Contratto di espansione e cassa integrazione: domanda, conguaglio, istruzioni Inps

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Come funziona la CIG nell’ambito del contratto di espansione? A questo interrogativo ha cercato di rispondere l’INPS, con la Circolare n. 98 del 2 settembre 2020, illustrando i profili normativi e operativi inerenti all’intervento straordinario di integrazione salariale che supporta il contratto di espansione previsto, in via sperimentale per il biennio 2019-2020, dall’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015.

L’Istituto Previdenziale, in particolare, ha chiarito la durata del trattamento, le modalità di determinazione del contributo addizionale e il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni. Questa particolare forma di CIGS è richiedibile per una durata massima di 18 mesi non continuativi che, in deroga a limiti di durata complessivi e specifici, non si conteggiano nei 5 anni di riferimento.

Sul punto, è stato specificato che le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’INPS ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza:

  • entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione;
  • dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio quali sono i criteri di legittimità e le modalità di conguaglio dei contratti di espansione e cassa integrazione.

Contratto di espansione: cos’è

Il contratto di espansione, introdotto in sperimentale per gli anni 2019/2020, trova la sua disciplina principale nell’art. 26-quater del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019. Esso consente di gestire situazioni di crisi comportanti esubero strutturale di personale con l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori più anziani, il loro avvicendamento con lavoratori di nuova assunzione e la temporanea riduzione dell’orario di lavoro assistita dall’ammortizzatore sociale del contratto di solidarietà.

Tale strumento si rivolge alle imprese, con organico superiore alle 1.000 unità (già rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS), che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.

Per utilizzare il nuovo strumento contrattuale, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale, finalizzato alla stipula del contratto di espansione; quest’ultimo dovrà, quindi, essere sottoscritto in sede governativa:

  • con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • con le loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

A sostegno del processo di sviluppo aziendale, il nuovo istituto contrattuale consente alle imprese di immettere forze nuove nel proprio organico e, parallelamente, avviare un percorso di riqualificazione del personale, finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive.

In particolare, con riguardo al personale in forza le imprese hanno due opzioni:

  • con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile concordare un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro;
  • per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico di cui sopra, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Contratto di espansione e cassa integrazione: quando si utilizza

Ai fini della determinazione del requisito occupazionale, occorre riferirsi ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di intervento di integrazione salariale. Il numero dei lavoratori in organico riguarda la singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale, e non i gruppi di imprese o i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI).

In particolare, nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica con esclusione dei lavoratori somministrati, dei tirocinanti e degli stagisti.

Inoltre, nel determinare la media occupazionale devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali.

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Contratto di espansione e cassa integrazione: come funziona

In merito alla natura dell’intervento di CIGS, l’INPS rammenta che lo stesso è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale.

Riguardo alla regolamentazione della CIGS connessa al contratto di espansione, il trattamento deve essere, in linea generale, ricondotto nell’alveo delle disposizioni sulle integrazioni salariali straordinarie declinate dal menzionato D.Lgs. n. 148/2015, sempre che le stesse non siano espressamente derogate da specifiche previsioni contenute nell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 o non si pongano in contrasto logico con le finalità del nuovo istituto contrattuale.

Con riferimento ai lavoratori destinatari, restano quindi esclusi dall’intervento di Cigs:

  • i dirigenti;
  • i lavoratori a domicilio;
  • gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.

Inoltre, ai fini dell’accesso alla misura, si precisa che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Contratto di espansione e cassa integrazione: durata del trattamento

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, che – in deroga a limiti di durata complessivi previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 – non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento.

Contratto di espansione e cassa integrazione: contributo addizionale

L’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione soggiace all’obbligo di versamento del contributo addizionale. A tal fine, si ricorda che detta contribuzione è articolata in misura progressiva pari a:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

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Contratto di espansione e cassa integrazione: termine di decadenza per i conguagli

Le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.

Contratto di espansione e cassa integrazione: istruzioni operative

Ai fini operativi, il pagamento delle prestazioni e del monitoraggio delle stesse, in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente codice evento:

  • 190 – CONT. SOLID. ESPANSIVI ART. 41 C3 (SOST. DA CONT. DI ESPANSIONE EX L. 58/19).

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “190”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Per tutti gli eventi di CIGS – relativi al contratto di espansione – gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno:

  • il codice di nuova istituzione “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ConguagliCIG>, <CIGAutorizzata>, <CIGStraord>, <CongCIGSACredito>, <CongCIGSAltre> e <CongCIGSAltCaus>;
  • l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG Straordinaria D.lgs 148/2015 art. 41 (contratto espansione)”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd> di <ConguagliCIG>, <CIGAutorizzata>, <CIGStraord> e <CongCIGSADebito>.

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Quadro sinottico Decreti Covid-19 – eBook

Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, questi i nomi con cui sono stati battezzati i tre provvedimenti principali, tralasciando i vari Dpcm, assunti dal Governo, nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19.In realtà, nonostante le diverse terminologie, tutti i tre decreti contengono misure dirette a fronteggiare l’emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma giudicate insufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell’epidemia;  l’appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, al decreto Rilancio. I decreti sono inoltre accomunati:- dall’incertezza del percorso di conversione in legge: fin dai giorni successivi alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è prodotto un flusso di emendamenti che ha dato un senso di provvisorietà alle disposizioni appena emanate. Alla data di stampa del presente ebook è in corso di conversione il decreto di Rilancio con previsione di rilevati modifiche;- dall’inefficacia di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Sono 165 i decreti attuativi previsti e ad oggi ne risultano emanati circa il 20%;- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso ad ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono; – dal moltiplicarsi di circolari, comunicati e messaggi di Agenzia entrate, Inps e associazioni di riferimento (ABI, Confindustria, ecc.), spesso necessarie, ma che hanno richiesto un’incessante attenzione.In questo contesto, studio verna ha ritenuto utile produrre delle tabelle di sintesi che potessero essere d’ausilio per avere un quadro d’insieme, semplificare la comprensione delle diverse misure ed individuare, da parte dei vari operatori, i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo ed interpretativo, ancora ancora tutt’altro che concluso.In questa seconda edizione, sono evidenziate in rosso le modifiche intervenute per effetto principalmente della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto Rilancio, nonché dei diversi provvedimenti attuativi e della prassi ufficiale.Studio Verna Società ProfessionaleLo Studio Verna Società Professionale, costituitasi nel 1973, è la più antica società semplice professionale ed offre consulenza ed assistenza economico-giuridica a Milano, con studi anche a Roma e Busto Arsizio. Persegue una politica di qualità fondata su etica, competenza e specializzazione. I suoi soci hanno pubblicato oltre un centinaio di libri ed articoli in materia contabile, societaria, concorsuale e tributaria, oltre un manuale di gestione della qualità per studi professionali.

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Daniele Bonaddio

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