Maternità e contributi sospesi causa Covid: come funziona per lavoratori autonomi

Paolo Ballanti 01/09/20
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I lavoratori autonomi hanno diritto all’indennità di maternità erogata dall’INPS anche nel caso in cui abbiano sospeso il versamento dei contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020 in virtù di quanto disposto dai Decreti “Liquidità” e “Rilancio” per far fronte agli effetti economici dell’emergenza COVID-19.

Ad affermarlo il messaggio Inps n. 3030 del 3 agosto 2020.

Analizziamo la questione nel dettaglio, ricordando anche come funziona la sospensione dei versamenti per COVID-19 ed il trattamento INPS in caso di maternità / paternità.

Contributi sospesi autonomi: ok alla maternità

Il messaggio INPS n. 3030 fornisce importanti indicazioni sull’accesso all’indennità di maternità / paternità da parte di:

  • Artigiani e commercianti;
  • Coltivatori diretti;
  • Coloni e mezzadri.

I soggetti citati che hanno usufruito della sospensione dei versamenti INPS disposta a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, potranno continuare a godere dell’indennità erogata dall’INPS.

La regola generale prevede infatti che in assenza del regolare versamento dei contributi durante il periodo indennizzato, il soggetto non ha diritto alle prestazioni INPS. Tuttavia, afferma l’Istituto, in considerazione dell’eccezionale “situazione emergenziale e il consequenziale effetto negativo sul tessuto economico nazionale, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità”.

L’INPS si riserva di procedere alle verifiche sullo stato dei versamenti dovuti al termine del periodo di sospensione.

Maternità e contributi sospesi: cosa deve fare il lavoratore

Il messaggio INPS rende noto che i lavoratori interessati sono tenuti a produrre e inviare all’Istituto una dichiarazione di responsabilità con cui si attesta il possesso dei requisiti per accedere alla sospensione dei versamenti.

Va da sé, come ricorda anche l’Istituto, che una volta cessati gli effetti sospensivi, i lavoratori sono tenuti a saldare i propri debiti nei confronti dell’INPS.

Cosa fa l’Inps

Come anticipato, al termine del periodo di sospensione l’INPS esaminerà le posizioni dei lavoratori. In presenza di scoperture contributive (soggetti che non hanno versato i contributi in precedenza sospesi) l’Istituto procederà al recupero delle indennità di maternità / paternità indebitamente percepite.

Sospensione dei versamenti

Il Decreto legge n. 23/2020 (cosiddetto “Decreto Liquidità”) ha previsto all’articolo 18 la sospensione dei versamenti IRPEF, INPS ed INAIL in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, al fine di dare respiro a imprese e professionisti colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19.

Con riferimento ad artigiani e commercianti l’INPS ha chiarito (circolare n. 59/2020) che la sospensione riguarda i contributi in scadenza il 18 maggio 2020 (corrispondenti alla prima rata di contribuzione sul minimale 2020), dovuti da soggetti che risultino titolari di imprese sotto forma di:

  • Impresa familiare;
  • Ditta individuale.

In questo caso, per accedere alla misura, è necessario che l’impresa (per cui sussiste l’obbligo contributivo alla gestione artigiani / commercianti) rientri nei parametri richiesti in termini di riduzione del fatturato o dei corrispettivi. In particolare possono ottenere la sospensione:

  • Esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 superiore al 33% rispetto allo stesso mese del 2019, lo stesso dicasi per il mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
  • Esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 2 milioni di euro con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del 2019, lo stesso dicasi per il mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Per quanto riguarda invece i lavoratori agricoli autonomi, l’INPS ha precisato che nel periodo 1º aprile – 31 maggio non ci sono contributi in scadenza. La sospensione pertanto opera soltanto con riguardo ai piani di dilazione dei contributi previdenziali.

In base a quanto disposto dal “Decreto Rilancio” la ripresa dei versamenti sospesi è posticipata al 16 settembre 2020, in un’unica soluzione ovvero in un massimo di quattro rate di pari importo (senza sanzioni o interessi), con versamento della prima rata il 16 settembre 2020 e ultimo pagamento il 16 dicembre 2020.  Da ultimo il recente “Decreto Agosto” (D.l. n. 104/2020) ha previsto, in alternativa:

  • Il versamento del 50% delle somme sospese in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero la rateazione in quattro rate con versamento della prima il 16 settembre 2020;
  • Il restante 50% da versare a partire dal 18 gennaio 2021 in un massimo ventiquattro rate.

Maternità per artigiani e commercianti

Ad artigiani e commercianti è riconosciuta un’indennità giornaliera di maternità, a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, per i due mesi precedenti ed i tre successivi al parto.

Per ricevere la prestazione è necessario:

  • Essere iscritti nella gestione previdenziale relativa ai lavoratori autonomi;
  • Copertura contributiva per l’intero periodo in cui è riconosciuta l’indennità;
  • Presentare domanda in via telematica all’INPS, integrandola con i dati non autocertificabili, ad esempio in caso di adozione del minore copia del provvedimento di adozione / affidamento ovvero la documentazione sanitaria rilasciata dal Servizio sanitario nazionale in caso di interruzione della gravidanza.

L’indennità è corrisposta dall’INPS direttamente all’interessato, per un importo giornaliero pari all’80% del minimale retributivo applicato agli impiegati dei settori commercio e artigianato, fissato per il 2020 in 39,18 euro.

Al padre lavoratore autonomo spetta la prestazione da erogare alla madre (lavoratrice autonoma) o la parte residua non ancora corrisposta alla stessa, in caso di:

  • Morte, abbandono o grave infermità della madre;
  • Affidamento esclusivo del bambino al padre.

Maternità per lavoratori agricoli

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri hanno diritto all’indennità di maternità per i due mesi precedenti e i tre successivi al parto, a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro.

Il trattamento giornaliero differisce rispetto ad artigiani e commercianti: è pari all’80% del minimale retributivo previsto per l’anno precedente quello interessato, stabilito dall’INPS con riguardo agli operai dell’agricoltura. Nel 2020 il valore è pari ad euro 34,856.

La prestazione spetta:

  • Previa domanda telematica all’INPS;
  • A condizione di essere iscritti agli elenchi di categoria;
  • A patto di coprire, con i versamenti contributivi all’INPS, i cinque mesi indennizzati.

Per il diritto del padre all’indennità vale quanto già esposto per artigiani e commercianti.

Scarica qui la circolare Inps 3030 del 3 agosto 2020

Paolo Ballanti

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