Maggiorazione Assegno Sociale: decorre dalla data della domanda. I chiarimenti

La sentenza della Cassazione

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Nuovo orientamento giurisprudenziale per quanto concerne la decorrenza della maggiorazione dell’assegno sociale. Infatti, la Corte di Cassazione – con la Sentenza n. 9561/2021 – stabilisce espressamente che la trasformazione automatica delle prestazioni di invalidità civile in assegno sociale non comporta automaticamente, laddove spettante, anche l’attribuzione della relativa maggiorazione sociale.

Tale principio è stato espresso dagli ermellini con la predetta Sentenza, respingendo la richiesta di un pensionato titolare di assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile.

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Maggiorazione Assegno Sociale: cos’è

In alcuni casi, l’importo dell’assegno sociale viene maggiorato di una quota fissa non soggetta a perequazione pari a 12,92 euro al mese per coloro che hanno un’età superiore a 65 anni.

Tale maggiorazione spetta in misura intera a condizione che il reddito personale non risulti superiore a:

  • 983,64 euro, per i pensionati non coniugati;
  • 686,18 euro, per i pensionati coniugati.

La maggiorazione, invece, è concessa parzialmente laddove il reddito è compresa tra:

  • 5.983,64 euro e 6.151,60 euro, per i pensionati non coniugati;
  • 12.686,18 euro e 12.854,14 euro, per i pensionati coniugati

Ai fini della determinazione dell’importo concorrono i redditi di qualsiasi natura al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile.

Vanno esclusi dal computo del reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le sue eventuali anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il valore dello stesso assegno sociale nonché il reddito della casa di abitazione.

Maggiorazione Assegno Sociale: trasformazione di inabilità civile in assegno sociale

Come noto, la trasformazione della pensione di inabilità civile e dell’assegno di invalidità civile in assegno sociale avviene in maniera automatica.

Dal 1° gennaio 2001, detta prestazione è stata incrementata con l’art. 70 della L. n. 388/2000, che ha previsto la maggiorazione dell’assegno sociale per un importo pari agli attuali 12,92 euro mensili. Le maggiorazioni sono state successivamente assorbite dall’art. 38 della L. n. 448/2001 con il quale il legislatore ha introdotto il cd. “incremento al milione “a partire dai 60 anni per gli invalidi civili totali (ora 18 anni a seguito della recente pronuncia n. 152/2020 della Corte costituzionale) e dai 70 anni per i titolari di assegno sociale (anche se esenti da patologie invalidanti totali).

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Maggiorazione Assegno Sociale: la questione

Nella menzionata sentenza un pensionato chiedeva la corresponsione degli arretrati della maggiorazione dell’assegno sociale maturati sin dal primo giorno del mese successivo alla concessione dell’assegno sociale, ossia dalla data di trasformazione automatica della prestazione di invalidità civile.

Secondo gli ermellini la richiesta deve essere respinta. I giudici spiegano, infatti, che l’effetto sostitutivo automatico dell’assegno sociale non si estende anche alla maggiorazione sociale, in quanto tale tipologia di prestazione è di natura assistenziale volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell’età anagrafica e perché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

Dunque, per la maggiorazione sociale il pensionato deve presentare apposita domanda amministrativa e la decorrenza potrà avere effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

Infine, afferma la Corte di Cassazione, le specifiche condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico.

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Daniele Bonaddio

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