Detrazioni affitto 2020: a chi spettano, tipologie, quanto si recupera, istruzioni

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Guida alle detrazioni affitto 2020. Per i canoni di locazione regolarmente registrati, la legge prevede dei benefici in termini di agevolazioni fiscali, detrazioni. Sono in particolare previste agevolazioni per l’affitto di immobili che sono destinati alla abitazione principale, per studenti, giovani fino a 30 anni, lavoratori fuori sede, fino ad una determinata soglia di reddito.

Per coloro che hanno stipulato un contratto di affitto di un immobile, adibito ad abitazione principale (ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998), sono previste nella dichiarazione dei redditi determinate agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni.

Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo, e sono calcolate da chi presta l’assistenza fiscale.

In presenza di più possibilità, le detrazioni non sono cumulabili, e il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole.

Per i contratti di immobili adibiti ad abitazione principale (stipulati o rinnovati) è prevista la seguente detrazione ai fini Irpef:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

I documenti da conservare per eventuali controlli sono :

  • il contratto di locazione registrato su cui risulta la norma ai sensi della quale è stato stipulato lo stesso;
  • l’autocertificazione nella quale si attesta che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

Nei contratti in regime convenzionale, è prevista invece una detrazione d’imposta pari a:

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71, ma non superiore a 30.987,41 euro.

Non è prevista nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41

Nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 (modello 730/2020) per beneficiare delle agevolazioni è necessario compilare nella Sezione V del Quadro E (Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione) il rigo E71 indicando tra i vari dati (giorni, e percentuale di detrazione spettante) il:

  • codice 1, relativamente alla detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
  • codice 2, relativamente detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
  • codice 3, detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani (fra i 20 e i 30 anni) per l’abitazione principale.

Il successivo rigo E72, dovrà essere utilizzato dai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

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Detrazione affitto 2020: detrazioni a favore dei giovani

Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale è prevista, in sede di dichiarazione dei redditi una detrazione pari a 991,60 euro.

Tale detrazione spetta per i primi 3 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. Ad esempio,

se il contratto è stato stipulato nel 2017, la detrazione può essere fruita anche per il 2018 e il 2019.

La condizione per fruire dell’agevolazione, è che l’immobile in questione sia diverso dall’abitazione principale dei genitori del giovane intestatario del contratto.

Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.

Anche in questo caso bisogna conservare il contratto di locazione registrato nel quale viene indicata la norma ai sensi della quale è stato stipulato lo stesso, e l’autocertificazione nella quale si attesta che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

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Detrazione affitto 2020: trasferimenti per lavoro

Le agevolazioni per i contratti di locazione, sono previsti anche per i lavoratori dipendenti, il quali per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro.

Il comune si deve trovare ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente, e comunque fuori dalla propria regione, inoltre la residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.

Anche in questo caso il contratto di locazione si deve riferire ad un immobile utilizzato come abitazione principale.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. (Se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2018, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2018, 2019 e 2020).

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza, è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato.

Sono esclusi coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inoltre se il contribuente nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Tale detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura:

  • di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • di 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Detrazione affitto 2020: studenti fuori sede

La detrazione Irpef sui contratti di locazione, viene prevista dalla legge anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una Università. L’agevolazione prevede una detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro.

Beneficiano della detrazione sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico. Le condizioni necessarie per beneficiare della detrazione sono le seguenti:

  • l’università si deve trovare in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente;
  • il comune di residenza dello studente deve appartenere, in ogni caso, ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università;
  • il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato, a canone “convenzionale”, ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

Gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un’università (compresi gli ITS, i conservatori musicali e gli istituti musicali pareggiati) ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, possono detrarre:

  • i canoni di locazione per contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, n. 431 (cioè qualsiasi contratto registrato, stipulato per la locazione di un immobile a uso abitativo), sia per l’intero immobile che per singolo posto letto;
  • i canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

I canoni sono detraibili anche dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Non sono ammessi alla detrazione, il deposito cauzionale, le spese condominiali e di riscaldamento comprese nel canone e i costi di intermediazione.

L’importo della detrazione, deve essere rapportato alla percentuale di titolarità del contratto (nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti) a prescindere dal fatto che gli affittuari abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.

Per beneficiare della suddetta detrazione, nella dichiarazione dei redditi, e con particolare riferimento al modello 730, gli importi (non superiori a 2.633,00) andranno indicati nel quadro E nei righi da E8 a E10 indicando inoltre  il codice 18.

Per quanto riguarda la documentazione da conservare abbiamo:

  • il contratto di locazione registrato o contratto di ospitalità, assegnazione in godimento;
  • la documentazione comprovante la spesa sostenuta;
  • l’autocertificazione nella quale il contribuente dichiara di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione.

Infine, si ricorda che in caso di incapienza, ovvero quando la detrazione supera l’imposta da versare, la parte eccedente non si può recuperare.

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Giuseppe Moschella

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