Fine del blocco licenziamenti al 31 ottobre: cosa accade dopo?

Paolo Ballanti 18/10/21
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La fine del blocco dei licenziamenti, introdotto per contenere le ricadute socio – economiche dell’emergenza COVID-19, arriverà il prossimo 31 ottobre per le aziende destinatarie di:

  • 28 settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) o Assegno ordinario erogato dal FIS previste dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021) dal 1° aprile al 31 dicembre 2021;
  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) pari a 120 giorni introdotta sempre dal D.l. “Sostegni” dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Il 31 ottobre sarà inoltre l’ultimo giorno di vigenza dello stop ai licenziamenti per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati con i codici ATECO 13, 14 e 15, in particolare:

  • Industrie tessili;
  • Confezioni di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia;
  • Fabbricazione di articoli in pelle e simili;

a beneficio dei quali, a norma del Decreto legge n. 73/2021 (convertito in L. n. 106/2021), sono state riconosciute 17 settimane di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) nel periodo 1° luglio 2021 – 31 ottobre 2021.

Il blocco previsto:

  • All’articolo 8 comma 10 del D.l. n. 41/2021 per le aziende che ricorrono alla CIG “Sostegni”;
  • All’articolo 50-bis comma 2 del D.l. n. 73/2021 per le realtà coinvolte nella CIGO – Tessili;

preclude l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo oltre a sospendere quelle pendenti iniziate dopo il 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso e già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausola del contratto di appalto.

Lo stop vieta inoltre, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, oltre a sospendere le procedure di conciliazione obbligatoria in corso presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’articolo 7 L. n. 604/1966.

Analizziamo in dettaglio quali sono, a partire dal 1° novembre 2021, le opzioni in mano alle aziende per la gestione dei dipendenti in esubero.

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Fine del blocco licenziamenti: proroga Assegno ordinario e CIGD COVID-19

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 15 ottobre 2021 ha approvato il cosiddetto “Decreto Fiscale” contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, una sorta di provvedimento – ponte collegato alla Manovra 2022.

La bozza del Dl prevede (articolo 11 comma 1) ulteriori 13 settimane di Assegno ordinario e Cassa in deroga nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2021, a beneficio delle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, limitatamente ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl “Fiscale”. Questo quindi influisce sulla fine del blocco dei licenziamenti del 31 ottobre.

L’accesso ai nuovi periodi di CIG, per il quale è escluso il contributo addizionale all’INPS, è riservato ai datori di lavoro di cui all’articolo 8 comma 2 del Dl “Sostegni”, i quali abbiano esaurito la prima tranche di 28 settimane. Quest’ultima, ricordiamolo, è fruibile dal 1° aprile (giovedì) ovvero da lunedì 29 marzo, come chiarito dall’INPS con la circolare n. 72/2021 al fine di non lasciare eccessivamente prive di copertura le aziende che hanno fatto ricorso alle 12 settimane di CIG introdotte dalla Legge di bilancio dal 1° gennaio 2021.

Alle realtà che presentano domanda per la proroga della Cassa (articolo 11 comma 7) è:

  • Precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo;
  • Vietato ricorrere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
  • Sospesa qualsiasi procedura di conciliazione obbligatoria presso l’ITL;

per il periodo di fruizione degli ammortizzatori.

Le preclusioni appena citate non si estendono ai licenziamenti motivati da:

  • Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
  • Messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, nei casi in cui nel corso della liquidazione stessa non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un suo ramo.

Restano inoltre escluse dal blocco le interruzioni del rapporto di lavoro dovute a:

  • Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del contratto, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai dipendenti che aderiscono al citato accordo (i quali hanno potenzialmente diritto alla NASPI in presenza degli altri requisiti di legge);
  • Fallimento, quando non si configura l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione (in caso di esercizio provvisorio per uno specifico ramo d’azienda il blocco è limitato soltanto a quest’ultimo).

