INPS, istruzioni per le 12 settimane di cassa integrazione fino al 31 marzo

Paolo Ballanti 15/02/21
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La Legge numero 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha introdotto dal 1º gennaio 2021 la possibilità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con ricorso agli ammortizzatori sociali, in deroga ai limiti e ai requisiti previsti normativa ordinaria. Dunque, sono previste ulteriori 12 settimane di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o Cassa in deroga con causale “COVID-19”, di cui i datori di lavoro possono fruire sino al:

  • 31 marzo 2021 se trattasi di Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
  • 30 giugno 2021 per il ricorso all’assegno ordinario erogato dal FIS ovvero alla Cassa integrazione in deroga (CIGD).

Previste inoltre 90 giornate di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) tra il 1º gennaio ed il 30 giugno 2021.

In attesa della circolare specifica, l’INPS è intervenuta con il messaggio numero 406 del 29 gennaio 2021 con lo scopo di fornire le prime istruzioni operative per l’inoltro delle istanze di accesso agli ammortizzatori.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

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12 settimane di Cassa integrazione: continuative o non continuative?

Fermo restando il limite temporale del 31 marzo o del 30 giugno 2021, le dodici settimane di ammortizzatori sociali possono essere fruite in maniera continuativa o meno, a decorrere dal 1º gennaio 2021.

12 settimane di Cassa integrazione: destinatari

Le dodici settimane di Cassa si rivolgono ai lavoratori in forza alla data del 1º gennaio 2021, coincidente con l’entrata in vigore della Legge numero 178.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all’altro, a seguito di trasferimento di azienda (articolo 2112 codice civile) ovvero di cambio di appalto, ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali si considerano anche i periodi in forza presso l’azienda precedente.

12 settimane di Cassa integrazione: contributo addizionale

A differenza delle settimane di Cassa integrazione previste dai Decreti “Agosto” e “Ristori” i periodi introdotti dalla Legge di bilancio non contemplano il pagamento all’INPS del cosiddetto “contributo addizionale”, calcolato sulle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

12 settimane di Cassa integrazione: trasmissione delle domande

Scopo del messaggio INPS è comunicare ad aziende e intermediari l’implementazione del portale telematico al fine di consentire l’invio delle istanze di accesso alle dodici settimane previste dalla Legge di bilancio.

Nello specifico per gestire gli eventi di:

  • Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario erogato dal FIS e Cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 L. 178/20”;
  • Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) è stata istituita la causale “CISOA L. 178/20”.

12 settimane di Cassa integrazione: trasmissione domande CIGD

Con esclusivo riferimento alle domande di CIGD, in sede di inoltro delle richieste le aziende dovranno utilizzare la procedura “deroga plurilocalizzata” soltanto nel caso in cui la prima domanda di Cassa sia stata autorizzata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutte le altre ipotesi le domande dovranno essere trasmesse come “deroga INPS”.

Peraltro, eccezion fatta per le aziende che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato, le istanze dovranno essere trasmesse per ogni singola unità produttiva censita all’INPS.

12 settimane di Cassa integrazione: termini di invio

Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di bilancio dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Identica scadenza si applica per gli eventi di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli.

In via eccezionale, in sede di prima applicazione della Legge numero 178 le domande potranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo quello di entrata in vigore della norma, coincidente con il 28 febbraio 2021.

Da ultimo, precisa il messaggio INPS, in presenza di istanze che interessano più mensilità, in caso di inoltro tardivo delle domande, la decadenza investirà unicamente i periodi per i quali sono scaduti i termini di invio, con conseguente accoglimento parziale della Cassa residua.

12 settimane di Cassa integrazione: il contrasto con il Decreto “Ristori”

A seguito dell’introduzione dal 1º gennaio 2021 delle dodici settimane di Cassa si pone il problema del rapporto con quanto previsto dal Decreto “Ristori” (D.l. numero 137 del 28 ottobre 2020). Nello specifico l’accesso a sei settimane di Cassa integrazione “COVID-19” nel periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021.

La previsione in parola è riservata alle aziende che abbiano esaurito le diciotto settimane di ammortizzatori sociali introdotte dal Decreto “Agosto”.

In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio (e ribadito dal messaggio INPS) eventuali periodi di integrazione salariale già richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto “Ristori” collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1º gennaio 2021, sono imputati alle dodici settimane.

Facciamo l’esempio dell’azienda Alfa che, dopo aver esaurito le diciotto settimane di Cassa previste dal Decreto “Agosto” ha il diritto di accedere alle sei settimane del “Ristori” sino al 14 gennaio 2021.

Pertanto, nel conteggio delle dodici settimane di cui alla Manovra 2021, Alfa dovrà tener conto di quanto già concesso e autorizzato sino al 14 gennaio. Di conseguenza potrà presentare istanza di accesso agli ammortizzatori sociali a decorrere dal 15 gennaio 2021 avendo a disposizione:

12 settimane – 2 settimane già concesse e autorizzate dal Decreto “Ristori” = 10 settimane di Cassa ai sensi della Legge numero 178/2020.

Alfa potrà pertanto fruire degli ammortizzatori, in via continuativa, sino al 25 marzo 2021.

Da ultimo è opportuno precisare che le domande di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, ai sensi della Legge di bilancio, possono essere presentate anche da aziende che non abbiano fatto ricorso a periodi precedenti con causale “CISOA DL RILANCIO”.

Scarica il Messaggio Inps numero 406 del 29-01-2021

Paolo Ballanti

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