Cassa integrazione 2020: cosa cambia a novembre e dicembre con il Decreto Ristori

Paolo Ballanti 03/11/20
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Il Decreto “Ristori” entrato in vigore il 29 ottobre concede altre sei settimane di Cassa integrazione per COVID-19 con lo scopo di sostenere le imprese colpite dagli effetti economici dell’emergenza epidemiologica.

Gli ulteriori periodi di ammortizzatore sociale interessano l’arco temporale 16 novembre – 31 gennaio 2021 e potranno accedervi coloro che hanno già esaurito le settimane previste dal Decreto “Agosto” nonché bar, ristoranti ed altri settori interessati dalle limitazioni del DPCM del 24 ottobre 2020.

Inoltre, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’incontro con i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) ha annunciato che”il blocco dei licenziamenti viene prolungato fino alla fine di marzo”, fino al giorno 21. Aggiungendo poi che “la cassa Covid sarà gratuita per i datori di lavoro“.

Nel nuovo anno le settimane di cassa integrazione spendibile saranno quindi 18 in totale e andranno a coprire il periodo che da gennaio a marzo del 2021. Alle attuali 6 settimane di cassa Covid, già stabilite con il decreto Ristori, se ne aggiungono dunque altre 12.

Analizziamo la novità nel dettaglio.

Cassa integrazione Decreto Ristori: 6 settimane

L’articolo 12 del Decreto“Ristori riconosce alle aziende la possibilità di accedere ad ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali, con causale “COVID-19”, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Eventuali periodi già richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto “Agosto” (D.l. n. 104/2020) che si collocano anche parzialmente dopo il 15 novembre, sono imputati alle sopra citate sei settimane.

Facciamo l’esempio dell’azienda Alfa, la quale ha fatto richiesta di Cassa integrazione in deroga per “COVID-19” per nove settimane dal 26 ottobre al 27 dicembre 2020. I periodi decorrenti dal 16 novembre vengono imputati alle sei settimane del Decreto “Ristori”. Di conseguenza, Alfa nel periodo 16 novembre – 27 dicembre 2020 esaurisce le settimane previste dal D.l. n. 137.

Cassa integrazione Decreto Ristori: ammortizzatori sociali

Le aziende possono accedere a 6 settimane di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, nell’ambito dei seguenti trattamenti:

  • Cassa integrazione ordinaria;
  • Assegno ordinario erogato dal Fondo integrazione salariale (FIS);
  • Cassa integrazione in deroga.

Lo scopo di queste procedure è sollevare l’azienda dal farsi carico delle ore non prestate dai lavoratori. L’onere retributivo è infatti in capo all’INPS, con anticipo in busta paga delle spettanze e successivo recupero da parte del datore di lavoro di quanto dovuto dall’Istituto.

In deroga a quanto sopra è possibile chiedere il pagamento diretto ai dipendenti da parte dell’INPS.

Cassa integrazione prorogata: chi può accedere

Possono accedere alle ulteriori settimane di Cassa le aziende che già hanno esaurito i periodi previsti dal Decreto Agosto. In particolare quest’ultima norma riconosce nell’arco temporale 13 luglio – 31 dicembre 2020:

  • 9 settimane di Cassa integrazione;
  • Ulteriori 9 settimane alle aziende che abbiano esaurito la prima tranche.

Pertanto, le giornate di ammortizzatore sociale ai sensi del Decreto “Ristori” sono riservate a coloro cui sia già stata autorizzata la seconda tranche di nove settimane.

Possono inoltre accedere alle misure del D.l. n. 137 i datori di lavoro appartenenti ai settori menzionati dal DPCM del 24 ottobre 2020, soggetti a chiusura o limitazione nell’esercizio dell’attività al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, ad esempio lo stop di cinema e teatri o la chiusura dei bar alle ore 18.

Cassa integrazione Decreto Ristori: contributo addizionale

L’accesso alle sei settimane non prevede alcun costo accessorio o contributo da versare all’INPS da parte delle imprese:

  • Che nel primo semestre 2020 hanno subito una contrazione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • Che hanno avviato l’attività dopo il 1º gennaio 2019;
  • Interessate dalle chiusure o limitazioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Al di fuori dei casi citati, l’accesso agli ammortizzatori sociali ai sensi del Decreto n. 137 comporta il versamento di un contributo addizionale da corrispondere all’INPS, calcolato in percentuale sulla retribuzione globale che sarebbe al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, nelle seguenti misure:

  • 9% della retribuzione globale per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività per le aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • 18% della retribuzione globale per chi non ha subito alcuna riduzione del fatturato.

La contrazione o meno del fatturato dev’essere autocertificata dall’azienda con apposita dichiarazione da allegare in sede di trasmissione della domanda di Cassa all’INPS.

In assenza di dichiarazione si applica il contributo addizionale del 18%.

L’onere dev’essere versato all’INPS con modello F24 a partire dal periodo di paga successivo quello di concessione del provvedimento autorizzativo.

Cassa integrazione Decreto Ristori: come richiederla 

Le domande di ammortizzatori sociali, a pena di decadenza, devono essere trasmesse all’INPS, allegando l’apposito accordo sindacale, entro la fine del mese successivo quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in sede di prima applicazione, i termini di invio vengono eccezionalmente spostati al 30 novembre 2020.

In caso di pagamento diretto dei trattamenti di Cassa integrazione da parte dell’INPS, i termini di invio dei modelli SR-41 (adempimento aggiuntivo per le aziende rispetto alla domanda di accesso) sono fissati alla fine del mese successivo quello in cui è collocato il periodo interessato dall’ammortizzatore sociale ovvero, se posteriore, entro trenta giorni dal provvedimento di concessione. Anche in questo caso, eccezionalmente, in sede di prima applicazione del Decreto “Ristori”, la scadenza dei modelli SR-41 è fissata al trentesimo giorno successivo quello di entrata in vigore della norma, se questa data è posteriore rispetto ai termini ordinari.

In caso di invio tardivo delle domande di Cassa o dei modelli SR-41, il pagamento delle ore non prestate dai dipendenti rimane in carico all’azienda.

Da ultimo, il Decreto “Ristori” fissa al 31 ottobre 2020 i termini di trasmissione delle istanze per i periodi di ammortizzatore sociale che si collocano tra il 1º settembre ed il 10 settembre 2020.

Esonero contributivo

Le imprese che non accedono alle sei settimane di Cassa previste da Decreto “Ristori” possono ottenere l’esonero contributivo già previsto dal Decreto “Agosto” per un ulteriore periodo di quattro settimane fino al 31 gennaio 2021.

L’agevolazione comporta il mancato pagamento dei contributi INPS a carico dell’azienda, nei limiti delle ore di Cassa integrazione fruite a giugno 2020.

I datori che accedono alla misura possono successivamente rinunciarvi e fare richiesta di ammortizzatore sociale per COVID-19.

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Paolo Ballanti

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