Bonus fiscale 2021: cosa spetta ai dipendenti, importi, beneficiari, conguagli

Paolo Ballanti 24/12/20
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Nel 2021 si avrà ancora diritto all’ex bonus Renzi? È una domanda che tanti lavoratori si stanno facendo alla luce delle novità intervenute dal 1º luglio 2020 che hanno segnato il tramonto dei famosi 80 euro in busta paga.

Innanzitutto una buona notizia. Coloro che avranno nel 2021 redditi non eccedenti i 28 mila euro potranno ricevere il trattamento integrativo di 100 euro mensili (1.200 euro annui) direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) o in alternativa in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo in virtù del fatto che il Decreto legge numero 3 del 5 febbraio 2020 (convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020) ha introdotto il premio in via strutturale dal 1º luglio 2020.

Discorso diverso per l’ulteriore detrazione, prevista sempre dal Decreto n. 3 ma in misura sperimentale dal 1º luglio al 31 dicembre 2020, in favore dei soggetti con redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro. Per vedere la misura confermata anche nel 2021 e negli anni successivi si attende l’approvazione della Manovra 2021.

Il Disegno di legge di Bilancio dispone infatti la proroga strutturale dell’ulteriore detrazione, sulla falsariga di quanto già avviene con il premio di 100 euro.

Analizziamo la misura nel dettaglio.

Bonus fiscale o Trattamento integrativo 2021

A coloro che nel 2021 percepiranno redditi di lavoro e taluni redditi assimilati è riconosciuto un trattamento integrativo pari a 100 euro netti mensili (1.200 annui).

La prestazione, introdotta in maniera strutturale dal 1º luglio 2020 con il taglio del cuneo fiscale, è riservata a coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro.

Nel calcolo devono essere sommati i redditi di qualsiasi categoria, al netto di:

  • Reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
  • Premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.

È necessario invece considerare i redditi derivanti da immobili soggetti alla cedolare secca.

Bonus fiscale 2021: esclusi gli incapienti

Coloro che presentano un reddito complessivo di importo esiguo non possono accedere al trattamento integrativo. È infatti richiesta un’imposta lorda annua superiore alle detrazioni da lavoro dipendente (a nulla rilevano quelle per carichi di famiglia).

Facciamo l’esempio di Caio con un reddito complessivo pari a 15 mila euro. Nel suo caso l’imposta lorda si ottiene moltiplicando 15 mila euro per il 23%. Il risultato pari a 3.450,00 euro corrisponde all’imposta lorda. Ipotizziamo che le detrazioni da lavoro dipendente ammontino ad euro 2.000 euro, inferiori pertanto all’imposta lorda. Caio ha pertanto diritto al trattamento integrativo.

Il limite di reddito minimo è di norma pari a 8.174,00 euro, corrispondenti alla cosiddetta “no tax area”, soglia al di sotto della quale, per effetto delle detrazioni fiscali, non è dovuta alcuna somma all’Erario.

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Bonus fiscale 2021: beneficiari

La somma di 100 euro mensili spetta, come anticipato, a coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, tra cui:

  • Soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Lavoratori socialmente utili;
  • Remunerazioni dei sacerdoti;
  • Tirocinanti e borsisti;
  • Destinatari dell’indennità di disoccupazione NASPI, Cassa integrazione o mobilità;
  • Capitali e rendite periodiche corrisposte dai fondi pensione.

Bonus fiscale 2021: gli importi

Come anticipato, se nel 2020 l’importo del trattamento integrativo è stato di 600 euro per il secondo semestre (da luglio a dicembre), nel 2021 gli importi saranno maggiori, in virtù del fatto sarà erogato per tutte le 12 mensilità dell’anno: nel 2021 spetteranno quindi 1.200 euro totali.

