Fine blocco licenziamenti, esuberi: chi potrà essere licenziato e chi no dal 1° luglio

Paolo Ballanti 15/04/21
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Il Decreto “Sostegni” (D.l. 22 marzo 2021 numero 41) ha prorogato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e collettivi, che vedrà la sua fine il 30 giugno 2021. Non solo, per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, previsti sempre dal “Sostegni”, lo stop è esteso al 31 ottobre 2021.

A questo punto ci si chiede cosa accadrà a partire dal 1° luglio 2021 per i dipendenti di aziende non più soggette al divieto del Decreto “Sostegni”. Quali decisioni potrà assumere il datore di lavoro per i soggetti in esubero, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa?

Blocco licenziamenti 2021 prorogato: come funziona, per chi, esclusioni

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Fine blocco licenziamenti: chi rischia il posto dal 1° luglio 2021

Stando a quanto previsto dal Decreto “Sostegni”, il 30 giugno 2021 sarà l’ultimo giorno, salvo proroghe, in cui sarà vigente il divieto, per le aziende di qualsiasi dimensione, di ricorrere a licenziamenti collettivi, individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo (GMO).

Fine blocco licenziamenti: giustificato motivo oggettivo

I licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo sono rappresentati da tutte quelle ipotesi in cui l’interruzione del rapporto avviene per volontà del datore di lavoro, a causa di ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa, ad esempio:

  • Soppressione della mansione o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, anche a seguito di una ridistribuzione delle funzioni;
  • Riduzione degli stanziamenti pubblici;
  • Crisi economica conseguente ad un calo di fatturato.

In particolare, il licenziamento per GMO è legittimo se:

  • Il riassetto organizzativo dell’azienda è effettivo e non pretestuoso al solo fine di interrompere il rapporto con il dipendente;
  • Sussiste un rapporto di causa – effetto tra la riorganizzazione aziendale e il licenziamento;
  • Il dipendente da licenziare è individuato secondo buona fede e correttezza;
  • L’azienda verifica, prima di ricorrere al licenziamento, l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni;
  • Il datore di lavoro rispetta il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato.

Fine blocco licenziamenti: licenziamenti collettivi

Le aziende con più di quindici dipendenti che, a causa di una riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, in un’unica unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia, sono tenute ad avviare una procedura di licenziamento collettivo.

Quest’ultima si apre con una comunicazione da parte dell’azienda, indirizzata alle Rappresentanze sindacali aziendali (in mancanza alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) in cui si dichiara l’intenzione di ricorrere a licenziamenti collettivi.

I soggetti destinatari (RSA o associazioni) possono chiedere un esame congiunto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di esito negativo dell’esame congiunto (ovvero se lo stesso non è stato effettuato), l’Ispettorato territoriale del lavoro può convocare azienda e organizzazioni sindacali con lo scopo di trovare un punto d’incontro.

I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare possono essere definiti nell’accordo sindacale ovvero, in mancanza di quest’ultimo, in base a:

  • Carichi di famiglia;
  • Anzianità;
  • Esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Fine blocco licenziamenti al 31 ottobre per chi accede agli ammortizzatori sociali

Sino al 31 ottobre 2021 non corrono il rischio di perdere il posto, per giustificato motivo oggettivo, i lavoratori di aziende che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, accedendo agli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Sostegni”, in particolare:

  • Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);
  • Assegno ordinario (ASO) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

L’articolo 8 del D.l. prevede infatti:

  • Ventotto settimane di CIGD o assegno ordinario nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;
  • Centoventi giorni di CISOA nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021.

L’accesso agli ammortizzatori citati, se da un lato è gratuito, in quanto non è dovuto alcun contributo addizionale all’INPS, ha come contropartita l’estensione del blocco dei licenziamenti sino al 31 ottobre 2021, rispetto alle altre realtà per cui lo stop finirà il 30 giugno.

Fine blocco licenziamenti al 31 ottobre: licenziamenti vietati

Per le aziende appena citate, l’estensione dello stop al 31 ottobre 2021 impedisce di:

  • Avviare procedure di licenziamento collettivo;
  • Recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo in virtù di licenziamenti individuali o plurimi.

Peraltro, restano sospese:

  • Le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
  • Le procedure di conciliazione obbligatoria in corso, previste dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

Fine blocco licenziamenti: deroghe alla proroga del blocco

Esistono una serie di ipotesi in cui le aziende, nonostante l’accesso agli ammortizzatori COVID-19 e la proroga del blocco sino al 31 ottobre, possono comunque ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Ci si riferisce in particolare a:

  • Personale interessato dal licenziamento se già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo ovvero clausola del contratto di appalto;
  • Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano rappresentare un trasferimento d’azienda o ramo di essa;
  • Lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (agli interessati è peraltro riconosciuta, in presenza degli altri requisiti, l’indennità di disoccupazione NASPI);
  • Licenziamenti intimati in caso di fallimento.

Blocco licenziamenti 2021: quando non impedisce il licenziamento

Fine blocco licenziamenti: licenziamenti esclusi dal blocco

Il divieto di licenziamento imposto dal Decreto “Sostegni”, sia per il blocco che termina il 30 giugno 2021 quanto in quello esteso al 31 ottobre 2021, non opera con riferimento a tutte quelle ipotesi di recesso, slegate da motivi riguardanti l’attività produttiva.

Ci riferiamo a:

  • Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • Licenziamenti durante o al termine del periodo di prova;
  • Licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • Licenziamento del dirigente;
  • Licenziamento per raggiunti limiti di età, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia;
  • Licenziamento dei lavoratori domestici;
  • Interruzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo;
  • Recesso dal rapporto con l’ex socio di cooperativa di produzione e lavoro, a fronte di precedente risoluzione del vincolo associativo (in osservanza delle disposizioni statutarie o regolamentari vigenti).

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Libri utili

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Paolo Ballanti

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