Contratti a termine: casi di esclusione del contributo addizionale Naspi

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Il ricorso al contratto a termine, ossia il rapporto di lavoro caratterizzato da una determinata fine, è stato reso nel corso degli anni sempre meno appetibile ai datori di lavoro. Infatti, la cd. “Riforma Fornero” (L. n. 92/2012) ha introdotto un contributo addizionale che il datore di lavoro deve versare a titolo di finanziamento della NASpI, pari all’1,4%. Tale aliquota contributiva è stata oggetto recentemente di modifiche da parte del cd. “Decreto Dignità”, il quale ha disposto un aumento dello 0,5% per ogni rinnovo effettuato, anche in regime di somministrazione. Tuttavia, l’obbligo contributivo non si applica a ogni fattispecie contrattuale a tempo determinato, ma vi sono alcune eccezioni previste dalla legge.

Sul punto, con la Circolare n. 91 del 4 agosto 2020, l’INPS delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, tenuto conto delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 12, della L n. 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020). Vediamo quindi nel dettaglio i casi di esclusione del contributo addizionale NASpI nei contratti a termine.

Contratti a termine: quando non è dovuto il contributo addizionale

Innanzitutto, per espressa disposizione dell’art. 2, co. 28 e 29, della L. n. 92/2012, il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. L’applicazione dell’esonero presuppone che esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine: nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima.

La fattispecie deve, pertanto, essere intesa come limitata alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto:

  • ai contratti di lavoro in apprendistato;
  • ai lavoratori dipendenti delle P.A.;
  • ai contratti di lavoro domestico.

Detta esclusione non riguarda i rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione. Tali fattispecie, infatti, sono disciplinate dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro.

Sono, altresì, esclusi dall’obbligo contributivo in argomento:

  • i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, che escludono gli stessi dall’applicazione del regime della NASpI;
  • le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità.

Contratti a termine: i lavoratori stagionali

Per le fattispecie di lavoro stagionale, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista:

  • per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr. n. 1525/1963;
  • limitatamente ai periodi contributivi maturati, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Contratti a termine: lavoratori assunti nella provincia di Bolzano

L’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività definite stagionali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Per espressa previsione normativa – come, peraltro, previsto anche dall’art. 51 del D.Lgs. n. 51/2015 – l’esonero contributivo in argomento trova attuazione per le fattispecie contrattuali previste dai “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.

Contratti a termine: i lavoratori cd. “extra“

L’art. 2, co. 29, lett. d-bis), della L. n. 92/2012, come modificata dalla L. n. 160/2019, dispone che il contributo addizionale non si applica ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 29, co. 2, lett. b), del D.Lgs n. 81/2015.

Si tratta delle assunzioni di lavoratori adibiti all’”esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”.

Contratti a termine: fornitura di lavoro portuale temporaneo

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i contratti di lavoro subordinato stipulati dalle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo sono esonerati dal contributo addizionale NASpI.

Contratti a termine: lavoratori esclusi dall’incremento del contributo addizionale

L’art. 1, co. 3, del D.L. n. 87/2018 ha espressamente escluso l’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI, le assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how e di supporto e assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da:

  • università private, incluse le filiazioni di università straniere;
  • istituti pubblici di ricerca;
  • società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  • enti privati di ricerca.

Queste fattispecie, pertanto, rimangono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma, per espressa previsione dell’art. 1, co. 3 del D.L. n. 87/2018, non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività sopra elencate.

Contratti a termine: compilazione dei flussi Uniemens

Ai fini Uniemens, i lavoratori assunti a tempo determinato, identificati con la “qualifica 3”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011” continueranno ad essere esposti con detta qualifica.

Per questi ultimi, dal periodo di paga settembre 2020, non sarà più richiesto il contributo addizionale NASpI e l’incremento del contributo addizionale.

Inoltre, per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020, nel caso in cui l’azienda abbia pagato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi, i datori di lavoro interessati potranno recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il già previsto codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020.

Ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  • nell’elemento <CodiceCausale>, indicare il codice causale definito per il recupero della contribuzione non dovuta;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, inserire il valore ‘N’;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif>, indicare l’AnnoMese di riferimento del recupero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicare l’importo della contribuzione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente, infine, che nel caso in cui per i periodi da gennaio ad agosto 2020 i datori di lavoro abbiamo versato la contribuzione dovuta per i lavoratori in oggetto al netto della contribuzione aggiuntiva NASpI, dovranno effettuare flussi regolarizzativi utilizzando il codice causale” L810”, al fine di poter compensare le eventuali note di rettifica emesse a tale titolo.

Scarica la circolare Inps 

Daniele Bonaddio

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