Sanatoria lavoro nero: tutti gli adempimenti Inps entro l’11 ottobre

Paolo Ballanti 07/10/20
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Entro il prossimo 11 ottobre pioggia di adempimenti per chi ha presentato domanda di regolarizzazione dei rapporti di lavoro ai sensi del Decreto Rilancio: quella che informalmente riconosciamo come sanatoria lavoro nero per colf, badanti e braccianti.

A stabilirlo l’Inps con circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, con cui l’Istituto ha definito le operazioni cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato istanza di emersione, riguardante i periodi di paga decorrenti dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” D.l. n. 34/2020).

Proprio il Decreto n. 34, ricordiamolo, ha concesso ad alcuni settori produttivi (non tutti) la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro attivati con cittadini italiani, comunitari o extra-comunitari già presenti sul territorio nazionale.

La procedura di emersione, tuttavia, non è istantanea. E’ infatti necessario presentare apposita istanza all’INPS o allo Sportello unico per l’immigrazione (i termini sono scaduti lo scorso 15 agosto), pagare con F24 un contributo di 500,00 euro ed un altro forfettario in relazione ai mesi di permanenza del lavoratore irregolare. Da ultimo, effettuare una serie di adempimenti INPS e versare i contributi omessi.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Sanatoria lavoro irregolare: cos’è

L’articolo 103 comma 1 del D.l. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, nell’ottica di garantire adeguati livelli di salute individuale e collettiva durante l’emergenza epidemiologica COVID-19, ha voluto favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolare.

La norma interessa i datori di lavoro italiani, comunitari o extra-UE in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, che intendono:

  • Concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia;
  • In alternativa, dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o stranieri.

Sanatoria lavoro nero: quali settori include

La sanatoria riguarda i seguenti settori:

  • Agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura ed attività connesse;
  • Assistenza alla persona, a beneficio del datore di lavoro stesso o per componenti della propria famiglia;
  • Lavoro domestico.

Sanatoria lavoro nero: domande

Dal 1º giugno al 15 agosto è stata data la possibilità di presentare le istanze di emersione lavoro irregolare:

  • All’Inps per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari;
  • Allo Sportello unico per l’immigrazione, per stipulare un contratto di lavoro con stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero dichiarare l’esistenza di un rapporto irregolare.

Previo invio dell’istanza è stato imposto il pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore interessato, a mezzo modello F24 (codice tributo “REDT”).

Sanatoria lavoro nero: il contributo forfettario

Il D.l. n. 34/2020 ha altresì previsto, nel caso in cui il datore dichiari la sussistenza di un rapporto irregolare con un cittadino non comunitario, il versamento, a suo carico, di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

L’onere, da corrispondere con modello F24 prima della stipula del contratto di soggiorno, è stato fissato dal Decreto interministeriale del 7 luglio 2020. I codici tributo, tuttavia, sono stati comunicati dall’Agenzia entrate con risoluzione n. 58 del 25 settembre 2020.

In particolare, per i rapporti di lavoro interessati è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, un contributo pari a:

  • 300,00 euro per i settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura ed attività connesse (codice tributo “CFZP”);
  • 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona (codice tributo “CFAS”);
  • 156,00 euro per il lavoro domestico (“CFLD”).

Sanatoria lavoro nero: adempimenti entro l’11 ottobre

Nelle righe che seguono ci concentreremo sugli adempimenti INPS in scadenza l’11 ottobre.

Rapporti di lavoro non agricoli

I datori che non impiegano operai agricoli ovvero che non hanno attivato rapporti di lavoro domestico, entro il giorno 11 ottobre prossimo devono:

  • Inviare comunicazione di assunzione per ciascun soggetto coinvolto, indicando come data di inizio rapporto la stessa riportata nell’istanza di emersione;
  • Presentare domanda di apertura di una posizione contributiva dedicata identificata con il codice autorizzazione 5W “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.l. n. 34/2020”.

Inviata la richiesta di apertura della posizione, i datori dovranno trasmettere all’INPS entro trenta giorni i flussi Uniemens per i lavoratori interessati dalla procedura, riguardanti i periodi di paga successivi alla data di entrata in vigore del Decreto legge n. 34/2020, coincidente con il 19 maggio 2020 ed altresì provvedere al versamento dei contributi con modello F24 (codice tributo DM10).

Per i periodi di paga di competenza del mese di agosto si applicheranno invece le ordinarie scadenze:

  • Versamento dei contributi (sempre codice tributo DM10) con modello F24 entro il 16 settembre;
  • Invio del flusso Uniemens all’INPS entro il 30 settembre.

Agricoltura

I datori di lavoro che hanno presentato almeno una domanda di emersione riguardante operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati sono tenuti entro l’11 ottobre a:

  • Presentare istanza di apertura di una posizione contributiva dedicata ai lavoratori interessati, identificata con l’apposito codice 5W “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.l. n. 34/2020”;
  • Inviare al Centro per l’impiego la comunicazione di assunzione a mezzo modello UNILAV, indicando come data di inizio del rapporto quella riportata nella domanda di emersione.

Una volta ricevuta l’istanza di apertura della posizione, l’INPS calcolerà l’ammontare dei contributi dovuti, da pagare con modello F24 alla prima scadenza utile.

Conclusa la fase di emersione, il datore dovrà provvedere alla chiusura della posizione contributiva dedicata, indicando come data fine il giorno precedente quello di definizione di tutti i rapporti interessati.

Lavoro domestico

Per i rapporti di lavoro domestico già in corso alla data di presentazione della domanda di emersione sarà l’INPS, d’ufficio, a provvedere all’iscrizione dei lavoratori interessati ed all’attribuzione di un codice provvisorio identificativo.

L’Istituto invierà una comunicazione d’iscrizione provvisoria al datore, con l’indicazione:

  • Delle modalità e dei termini di pagamento dei contributi, da corrispondersi attraverso il sistema pagoPA;
  • Dell’importo dei contributi previdenziali dovuti, precalcolati in base ai dati forniti dal datore in sede di presentazione dell’istanza di emersione.

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I datori dovranno altresì procedere alla comunicazione all’INPS di assunzione del lavoratore domestico, da inviarsi entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto. Per coloro che assumono il lavoratore nel corso della procedura di regolarizzazione è necessario indicare che si tratta di un soggetto per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.

In attesa del rilascio di tale funzionalità, i datori dovranno procedere all’invio delle comunicazioni obbligatorie senza alcun riferimento alla procedura di emersione.

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