Detrazione Irpef interessi mutuo: ok alla proroga causa Covid. Istruzioni Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato un chiarimento con la risposta n. 485 del 19 ottobre 2020 in merito alla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

Rispondendo ad una istanza presentata da un contribuente che non ha potuto adempiere nei termini previsti, alle prescrizioni disposte dalla legge per beneficiare delle detrazioni degli interessi passivi su un mutuo stipulato per l’acquisto di una unità immobiliare da accorpare all’abitazione principale, l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto che l’impossibilità contribuente ad adempiere alle prescrizioni di legge (nel caso di specie nel trasferire la residenza) è imputabile alla “forza maggiore” derivante dal periodo di restrizione. In conseguenza di ciò, il contribuente può beneficiare di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata del periodo di restrizione.

Detrazione Irpef interessi passivi mutuo: il caso

Un contribuente aveva acquistato (stipulando un muto ipotecario) un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale con l’intento di accorparlo a quest’ultima.

Pur conoscendo le  disposizioni che regolano la detrazione degli interessi passivi sul mutuo, e in particolare che la stessa è ammessa (dopo l’accorpamento) se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, a causa dell’emergenza sanitaria per il covid-19, il contribuente non ha potuto rispettare la tempistica prevista dalla norma, e in particolare non è riuscito ad adibire l’abitazione a dimora principale in quanto le pratiche per l’accorpamento hanno subito dei ritardi per via del blocco decretato dal governo.

La detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sul mutuo ipotecario

L’articolo 15, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, (TUIR), prevede la detrazione degli interessi passivi e oneri accessori relativamente alla stipula di un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, e per un importo non superiore a 4.000 euro annui.

Secondo le disposizioni di legge, nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetterebbe a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.

Nel caso di specie, il contribuente istante, avrebbe dovuto adibire a dimora abituale l’immobile accorpato entro un anno dalla data di acquisto, oppure entro due anni dalla data di acquisto qualora lo stesso sia stato oggetto di lavori di ristrutturazione. Tuttavia l’interpellante fa riferimento soltanto all’accorpamento dell’immobile acquistato, e non a lavori di ristrutturazione.

Detrazione 19% interessi passivi su mutuo: quando è riconosciuta la causa di forma maggiore

A causa dell’emergenza sanitaria, non essendo possibile procedere all’accorpamento dell’abitazione acquistata, si configura una causa di forza maggiore che non esclude, in linea di principio, la spettanza della detrazione.

Ricorre il caso della forza maggiore, quando si verifica un impedimento oggettivo non prevedibile tale da non poter essere evitato, ovvero un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, non imputabile alla parte obbligata.

Il periodo di restrizione previsto dal governo è idoneo ad impedire la decadenza dall’agevolazione, se  coinciso in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell’immobile.

Tenuto conto che la destinazione dell’immobile a dimora abituale deve essere effettiva, e richiede inoltre altre attività come il trasloco di mobili, l’acquisto mobili, e in generale lo spostamento di persone, a causa dei divieti e dei blocchi negli spostamenti imposti dai decreti emessi dal governo dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, (D.P.C.M. del 23 febbraio e del 9 marzo 2020 attuativi del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, nonché dal D.L. n. 33 del 16 maggio 2020), tali attività non si sono potute svolgere.

Proroga termini per detrazione degli interessi passivi

L’Agenzia delle entrate analizzando il caso, ha ritenuto che il contribuente può comunque fruire della detrazione degli interessi passivi a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo corrispondente al blocco.

In particolare tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile,  viene ammessa la possibilità di fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività per destinare l’immobile a dimora abituale.

Il contribuente istante può accedere alla detrazione in esame, a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.

Vien inoltre precisato dagli esperti dell’Agenzia, che l’articolo 24 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, relativamente ai termini delle agevolazioni sulla prima casa, secondo cui “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998,n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020” non trova applicazione al caso di specie in quanto la norma non include i termini di cui all’art. 15 del TUIR relative alla detrazioni, ma solo quelli previsti da altre disposizioni agevolative in materia di imposta di registro.

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