Sanatoria lavoro nero: denunce all’Inail entro l’8 Agosto

Paolo Ballanti 20/07/21
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Il Decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto D.l. “Rilancio”) con l’obiettivo di garantire adeguati livelli di tutela della salute in conseguenza della diffusione del virus COVID-19, ha voluto favorire, attraverso delle apposite istanze di emersione o la cd. “Sanatoria lavoro nero”:

  • La stipula di contratti di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
  • L’emersione di rapporti di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o stranieri.

I datori di lavoro interessati, in base alle modalità descritte nel Decreto del Ministro dell’interno del 27 maggio 2020, hanno presentato le istanze di emersione, a seconda del lavoratore interessato, a INPS, Sportello unico per l’immigrazione o Questura, dal 1° giugno al 15 agosto 2020.

L’accoglimento delle domande da parte delle strutture competenti ha avuto come conseguenza l’adempimento, in capo alle aziende interessate, degli obblighi informativi e contributivi in generale previsti per i rapporti di lavoro subordinato. A quanto citato si aggiunge la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Come chiarisce la circolare INAIL numero 20 del 9 luglio scorso, i datori di lavoro che, entro i termini ordinari, non abbiano ancora provveduto ad effettuare le denunce di iscrizione o variazione, conseguenti all’emersione dei rapporti di lavoro, hanno tempo sino all’8 agosto 2021 per regolarizzare la propria posizione.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Sanatoria lavoro nero: apertura posizioni INAIL

Le aziende soggette alla copertura assicurativa INAIL che:

sono tenute ad effettuare le denunce di iscrizione o di estensione del rischio già coperto dall’assicurazione (denuncia di variazione).

Come ricorda la circolare numero 20, le istruzioni fornite riguardano esclusivamente i datori di lavoro per i quali i contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non vengono riscossi dall’INPS in forma unificata (questo avviene in particolare per le realtà del settore agricolo e del lavoro domestico).

Di conseguenza le aziende interessate sono sostanzialmente quelle operanti nei settori pesca ed acquacoltura, oltre alle attività manifatturiere delle industrie alimentari e delle bevande.

Scarica la Circolare Inail n. 20

Sanatoria lavoro nero: denuncia di iscrizione

I datori di lavoro interessati dall’emersione, non titolari di codice ditta e posizione assicurativa territoriale (PAT) attiva, sono tenuti ad iscriversi all’INAIL attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale inail.it.

Sanatoria lavoro nero: denuncia di variazione

Diversamente da quanto appena descritto, i soggetti titolari di codice ditta e PAT devono presentare una denuncia di variazione se la prestazione svolta dai lavoratori “emersi” non rientra tra quelle già denunciate all’INAIL.

Al contrario, nel caso in cui l’attività esercitata dal lavoratore rientri tra quelle già assicurate, l’azienda non dovrà presentare alcuna istanza di variazione. Unico adempimento richiesto sarà quello di includere le retribuzioni dei soggetti “emersi” nell’autoliquidazione annuale dei premi.

Sanatoria lavoro nero: inizio attività o decorrenza variazione

A seguito dell’avvenuta emersione dei rapporti di lavoro, le aziende interessate dovranno indicare come data di inizio attività o decorrenza della variazione:

  • Il 19 maggio 2020 nel caso in cui l’istanza di emersione interessi un rapporto lavorativo già in essere con cittadini italiani o comunitari;
  • Il giorno successivo la data di presentazione dell’istanza di emersione, limitatamente ai rapporti già in essere con cittadini extracomunitari;
  • La data di inizio del rapporto di lavoro per le procedure riguardanti cittadini extracomunitari.

I rapporti di lavoro cessati prima di concludere la procedura di emersione, saranno comunque oggetto di pagamento del premio assicurativo da parte dell’azienda, calcolato con riferimento al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della copertura INAIL (punti 1, 2 e 3) sino a quella in cui il dipendente ha effettivamente prestato l’attività.

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Sanatoria lavoro nero: 8 agosto 2021

Eccezionalmente, le realtà che non abbiano ancora provveduto ad effettuare le denunce INAIL nei termini appena citati, potranno presentare le istanze entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare numero 20, nello specifico l’8 agosto 2021.

L’avvenuto adempimento avrà come effetto l’annullamento, da parte della sede INAIL competente, delle sanzioni civili per evasione, elaborate automaticamente e calcolate in base al periodo trascorso tra la data di presentazione della denuncia di iscrizione / variazione e i termini ordinari citati nel paragrafo precedente.

Sanatoria lavoro nero: settori interessati

E’ utile ricordare che la procedura di emersione riguarda i rapporti di lavoro nei settori:

  • Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca / acquacoltura ed attività connesse;
  • Assistenza alla persona per il datore di lavoro ovvero componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, colpiti da handicap o patologie che ne limitino l’autosufficienza;
  • Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Sanatoria lavoro nero: domande di emersione

I dettagli riguardanti le modalità di presentazione delle domande sono stati forniti con Decreto del Ministro dell’interno del 27 maggio 2020.

In particolare, dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 le istanze di emersione sono state inoltrate a:

  • INPS, per quanto riguarda i lavoratori italiani o comunitari;
  • Sportello unico per l’immigrazione, in caso di cittadini stranieri sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero che hanno soggiornato in Italia prima della suddetta data;
  • Questura, per il rilascio del permesso di soggiorno, nei confronti dei cittadini stranieri per i quali il documento citato è scaduto dal 31 ottobre 2019, non è stato rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

Sanatoria lavoro nero: procedura di regolarizzazione

Nelle ipotesi di regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario lo Sportello per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della domanda ed esauriti gli accertamenti, convoca datore e lavoratore per:

  • Stipula del contratto di soggiorno;
  • Consegna al lavoratore del modello precompilato da inviare alla Questura per ottenere il permesso di soggiorno.

Al contrario, nelle ipotesi di emersione di un cittadino italiano o comunitario, una volta accolta l’istanza, i datori di lavoro dovranno effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori interessati.

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Paolo Ballanti

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