Bonus fiscale 2021: pagamento automatico

In assenza di disposizioni contrarie da parte del dipendente, il sostituto d’imposta (azienda o altro datore di lavoro) è tenuto ad erogare il trattamento integrativo considerando i soli redditi dallo stesso erogati, in quanto unico dato certo.

Il dipendente che prevede di percepire somme aggiuntive rispetto a quanto erogato dall’azienda, tali da comportare il superamento dei limiti di reddito ha la possibilità di:

  • chiedere la non applicazione del trattamento integrativo;
  • chiedere al datore di lavoro di considerare, ai fini della spettanza del trattamento, anche le somme ulteriori che si prevede di percepire.

Le scelte appena citate possono essere comunicate all’azienda compilando l’apposito modulo che la stessa è tenuta a mettere a disposizione dei dipendenti.

Bonus fiscale 2021: il conguaglio di fine anno

L’erogazione del trattamento integrativo avviene mensilmente nel cedolino paga, simulando quello che sarà il reddito annuo. Per calcolare la previsione di reddito si moltiplica l’imponibile fiscale del mese per le mensilità normali (dodici) più quelle aggiuntive (13ma ed eventuale 14ma). Se il risultato è al di sotto del limite di 28 mila euro la somma di 100 euro viene corrisposta.

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La certezza sulla spettanza o meno del trattamento si ha tuttavia solo alla fine dell’anno, quando è noto il reddito complessivo. In sede di conguaglio fiscale di fine anno, da intendersi come l’insieme delle operazioni con cui l’azienda calcola le tasse effettive, le detrazioni e il trattamento integrativo, può accadere che:

  • il premio erogato mensilmente dall’azienda sia inferiore a quello effettivamente spettante (cosiddetto conguaglio positivo);
  • il premio anticipato nei singoli mesi sia superiore a quanto effettivamente spettante (conguaglio negativo).

Nel primo caso il dipendente avrà diritto ad un rimborso in busta paga pari all’importo del premio non erogato. Nella seconda ipotesi il datore tratterrà quanto corrisposto in più.

Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro la trattenuta dovrà avvenire in otto rate di pari importo a decorrere dalla retribuzione in cui si scontano gli effetti del conguaglio, di norma coincidente con il cedolino di dicembre, anche se le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell’anno successivo quello di riferimento.

In ragione di quanto appena detto, se nel corso dell’anno la retribuzione del dipendente subisce degli aumenti tali da portare il reddito effettivo al di sopra della soglia di spettanza, per evitare che in sede di conguaglio di fine anno sia trattenuto tutto o parte del premio, l’interessato può chiedere all’azienda:

  • di non applicare il trattamento integrativo;
  • di riconoscere il trattamento integrativo in un’unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno.

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Le scelte appena citate dovranno essere comunicate in forma scritta con l’apposito modulo.

Bonus fiscale 2021: ulteriore detrazione

In via sperimentale dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 ed in aggiunta al trattamento integrativo, il Decreto legge n. 3 ha previsto il riconoscimento di un’ulteriore detrazione d’imposta per chi possiede redditi superiori a 28 mila e non eccedenti i 40 mila euro.

La misura si somma alle detrazioni per lavoro dipendente e a quelle per carichi di famiglia, con un importo decrescente in funzione del reddito, pari a:

  • 480 euro annui aumentati del risultato della seguente formula 120 * [(35.000 – reddito complessivo) / 7.000] per chi ha un reddito compreso tra 28 mila e 35 mila euro;
  • Risultato della seguente formula 480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000] per coloro che totalizzano un reddito superiore a 35 mila ma non eccedente i 40 mila euro.

Nulla spetta invece per chi ha redditi eccedenti i 40 mila euro.

L’applicazione dell’ulteriore detrazione anche nel 2021 è tuttavia soggetta ad una nuova disposizione normativa, posto che il Decreto legge ne prevede l’erogazione sino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, il Disegno di legge di Bilancio 2021, attualmente in discussione in Parlamento, dispone la conferma a regime della misura.

 

Paolo Ballanti

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