Nuovo bonus fiscale 2020: spetta anche ai lavoratori autonomi?

Paolo Ballanti 25/08/20
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In base al disposto dell’articolo 1 del Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020 le prestazioni lavorative rese dal 1º luglio 2020 percepiranno un nuovo bonus fiscale 2020 in busta paga sostitutivo del precedente bonus Renzi.

La misura, con il preciso scopo di ridurre il peso delle imposte sui lavoratori, si applica con importi diversi a tutti coloro che percepiscono un reddito complessivo IRPEF compreso tra 8 mila e 40 mila euro.

Nel calcolo del reddito complessivo si considerano i compensi di ogni categoria, compresi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo o libera professione. Una circostanza, quest’ultima, da tenere in considerazione per evitare brutte sorprese dall’Erario in sede di dichiarazione dei redditi.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Lavoro autonomo e riduzione cuneo fiscale

L’azienda è tenuta per legge ad erogare il nuovo bonus fiscale a decorrere dalle prestazioni rese dal 1º luglio 2020. In assenza di richieste diverse del dipendente, il datore eroga le somme in base all’unico dato in suo possesso: le retribuzioni dallo stesso erogate.

Tuttavia, per determinare la spettanza o meno del bonus si considera il reddito complessivo annuo dell’interessato, calcolato comprendendo i redditi di ogni categoria, ivi compresi quelli da lavoro autonomo derivanti ad esempio dalle libere professioni.

Sono invece naturalmente esenti dal calcolo del reddito complessivo tutti quei redditi soggetti ad IRES, l’imposta sul reddito delle società.

ATTENZIONE: il bonus spetta in funzione dello svolgimento di prestazioni di lavoro dipendente anche qualora il dipendente svolga una seconda attività come autonomo o libero professionista. Tuttavia, si dovranno considerare anche questi ultimi redditi ai fini della misura e del diritto al bonus.

Il rischio è quello di vedersi erogate le somme in busta paga per poi scoprire in sede di dichiarazione dei redditi di non avere in realtà diritto alle somme, con conseguente recupero da parte dell’Erario di quanto indebitamente percepito.

Come scongiurare il pericolo? Il dipendente può chiedere all’azienda di non percepire l’agevolazione fiscale o addirittura di considerare nel calcolo del reddito ulteriori somme oltre a quelle erogate dal datore.

In quest’ultimo caso, Caio potrebbe domandare all’azienda Alfa di calcolare, ai fini del reddito complessivo, 10 mila euro che questi prevede di percepire nel 2020 da prestazioni di lavoro autonomo. Così facendo si subiranno, nel peggiore dei casi, in sede di dichiarazione dei redditi eventuali (ridotte) trattenute in base al reddito complessivo effettivo del 2020.

La stessa facoltà si può esercitare nel caso in cui si svolgano più rapporti di lavoro. Ad esempio si può domandare all’azienda Alfa si calcolare il bonus considerando anche i redditi percepiti da Beta.

Destinatari del nuovo bonus fiscale 2020

La riduzione del cuneo fiscale spetta a coloro che percepiscono:

  • Redditi di lavoro dipendente con esclusione delle pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati;
  • Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

In particolare, rientrano in quest’ultima tipologia:

  • Soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Sacerdoti;
  • Lavoratori socialmente utili;
  • Tirocinanti e borsisti;
  • Soggetti che percepiscono indennità di mobilità, Cassa integrazione o NASPI;
  • Prestazioni derivanti dall’adesione a forme pensionistiche complementari.

Reddito complessivo

Nel definire la spettanza o meno del nuovo bonus ed il suo importo è necessario considerare il “reddito complessivo” ai fini fiscali del beneficiario. A tal proposito si devono sommare i redditi appartenenti ad ogni categoria (ad esempio redditi da lavoro dipendente, autonomo, fondiari e d’impresa) con esclusione di:

  • Reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
  • Premi di risultato (come tali soggetti all’imposta sostitutiva del 10%).

Nel calcolo si dovrà invece tener conto del reddito dei fabbricati locati soggetti a cedolare secca.

Importi per redditi fino a 28 mila euro

Come anticipato, l’importo della riduzione del cuneo fiscale è differenziato in base al reddito complessivo dell’interessato. A coloro che totalizzano un reddito complessivo superiore a 8 mila ma non eccedente i 28 mila euro spetta da luglio a dicembre 2020 un trattamento integrativo netto di 600 euro complessivi (100 euro mensili), che passeranno a 1.200 euro da gennaio a dicembre 2021.

Importi per redditi da 28 mila a 35 mila euro

Chi ha redditi compresi nella fascia 28 mila – 35 mila euro ha diritto ad un’ulteriore detrazione d’imposta (aggiuntiva rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e familiari a carico) pari a 480 euro aumentata in base al valore ottenuto dalla seguente formula:

120 * [(35.000 – reddito complessivo) / 7.000].

Facciamo l’esempio di un soggetto con reddito complessivo pari a 33.000 euro. Questi nel periodo 1º luglio – 31 dicembre 2020 avrà diritto ad una detrazione pari a:

480 + 120 * [(35.000 – 33.000) / 7.000] = 514,28 euro.

Importi per redditi compresi tra 35 mila e 40 mila euro

I titolari di redditi compresi tra 35 e 40 mila euro la detrazione aggiuntiva spetta dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 in misura pari alla seguente formula:

480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].

Prendiamo il caso di un dipendente con reddito pari a 38 mila euro:

480 * [(40.000 – 38.000) / 5.000] = 192 euro.

Nulla spetta ai titolari di redditi superiori a 40 mila euro.

Conguaglio di fine anno

Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, dovrà determinare l’importo del bonus effettivamente spettante in base al reddito complessivo 2020. In particolare:

  • Se la differenza se il bonus anticipato nell’anno è superiore a quanto effettivamente spettante, si parla di conguaglio negativo e l’azienda dovrà trattenere in busta paga quanto erogato in eccedenza;
  • Se il bonus anticipato nell’anno è inferiore a quanto effettivamente spettante l’azienda dovrà erogare in busta paga la differenza.

Nel primo caso, se la somma da trattenere al dipendente eccede i 60 euro, questa dovrà essere trattenuta in otto rate di pari importo, a decorrere dalla retribuzione in cui si effettua il conguaglio.

Rientra tra le facoltà del dipendente quella di chiedere l’erogazione del bonus solamente in sede di conguaglio di fine anno. In questo frangente, il lavoratore vedrà corrispondersi le somme in un’unica soluzione.

 

Paolo Ballanti

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