CIG e assegno ordinario anticipati dall’Inps: termini di decadenza per i pagamenti diretti

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Attenzione alle domande di anticipo della CIG e assegno ordinario, in cui l’invio del modello “SR 41” semplificato è intervenuto in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento. In tali casi, infatti, le istanze non potranno essere accolte. Ne deriva che il trattamento salariale non è più erogabile dall’Istituto. I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale ha illustrato altresì gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’INPS.

CIG e assegno ordinario anticipati dall’Inps: modifiche al termine decadenziale

Il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha previsto rilevanti modifiche all’impianto normativo in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra i vari profili di intervento, attraverso l’inserimento nel D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), degli artt. 22-quater e 22–quinques, sono stati introdotti, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale in commento, termini decadenziali:

  • sia per la trasmissione delle domande;
  • sia per le richieste di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’Inps.

Sul punto, è successivamente intervenuto anche il D.L. n. 52/2020. In particolare, in sede di conversione del D.L. n. 34/2020, la L. n. 77/2020 ha abrogato il D.L. n. 52/2020, mantenendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto e ha apportato ulteriori modifiche all’impianto originario del “Decreto Rilancio”.

Successivamente, con il messaggio n. 2901/2020, l’INPS ha descritto il nuovo regime decadenziale previsto per l’invio delle istanze di CIGO, ASO, CIGD e CISOA. Nello specifico, secondo l’attuale disposto normativo, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il predetto termine decadenziale, specifica l’INPS, non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

A titolo di esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda.

CIG e assegno ordinario anticipati dall’Inps: tempistiche d’invio

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Si ricorda, al riguardo, che il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato):

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se posteriore al predetto periodo.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17 luglio 2020, se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.

Per una migliore comprensione dei termini previsti dalla nuova disciplina, l’INPS ha riepilogato le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale. Pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
  • entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
  • entro il 17 luglio 2020, qualora la data individuata sia antecedente a quella del 17 luglio 2020.

CIG e assegno ordinario anticipati dall’Inps: esempi per l’invio delle istanze

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:

Caso 1.

  • Periodo di integrazione salariale: 1/06-31/07
  • Data provvedimento di concessione: 05/06;
  • Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 31/08;
  • Termine per invio dati del pagamento: 31/08.

Caso 2.

  • Periodo di integrazione salariale: 1/07-31/07;
  • Data provvedimento di concessione: 05/08;
  • 30 giorni dal provvedimento di concessione: 04/09;
  • Termine per invio dati del pagamento: 04/09.

Caso 3.

  • Periodo di integrazione salariale: 1/04-30/05;
  • Data provvedimento di concessione: 25/05;
  • Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 30/06;
  • Termine per invio dati del pagamento: 17/07.

Trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

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Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa. Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. 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Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di NinnoDottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Nexumstp Spa. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Massimiliano Matteucci Consulente del Lavoro in Roma, Socio Nexumstp spa. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma e preso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. 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