Contributi Inps sospesi 2020: quando si comincia a pagare e come fare

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A causa del continuo contagio da Coronavirus nel nostro Paese, il Governo ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente l’obbligo da parte di aziende e lavoratori autonomi di versare i contributi obbligatori all’INPS. Tale decisione è stata adottata, dapprima con il cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), e successivamente con il cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020). Tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, in seguito, la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020. Fanno eccezione i contributi sospesi per le imprese del settore florovivaistico di cui all’art. 78, co. 2-quinquiesdecies, del “Decreto Cura Italia”, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.

Sul punto, è intervenuto anche il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), entrato in vigore lo scorso 15 agosto 2020, che modifica i termini e condizioni di recupero dei versamenti non effettuati nei mesi di aprile, marzo e maggio da parte dei soggetti titolari di partita IVA. Vediamo quindi nel dettaglio quando si ricomincia a pagare i contributi INPS sospesi e come fare.

>> Contributi Inps sospesi: versamenti il 31 luglio e 16 settembre 2020

Contributi Inps sospesi: le novità del Decreto Agosto

L’art. 97 del Decreto Agosto ha stabilito che i versamenti INPS sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16  settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di  4  rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • per il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata entro il 16 gennaio 2021.

Contributi Inps sospesi: aziende con dipendenti

Già con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, l’INPS forniva indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le diverse tipologie di contribuenti

Per quanto riguarda le aziende con dipendenti, il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito.

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce che gli stessi dovranno essere assolti entro le predette date illustrate in premessa.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo:

  • ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”;
  • ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.

Contributi Inps sospesi: gli artigiani e commercianti

Sono interessati dalla sospensione anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020).

I soggetti in esame, in particolare, dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso:

  • “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

Per la ripresa dei versamenti da effettuare:

  • entro la data del 16 settembre 2020, in unica soluzione;
  • in 4 rate, in caso di rateizzazione;

i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato da utilizzare per il versamento.

Al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto – in unica soluzione – utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.

Per verifica la regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell’istanza gli interessati, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale competente a gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al I trimestre 2020, occorre dichiarare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai co. da 1 a 5 dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020.

Contributi Inps sospesi: i committenti

Per quanto riguarda i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

  • 24: Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 9/2020, art. 5;
  • 25: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;
  • 26: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 18/2020, art. 61, comma 5;
  • 27: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 18/2020, art. 62, comma 2;
  • 28: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2;
  • 29: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4;
  • 30: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 23/2020, art. 18, comma 5;
  • 31: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.

Contributi Inps sospesi: la domanda di rateazione

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:

  • datori di lavoro con dipendenti;
  • artigiani e commercianti;
  • gestione separata committenti.

A tal fine, l’INPS ha specificato che è disponibile nel sito internet dell’Istituto Previdenziale il format da inoltrare telematicamente, reperibile al seguente percorso:

  • “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

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