Comunicazione lavoro occasionale: chiarimenti INL sui controlli

Paolo Ballanti 27/04/22
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La conversione in Legge numero 215/2021 del cosiddetto Decreto “Fiscale” (D.L. n. 146/2021) ha introdotto dal 21 dicembre scorso l’obbligo di comunicazione preventiva per gli incarichi di lavoro autonomo occasionale.

La novità è inserita all’interno del modificato articolo 14 comma 1 del Decreto Legislativo numero 81/2008 cosiddetto “Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il testo prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre a contrastare il lavoro irregolare, adotti un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontra “gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’Allegato I” ovvero che “almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

Con successiva Nota dell’11 gennaio 2022 numero 29 l’INL ha fornito i seguenti chiarimenti operativi:

  • I committenti tenuti alla comunicazione sono coloro che operano in qualità di imprenditori con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 del Codice Civile;
  • Per segnalare l’attività (in attesa di future implementazioni) è sufficiente inviare una mail (i cui contenuti vengono definiti dalla Nota in parola) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ITL competente per il luogo di svolgimento della prestazione;
  • Ogni comunicazione omessa o ritardata è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE.

L’Ispettorato aveva dato tempo fino al 30 aprile per continuare a inviare le comunicazioni tramite e-mail, rendendo così il portale online l’unico canale valido dal 1° maggio. Tuttavia, con la nota numero 881/2022 si è deciso di fare un passo indietro e l’INL ha confermato di voler tenere attiva la possibilità di inviare le comunicazioni tramite e-mail. Visto che la comunicazione via e-mail non permette un efficace monitoraggio degli adempimenti, è stato disposto che le verifiche dell’Ispettorato relative alle comunicazioni sul lavoro occasionale verranno fatte prioritariamente sui committenti che effettuano la comunicazione tramite e-mail.

Vista l’importanza dell’adempimento in discussione l’Ispettorato è tornato più volte sul tema con diverse Note, in particolare la n. 109/2022 e la n. 393/2022 . Al fine di semplificare la lettura del documento, i chiarimenti sono stati forniti sotto forma di FAQ.

Queste riguardano essenzialmente:

  • Committenti non rientranti nella definizione di “imprenditori”;
  • Lavoratori non considerati come autonomi occasionali ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile;
  • Prestazioni di natura prettamente intellettuale e / o rese da remoto.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Scarica le FAQ dell’Ispettorato in pdf

Comunicazione lavoro occasionale: invio online

Come anticipato, dal 28 marzo 2022 è attivo il portale online che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE. Per accedere al portale occorrerà collegarsi al sito Servizi Lavoro all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

La comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio” il modello online permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Comunicazione lavoro occasionale: invio tramite e-mail

Nella Nota INL n. 881 del 22 aprile 2022 si chiarisce che verranno lasciate attive le caselle di posta elettronica inizialmente predisposte per la comunicazione e che fanno riferimento all’Ispettorato territorialmente competente. La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

L’elenco degli indirizzi e-mail degli ispettorati territoriali è contenuto all’interno della Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022.

L’Ispettorato ha comunque chiarito che “la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti.

Per questo motivo le verifiche sulle comunicazioni inviate saranno effettuate prioritariamentenei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.”

Scarica la Nota INL n. 881 del 22 aprile 2022

Comunicazione lavoro occasionale: quando non scatta l’obbligo

Le FAQ dell’INL numero uno, quattro, otto, nove, e da dieci a venti si concentrano sui soggetti esclusi dall’obbligo di cui al citato articolo 14 del Testo Unico.

Enti del Terzo settore

L’Ispettorato Nazionale chiarisce che gli Enti del Terzo settore, i quali svolgono esclusivamente attività non commerciale, non sono ricompresi tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva per i lavoratori occasionali. Tale obbligo, ricorda l’INL, riguarda “esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.

Tuttavia, continua la FAQ numero uno, laddove tali enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa “sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.

