziende in difficoltà, l’INPS ha pubblicato il Messaggio del 31 marzo 2022 numero 1459.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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CIGS aziende in difficoltà: destinatari

Il citato articolo 1 comma 216 della Manovra riserva le ulteriori cinquantadue settimane di integrazione salariale ai “datori di lavoro di cui all’articolo 20” del Decreto Legislativo numero 148/2015. Nello specifico, si tratta delle realtà potenzialmente destinatarie della CIGS che, a seguito delle modifiche introdotte sempre dalla Legge di Bilancio 2022 ed in vigore dal 1° gennaio scorso, si identificano con:

  • Datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e non risultino coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015 (articolo 20 comma 3-bis);
  • Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero dei dipendenti (articolo 20 comma 3-ter lettera a);
  • Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali “a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13” (articolo 20 comma 3-ter lettera b).

CIGS aziende in difficoltà: condizioni di accesso

La Cassa integrazione per aziende in difficoltà, precisa il Messaggio INPS, è riservata ai datori di lavoro come sopra identificati che “avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobilenon hanno diritto ad ulteriori settimane di CIGS.

L’impossibilità di accedere alla Cassa integrazione straordinaria può scaturire anche da elementi di tipo “oggettivo” e non solo a causa del raggiungimento del limite massimo di durata. E’ il caso, precisa l’Istituto, in cui:

  • Una “nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione” (articolo 22 comma 2 D.lgs. n. 148/2015);
  • In alternativa, l’impresa non abbia i requisiti per accedere alla proroga CIGS per assenza di interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale (articolo 22-bis comma 1 D.lgs. n. 148/2015).

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CIGS aziende in difficoltà: durata

Come anticipato, la CIGS per aziende in difficoltà opera in deroga ai limiti ordinari (fissati dagli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015) e può avere una durata massima di cinquantadue settimane fruibili nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, anche in modo frazionato.

CIGS aziende in difficoltà: come viene pagata

Le ore non lavorate dai dipendenti, a seguito del ricorso del datore di lavoro alla CIGS, sono economicamente coperte dall’INPS:

  • Attraverso il pagamento diretto al lavoratore delle spettanze;
  • A mezzo anticipo in busta paga da parte del datore di lavoro e successivo recupero delle somme rispetto ai contributi da versare all’Istituto (cosiddetto “conguaglio”).

Pagamento diretto

Con riguardo alle ipotesi di pagamento diretto della CIG il Messaggio INPS rende noto che “la procedura informatica in ambiente ‘EAP’ (‘Procedura pagamenti diretti CIG’) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni” con il nuovo codice evento “145”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Conguaglio

I datori di lavoro che anticiperanno in busta paga le somme a carico dell’Istituto, salvo poi recuperarle (procedura di “conguaglio”) in sede di versamento dei contributi all’INPS con modello F24, opereranno come segue:

  • Una volta ottenuta l’autorizzazione dell’Istituto al recupero delle prestazioni anticipate, all’interno del modello UNIEMENS (da inviare ogni mese all’INPS in via telematica) elemento “DenunciaAziendale – Conguagli CIG – CIGAutorizzata – CIGStraord – CongCIGSACredito – CongCIGSAltre – CongCIGSAltCausinseriranno il nuovo codice “L090 avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11 ter”;
  • Gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale all’INPS saranno esposti (sempre nell’UNIEMENS) utilizzando il nuovo codice “E608 corrispondente a “ Addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11 ter” presente all’interno dell’elemento “CongCIGSCausAdd”.

CIGS aziende in difficoltà: copertura finanziaria

Il trattamento in parola è finanziato nel rispetto del limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Qualora dall’attività di monitoraggio condotta dall’INPS emerga “il raggiungimento, anche in via prospettica” del plafond finanziario l’Istituto stesso “non prende in considerazione ulteriori domande” (articolo 44 comma 11-ter).

Sul punto il Messaggio del 31 marzo 2022 precisa che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la “potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”, mentre l’INPS si limita ad autorizzare l’erogazione della CIG secondo le modalità (a pagamento diretto o a conguaglio) stabilite nel decreto di concessione ministeriale.

Tanto premesso, l’attività di monitoraggio dell’Istituto deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati a seguito di decreto di concessione ministeriale ed “ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio”.

Scarica il Messaggio Inps numero 1459 in pdf

Paolo Ballanti

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