Indennità Naspi per incentivo all’esodo: procedura e istruzioni Inps

Chiara Arroi 01/12/20
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I dipendenti che hanno perso il lavoro a seguito di una procedura di incentivo all’esodo possono accedere alla NASPI allegando in sede di domanda copia dell’accordo aziendale.

Questo quanto ha chiarito l’INPS con riferimento all’ipotesi eccezionale (fino al 31 gennaio 2021) di ottenere l’indennità di disoccupazione in aggiunta ai casi ordinari di perdita involontaria del lavoro.

Nell’ottica di salvaguardare i livelli occupazionali durante l’emergenza COVID-19 si è disposto come noto il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali e collettivi) sino al 31 gennaio 2021, eccezion fatta per le ipotesi di risoluzione del rapporto a seguito dell’adesione ad un accordo aziendale di incentivo all’esodo, fattispecie in cui, in presenza dei requisiti contributivi e soggettivi, il dipendente può accedere all’indennità di disoccupazione.

Con il messaggio numero 4464 del 26 novembre 2020 l’Istituto di previdenza afferma che, al fine di accedere alla NASPI, gli interessati dovranno allegare in sede di richiesta l’accordo aziendale ovvero, qualora dallo stesso non emergano elementi sufficienti, la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Blocco licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti previsto per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19 opera fino al 31 gennaio 2021, nei confronti delle imprese che non hanno fruito integralmente degli ammortizzatori sociali per COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali alternativo alla Cassa integrazione.

Lo stop interessa i licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo, sia individuali che collettivi, nonché le procedure di esubero pendenti e avviate successivamente il 23 febbraio 2020.

Il blocco tuttavia non opera con riferimento a:

  • Licenziamenti intimati per cessazione definitiva dell’azienda;
  • Licenziamenti conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione anche parziale dell’attività;
  • Accordo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto per i lavoratori che vi aderiscono.

Con riferimento all’ultimo punto, i soggetti interessati dall’accordo hanno altresì diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, in presenza naturalmente dei requisiti soggettivi.

Indennità Naspi: accordo aziendale obbligatorio

Come inizialmente chiarito dall’INPS con la circolare n. 111 del 29 settembre 2020 e successivamente dal messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, in caso di cessazione del rapporto a seguito di accordo aziendale, al fine di accedere alla NASPI, è necessario in sede di presentazione della domanda di indennità, allegare:

  • Testo dell’accordo aziendale;
  • In alternativa, documentazione attestante l’adesione del dipendente nel caso in cui dall’accordo non si evinca la scelta dell’interessato.

Blocco licenziamenti: ok alla Naspi con risoluzione consensuale del contratto di lavoro

Indennità Naspi per i Dirigenti

Sempre il messaggio INPS n. 4464 ha chiarito che, in presenza degli altri parametri richiesti, anche i dirigenti che aderiscono all’accordo aziendale possono chiedere la Naspi.

Indennità Naspi per incentivo all’esodo: procedura

Nell’ottica della nuova ipotesi di riconoscimento dell’indennità, le singole sedi INPS, prima di erogare la prestazione, avranno occasione di verificare se gli utenti hanno caricato in sede di invio della domanda di Naspi la documentazione richiesta, nello specifico accordo aziendale o dichiarazione comprovante l’adesione.

In caso negativo, gli interessati dovranno integrare l’istanza con il materiale necessario. Ciò comporterà naturalmente una lievitazione delle tempistiche di erogazione dell’indennità.

Indennità Naspi per incentivo all’esodo: domanda

Ricordiamo che le istanze di accesso alla NASPI devono essere inviate, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto. Tuttavia, in considerazione dell’emergenza COVID-19, i termini sono stati eccezionalmente ampliati a centoventotto giorni per gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Per inviare la domanda di disoccupazione è necessario collegarsi al sito INPS, sezione “Prestazioni e servizi” sottosezione “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile chiamare il Contact center dell’Istituto al 803.164 (rete fissa) o 06.164.164 da mobile.

Infine, ci si può rivolgere a patronati o intermediari abilitati.

Decorrenza dell’indennità Naspi

L’indennità NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo quello di inoltro della richiesta e, in ogni caso, non prima dell’ottavo giorno successivo quello di cessazione del rapporto.

Di conseguenza, se la domanda viene presentata all’INPS:

  • Entro l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, l’indennità decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione;
  • Se la domanda è presentata successivamente, la NASPI decorrerà dal giorno successivo quello di presentazione della richiesta.

Indennità Naspi incentivo all’esodo: requisiti

Per accedere alla Naspi, oltre al requisito della perdita involontaria del posto di lavoro, è necessario rispettare una serie di parametri lavorativi e contributivi, in particolare:

  • Aver totalizzato tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto;
  • Trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti la perdita del posto.

Disoccupazione involontaria

Come anticipato, per accedere alla Naspi è necessario trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, a seguito di licenziamento (anche se per giusta causa), escluse le ipotesi di dimissioni, eccezion fatta per:

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità, corrispondente a trecento giorni prima della data presunta del parto e fino al primo anno di vita del bambino.

>> Dimissioni con diritto alla Naspi: casi ed esempi concreti

Possono inoltre accedere alla NASPI coloro che risolvono consensualmente il rapporto in “sede protetta” presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o a seguito del rifiuto di trasferirsi ad altra sede aziendale, distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi pubblici.

Alle ipotesi appena citate si aggiunge appunto quella eccezionalmente prevista a seguito dell’emergenza COVID-19, rappresentata da coloro che aderiscono ad accordi aziendali di riduzione del personale.

Chiara Arroi

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