Pubblica Amministrazione e Fondazioni ITS

Proprio in ragione del fatto che la comunicazione preventiva si riferisce ai committenti che operano in qualità di imprenditori, la FAQ numero quattro esclude tra le realtà interessate la PA e gli enti pubblici secondo l’elenco di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo numero 165/2001.

La successiva FAQ otto afferma chiaramente che le Fondazioni ITS impegnate in percorsi formativi professionalizzanti non sono interessate dall’articolo 14 del Testo Unico “nella misura in cui l’attività istituzione di cui trattasi” non sia qualificabile “quale attività di impresa”.

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

L’Ispettorato (FAQ numero nove) afferma che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (in sigla ASD e SSD) sono esonerate dall’obbligo in parola, a patto che le stesse operino senza finalità di lucro.

Studi professionali

La comunicazione di cui all’articolo 14 comma 1 del D.Lgs. numero 81/2008 non si estende inoltre, per le ragioni già citate, agli studi professionali non organizzati in forma di impresa (FAQ numero dieci).

Nelle nuove FAQ (da 11 a 20) diramate con la nota n. 393/2022 vengono elencate altre categorie escluse dall’obbligo di comunicazione, ovvero:

  • attività di volontariato con rimborso spese;
  • guide turistiche;
  • prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua;
  • consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine;
  • prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti;
  • sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine;
  • prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center.

Comunicazione lavoro occasionale: destinatari

L’attività di determinate categorie lavorative può essere considerata suscettibile di comunicazione preventiva. Per chiarire tali dubbi intervengono le FAQ numero due e sette, relativamente a incaricati alla vendita occasionale e lavoratori autonomi dello spettacolo.

Incaricati alla vendita occasionale

Dal momento che la comunicazione preventiva interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del Codice Civile, i cui compensi sono inquadrabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lettera l) del TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917), sono esenti dall’obbligo in esame gli incaricati alla vendita occasionale.

Tale attività, chiarisce l’INL nella FAQ numero due, è inquadrabile infatti “nell’ambito dei redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i)” del TUIR e, come sottolineato dal Ministero delle Finanze (Risoluzione 12 luglio 1995 numero 180), configura “attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.

Per gli stessi motivi appena ricordati, l’esclusione opera anche nei confronti delle prestazioni rese dai procacciatori d’affari (FAQ numero 3).

Lavoratori dello spettacolo

Essendo già oggetto degli “specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947” la comunicazione preventiva non interessa i lavoratori autonomi dello spettacolo (FAQ numero sette).

Produttori assicurativi

Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione
preventiva se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione (FAQ numero 18).

S.p.A a partecipazione pubblica

Le società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione (FAQ numero 15).

Comunicazione lavoro occasionale: modalità di svolgimento della prestazione

Nelle FAQ numero cinque e sei ci si interroga sull’obbligo di comunicazione preventiva in ragione dei modi e dei luoghi in cui è resa la prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Prestazioni di natura intellettuale

Particolarmente complessa appare la questione relativa all’esonero per i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale.

Sul punto l’INL (FAQ numero cinque) chiarisce che in ragione:

  • Dello scopo della norma (articolo 14 del Testo Unico) volta a “contrastare forme elusive di tale tipologia contrattuale” (il lavoro autonomo occasionale);
  • E della collocazione dell’obbligo all’interno dell’articolo sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;

si ritiene che “siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale”. A titolo esemplificativo l’Ispettorato cita:

  • Correttori di bozze;
  • Progettisti grafici;
  • Lettori di opere in festival o in libreria;
  • Relatori in convegni e conferenze;
  • Docenti e redattori di articoli e testi.

Attività da remoto

Fermo restando l’esclusione riguardante le attività prettamente intellettuali, la FAQ numero sei sottolinea che l’adempimento di cui all’articolo 14 del TU agisce anche nell’ipotesi di incarico svolto da remoto. Il luogo di lavoro non è di per sé “una scriminante dell’obbligo di comunicazione”.

Scarica la Nota 393/2022 con ulteriori FAQ

Paolo Ballanti

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