Reddito di cittadinanza scaduto: quando posso rifare domanda con la sospensione di un mese?

Redazione 12/10/20
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Buongiorno, ho 56 anni e sono beneficiario di Reddito di cittadinanza da aprile 2019. Mi è stata comunicato che a settembre il sussidio è scaduto e se voglio continuare a percepirlo devono fare il rinnovo, ma con la sospensione di un mese. Cosa significa questo? Che per fare nuova domanda Rdc devo aspettare il mese di novembre?

Risposta.

Gentile lettore, quello che le è stato comunicato è vero. Il Reddito di cittadinanza è stato introdotto a marzo 2019, con l’apertura delle prime domande. Per questo lei lo percepisce dal mese di aprile. Il decreto che lo regola ha imposto la validità di 18 mesi del sussidio (aprile 2019-settembre 2020). Inoltre alla sua scadenza naturale, è stato imposto lo stop di un mese prima di ricominciare a percepirlo per altri 18 mesi.

Questo però non significa che lei deve stare fermo un mese prima di ripresentare nuova domanda. Lo può fare anche subito. Deve però tenere conto di questa sospensione naturale nell’erogazione. Quindi se lei fa (o ha fatto) domanda a ottobre, comunque percepirà la prossima tranche di rinnovo Reddito di cittadinanza non prima di fine novembre. Ecco perché non ci sarà nessuna erogazione il 27 ottobre.

Se quindi ritiene di averne ancora diritto può recarsi anche subito dal patronato (o secondo le altre modalità previste) per presentare domanda di rinnovo. Le ricordiamo che per effettuare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza è sufficiente seguire le modalità illustrate per la prima domanda:

  • domanda online sul sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • domanda tramite Poste italiane o caf
  • domanda tramite l’Inps

>>Reddito di cittadinanza scaduto: istruzioni su data rinnovo, domanda, ritardi

>> Reddito di cittadinanza: guida completa al sussidio

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