Le risorse pubbliche a copertura della proroga di 13 settimane ammontano a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 304,3 milioni di euro per l’Assegno ordinario e 353,6 milioni di euro per la CIGD.

Fine del blocco licenziamenti: proroga CIGO – Tessili

Sempre il Dl “Fiscale” approvato in Consiglio dei ministri estende (articolo 11 comma 2) la Cassa integrazione ordinaria prevista dal “Sostegni-bis” per le aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, nonché delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificate con i codici ATECO 13, 14 e 15, le quali sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili alla pandemia.

Il nuovo periodo di CIG, riservato ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl, è:

  • Pari a 9 settimane tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021;
  • Esente dal contributo addizionale da corrispondere all’INPS;
  • Riservato ai datori di lavoro cui stato interamente autorizzato il periodo di 17 settimane previsto dal “Sostegni-bis”.

Anche per le aziende che accedono alle ulteriori settimane di CIGO viene quindi spostata la fine del blocco dei licenziamenti (ivi comprese le esclusioni) descritto nel paragrafo precedente per le realtà che beneficiano delle 13 settimane di ASO / CIGD COVID-19.

Fine del blocco licenziamenti: ferie residue

La gestione dei dipendenti in esubero a fronte di un calo dell’attività produttiva passa anche attraverso l’utilizzo delle ferie.

Posto che la decisione su collocazione temporale e durata delle assenze spetta in ultima istanza all’azienda, quest’ultima può, preferibilmente con il placet dell’interessato, collocare in ferie (retribuite) i dipendenti interessati da una contrazione dell’impegno lavorativo, al fine di evitare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in cui, come noto, la copertura economica è inferiore.

Fine del blocco licenziamenti: licenziamento per giustificato motivo oggettivo

L’azienda che interrompe il rapporto di lavoro per ragioni legate all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ovvero al regolare funzionamento di essa, ricade nei cosiddetti “licenziamenti per giustificato motivo oggettivo” (in sigla GMO).

Oltre a dover rispettare il periodo di preavviso, l’azienda è tenuta a corrispondere all’INPS il “ticket licenziamento” previsto in tutti i casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato che darebbero teoricamente diritto all’indennità NASPI.

Il contributo è calcolato in misura pari al 41% del massimale di disoccupazione (euro 1.335,40) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del licenziato, sino ad un massimo di 36 mesi.

Di conseguenza, per un lavoratore con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket sarà di euro 547,51 * 3 = 1.642,54.

È inoltre necessario, ai fini della legittimità del recesso che:

  • Il riassetto organizzativo sia effettivo e fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del licenziamento;
  • Esista un nesso causale tra il recesso ed il riassetto aziendale;
  • La scelta del dipendente da licenziare sia animata da correttezza e buona fede;
  • Sia verificata l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni (c.d. repêchage).

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Fine del blocco licenziamenti: licenziamento collettivo

Le realtà con più di 15 dipendenti nel caso in cui debbano procedere ad almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, per riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività o del lavoro sono tenute ad attivare una procedura di licenziamento collettivo, composta da:

  • Comunicazione del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali in azienda ovvero, in mancanza di queste, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in cui si dichiara la volontà di procedere a licenziamenti collettivi;
  • Esame congiunto con le rappresentanze sindacali;
  • In caso di esito negativo dell’esame congiunto convocazione delle parti (azienda e sindacati) presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.

La scelta dei dipendenti da licenziare dovrà essere affrontata dall’accordo siglato con le rappresentanze sindacali. In assenza di questo, i criteri da seguire (in concorso tra loro) saranno:

  • Carichi di famiglia;
  • Anzianità;
  • Esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Per i datori di lavoro tenuti alla contribuzione CIGS (Cassa integrazione straordinaria) il ticket licenziamento è calcolato in base all’82% del massimale NASPI, rispetto al 41% ordinario. Peraltro, in tutti i casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non è oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre.

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Paolo Ballanti

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