Indennizzo chiusura attività commerciale 2021: nuova aliquota, durata, decorrenza, domanda, novità

Ecco le novità della Legge di bilancio 2021

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Novità in vista per l’indennizzo di chiusura attività commerciale. Infatti, all’art. 71 della bozza del ddl di Bilancio 2021 è stato modificata – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – l’aliquota contributiva attualmente pari allo 0,09%.

Per il 2021 resta tutto uguale a ora. Si cambia passo a partire dal 2022.

La percentuale passa allo 0,48%, di cui:

  • lo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo di cui all’art. 5, co. 1, del citato D.Lgs. n. 207/1996;
  • lo 0,02% è devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L’aumento è stato deciso a causa della mancanza di equilibrio del “Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all’articolo 5 del citato decreto n. 207 del 1996”.

Si ricorda, infatti, che l’INPS aveva precluso la possibilità di assicurare, in caso di accoglimento di tutte le domande di indennizzo giacenti, il pagamento dello stesso fino alla data di perfezionamento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, con conseguenziale soluzione di continuità tra la percezione dell’indennizzo e la corresponsione del trattamento pensionistico.

Vediamo quindi in dettaglio le novità dell’indennizzo chiusura attività commerciale alla luce della Legge di Bilancio 2021.

>> Indennizzo cessazione attività commerciale: a chi spetta, come chiederlo

Indennizzo chiusura attività commerciale: cos’è

L’indennizzo per cessazione di attività commerciale (cd. “rottamazione negozi”) di cui al D.Lgs. n. 207/1996, reintrodotto, in misura stabile dall’art. 1, co. 283 e 284, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed esteso, per effetto dall’art. 11-ter del D.L. n. 101/2019 (“D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019), anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1.1.2017, è una misura concessa nei limiti delle disponibilità finanziarie del “Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all’articolo 5 del citato decreto n. 207 del 1996”.

In pratica, viene concesso un trattamento minimo mensile INPS, per l’anno 2020 pari a 516 euro, per i commercianti che si sono visti costretti a chiudere la propria attività in anticipo rispetto al raggiungimento della pensione di vecchia (ora a 67 anni d’età).

Indennizzo chiusura attività commerciale: a chi spetta

L’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale (cd. rottamazione negozi) è fruibile esclusivamente dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’INPS, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (art. 27 D.Lgs. 114/1998).

Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della norma:

  • i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio, ma non i loro coadiutori.

Viceversa, non rientrano tra i destinatari della norma – a titolo esemplificativo – gli esercenti che svolgono:

  • attività commerciali all’ingrosso;
  • forme speciali di vendita al dettaglio, come ad esempio, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  • attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla L. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari e promotori finanziari.

Indennizzo chiusura attività commerciale: i requisiti

La richiesta dell’indennizzo economico è subordinata al possesso di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi.

Innanzitutto è necessario che i richiedenti:

  • abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
  • risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Da notare che i 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

Indennizzo chiusura attività commerciale: condizioni

Inoltre è essenziale che gli interessati abbiano:

  • cessato definitivamente l’attività commerciale. Non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali.
  • riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale. In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso. Sono esclusi i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni), ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune.
  • provveduto alla cancellazione della propria attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA. L’assenza di tale condizione al momento della presentazione della domanda di indennizzo, non comporta il parere sfavorevole da parte dell’Inps. Infatti, la posizione del richiedente è mantenuta in sospeso in attesa dell’avvenuta cancellazione.

Indennizzo chiusura attività commerciale: durata

In riferimento alla durata, l’INPS ricorda che il bonus spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella gestione degli esercenti attività commerciali commercianti (67 anni per l’anno 2020). Al riguardo, si precisa che laddove il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le cd. finestre mobili (attualmente non vigenti), l’indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia.

Indennizzo chiusura attività commerciale: decorrenza

In presenza di tutte le condizioni di legge, l’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Tuttavia, nel caso in cui la cancellazione dal Registro delle imprese sia stata effettuata in data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza del trattamento verrà prorogata al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. Viceversa, qualora la cancellazione risulti in data anteriore rispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di indennizzo.

Indennizzo chiusura attività commerciale: domanda

La domanda volta ad ottenere l’indennizzo deve essere inoltrata telematicamente all’INPS, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (Pin INPS, Spid o Carta Nazionale dei Servizi), tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dalla sezione “Tutti i servizi”. È possibile inviare l’istanza anche mediante Patronato, altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Si ricorda, al riguardo, che la domanda deve essere corredata dalla scheda istruttoria, contenente tutti i dati utili per esaminare la richiesta.

Indennizzo chiusura attività commerciale: novità 2021

Come anticipato a inizio articolo, il ddl legge di bilancio 2021 all’articolo 71, dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennizzo, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, al posto dell’attuale 0,09 per cento attuale.

Ricordiamo questa nuova aliquota entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Per il 2021 resta invece tutto uguale.

Daniele Bonaddio

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