Scudo penale medici, decreto Covid: punibili solo per colpa grave

Il decreto Covid è legge: via libera allo scudo penale per sanitari

Elena Bucci 26/05/21
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La Camera dei Deputati ha finalmente dato il via libera alla conversione in legge del decreto Covid, che introduce, tra le tante, un’importante novità: lo scudo penale per i medici ed il personale sanitario in servizio durante il periodo dell’emergenza pandemica. La nuova misura prevede dunque che queste categorie professionali, in riferimento a reati di omicidio colposo ed a lesioni personali colpose “sono punibili solo nei casi di colpa grave“. Lo scudo penale non riguarderà solamente la somministrazione dei vaccini, ma anche, come specifica l’articolo 3-bis, l’esercizio della stessa professione in tempo di pandemia.

L’articolo 3 del decreto legge “Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

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Vediamo ora in cosa consiste questo scudo penale medici e la durata della sua valenza.

Scudo penale medici: in cosa consiste

L’emendamento introdotto dal decreto Covid riguardo lo Scudo penale medici, consiste in una misura a tutela di medici, infermieri e personale sanitario che si sono trovati e si trovano tuttora in prima linea contro l’epidemia da coronavirus. Esso prevede che i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose compiuti nell’esercizio di una professione sanitaria e legati alla situazione di emergenza Covid, sono dunque punibili solo “nei casi di colpa grave“.

Per quanto riguarda invece la valutazione del grado della colpa, è previsto che il giudice tenga conto di alcuni fattori che possono escludere la gravità e, soprattutto, dovrà considerare tre importanti condizioni:

  • limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SarsCoV2 e delle terapie appropriate,
  • la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare,
  • il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all’emergenza.

Secondo il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, la norma è “una prima importante risposta ai bisogni della classe medica ed un omaggio ai colleghi deceduti, che si sono spesi per la comunità pur sapendo di operare quasi in condizioni di guerra“.

Un altro aspetto positivo è che questo scudo non riguarda solo l’atto della vaccinazione anti Covid, come era stato inizialmente proposto, ma è stato esteso a tutti i trattamenti che il medico effettua in relazione all’infezione.

Scudo penale medici: durata

La durata dell’applicazione dello Scudo penale per i medici e il personale sanitario si estenderà almeno fino alla fine dello stato di emergenza Covid fissata al 31 luglio, ma che potrebbe essere ulteriormente allungato in futuro a seconda della situazione pandemica.

Scudo penale medici: punibilità penale

Medici e personale sanitario in riferimento a reati di omicidio colposo ed a lesioni personali colpose saranno punibili solamente in caso di colpa grave. Ma come si potrà determinare il grado di gravità della colpa?

In questo caso, grazie all’introduzione di questo emendamento, oltre a valutare le caratteristiche del caso, i giudici dovranno tenere in considerazione lo scarso livello di conoscenza del virus, delle terapie opportune e anche la scarsità di risorse umane in rapporto alla grave emergenza sanitaria.

Lo scudo, osserva inoltre la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), “non costituisce un salvacondotto, ma inserisce stabilmente tra gli elementi necessari alla valutazione delle responsabilità del professionista anche le condizioni, spesso estreme, in cui i professionisti della sanità si sono trovati e si trovano a operare in questa terribile emergenza sanitaria“.

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Elena Bucci

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