Crisi d’impresa: nuovi sostegni anti COVID-19 per le aziende

Paolo Ballanti 31/08/21
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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge 24 agosto 2021 numero 118 sulla Crisi d’impresa, contenente una serie di novità per le imprese in situazioni di difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Scopo principale del Decreto legge, entrato in vigore il 25 agosto, è fornire nuovi strumenti alle realtà produttive per evitare che situazioni di difficoltà transitoria, come quelle createsi a seguito della pandemia, possano degenerare in una strada senza ritorno, rappresentata da crisi d’impresa e dissesto finanziario.

La preoccupazione del Legislatore è infatti quella di dare sostegno alle imprese una volta che saranno terminati i contributi a fondo perduto, previsti dalle numerose disposizioni straordinarie anti COVID. La migliore risposta in tal senso, secondo il Decreto legge 118, è:

  • Evitare che le realtà in crisi o insolventi possano fare ricorso solamente agli istituti previsti dalla legge fallimentare;
  • Fornire agli imprenditori strumenti alternativi e meno onerosi per il risanamento economico.

Ecco spiegato il perché del rinvio al 16 maggio 2022 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (previsto dal Decreto legislativo numero 14/2019) e l’introduzione di nuovi strumenti per gli imprenditori in difficoltà i quali, attraverso una serie di agevolazioni sia burocratiche che fiscali, hanno lo scopo di risolvere le situazioni di difficoltà senza dover ricorrere alle procedure concorsuali.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Crisi d’impresa: slitta il Codice della crisi di impresa

Stando a quanto previsto dal Decreto numero 118 (articolo 1 comma 1 lettera a) l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza slitta al 16 maggio 2022. In assenza di proroga le norme sarebbero entrate in vigore il 1° settembre 2021, a seguito peraltro di un ulteriore rinvio deciso dal Decreto legge n. 23/2020, rispetto alla precedente scadenza del 15 settembre 2020.

Come si legge nella Relazione illustrativa al Decreto 118 la proroga al 16 maggio 2022 risponde alla necessità di evitare che i nuovi meccanismi previsti dal Codice possano compromettere (attraverso incertezze e dubbi applicativi) la graduale gestione della crisi economica causata dall’emergenza COVID-19.

Sempre il D.l. in parola (articolo 1 comma 1 lettera b) sposta al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del Titolo II del Codice della crisi d’impresa, relativo alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Crisi d’impresa: composizione negoziata

L’articolo 2 del Decreto 118 prevede, in favore dell’imprenditore commerciale e agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario, il ricorso alla “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”.

In particolare, su iniziativa dell’impresa, è nominato un esperto che agevoli le trattative tra imprenditore, creditori ed altri soggetti interessati, con lo scopo di superare la difficile congiuntura economica, anche attraverso, ad esempio:

  • Il trasferimento d’azienda o di rami di essa;
  • Finanziamenti prededucibili;
  • Rideterminazione dei contratti.

Crisi d’impresa: piattaforma telematica

L’istanza di avvio della procedura di Composizione negoziata è inoltrata dall’azienda su un’apposita piattaforma telematica, disponibile dal 15 novembre 2021.

All’interno della piattaforma sarà peraltro possibile:

  • Una lista di controllo per la redazione del piano di risanamento;
  • Un test per verificare la fattibilità del progetto di risanamento aziendale.

I contenuti del portale telematico nonché le modalità di esecuzione del test pratico saranno oggetto di apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto 118.

Crisi d’impresa: nomina dell’esperto

Una volta che l’imprenditore ha inoltrato la domanda telematica, il segretario generale della Camera di commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, inoltra la richiesta all’apposita commissione (in carica per due anni) formata da:

  • Un magistrato;
  • Un membro designato dal Presidente della Camera di commercio territorialmente competente;
  • Un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o provincia autonoma.

Entro i cinque giorni successivi la comunicazione del segretario generale, la commissione provvede ad incaricare un esperto indipendente, inserito in un elenco ad hoc.

Crisi d’impresa: trattative e conclusione della procedura

Nel corso delle trattative con creditori e soggetti terzi, è possibile per l’azienda stipulare un contratto, una convenzione ovvero una moratoria. Peraltro, a fronte di un piano di risanamento sottoscritto da imprenditore, creditori oltre che dall’esperto, non è necessaria l’attestazione di un professionista.

L’azienda può, all’esito dei negoziati, chiedere al Tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con una percentuale di ammissibilità ridotta al 60% se l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.

In alternativa per l’imprenditore:

  • E’ possibile accedere ad una procedura concorsuale;
  • Redigere un piano attestato di risanamento;
  • Proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Da ultimo è opportuno precisare che alla composizione negoziata si accompagnano misure tributarie di favore (finalizzate a ridurre oneri e sanzioni in capo all’azienda), oltre alla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento, a fronte di perdite o riduzione del capitale sociale.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Nel caso in cui l’esperto dichiari, nella relazione finale, che le trattative con creditori e terzi non hanno avuto esito positivo ed altresì le soluzioni quali:

  • Concludere un contratto, una convenzione ovvero una moratoria;
  • Ricorrere ad un accordo di ristrutturazione del debito;

non sono praticabili, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni.

La procedura semplificata non comporta:

  • La nomina di un commissario giudiziale;
  • L’approvazione dei creditori.

Unico adempimento per l’azienda è la richiesta di omologazione del concordato, inoltrata al Tribunale del luogo in cui la stessa ha la propria sede principale.

L’organo investito valuterà la ritualità dell’istanza dell’imprenditore oltre che la relazione finale ed il parere dell’esperto.

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Paolo Ballanti

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