Licenziamento per GMO: nuovo modulo di domanda per le procedure conciliative

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Online il nuovo modulo di domanda (“Modulo INL 20/bis”) per le procedure di conciliazione per il Licenziamento per GMO (giustificato motivo oggettivo). Infatti, la Nota n. 5186 del 16 luglio 2021dell’INL ha specificato che bisogna inviare una specifica domanda con il predetto modello affinché si avvii la corretta procedura di conciliazione per i licenziamenti individuali per GMO, previsti dall’art. 7 della L. n. 604/1966, al termine dei periodi di sospensione dovuti all’emergenza epidemiologica in atto. Il rilascio del nuovo modulo è dovuto dal fatto che sono presenti ulteriori informazioni che le parti dovranno fornire alla Commissione di conciliazione, al fine di verificare la possibilità di ricorrere alla procedura conciliativa.

Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, i datori di lavoro interessati dovranno reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello.

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Vediamo quindi in dettaglio quali sono le nuove regole a decorrere dal 1° luglio 2021 in merito alle procedure conciliative di licenziamento per GMO.

Licenziamento per GMO: la disciplina

Attualmente, la disciplina del cd. “divieto di licenziamento” si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle disposizioni degli ultimi decreti legge emanati (D.L. n. 41/2021, D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 99/2021).

In particolare, l’art. 8, co. 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto per le aziende individuate al comma 1 (ovvero aziende del settore industriale che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) il blocco dei licenziamenti collettivi ex artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991 e individuali per GMO fino al 30 giugno 2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.

Il comma 10 del medesimo articolo, relativamente alle imprese di cui ai commi 2 e 8 (ovvero a quelle aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA) ha precluso, fino al 31 ottobre 2021, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966, inibendo altresì le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Il medesimo termine del 31 ottobre è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio. Tuttavia, l’art. 43 del D.L. n. 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data.

Divieto di licenziamento, nuove regole dal 1° luglio 2021

Alla luce di quanto appena detto, a decorrere dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (riferibile sostanzialmente ad industria e manifatturiero).

Gli ulteriori interventi normativi, dunque, hanno esteso il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare:

  • per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
  • per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021.

La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.

Licenziamento per GMO: la conciliazione

Per quanto riguarda le procedure di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza specifico (“Modulo INL 20/bis”).

Nelle more della trattazione della procedura conciliativa gli Uffici dell’INL avranno cura di verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione.

Scarica il modulo.

Ammortizzatori sociali in alternativa della cessazione del rapporto di lavoro

Si rammenta, infine, che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

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