Contratti a termine e apprendistato, proroga automatica: a chi spetta e come funziona

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Le nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto Rilancio oltre ai numerosi interventi in tema di ammortizzatori sociali, prevedono importanti misure in materia di contratti a termine e apprendistato. Infatti, a causa del lockdown – ossia del fermo forzato imposto dal Governo alle aziende – è sorto il problema dei lavoratori titolari di contratti a termine durante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

La maggior parte di questi lavoratori hanno visto il loro contratto terminare in piena emergenza, subendo così una notevole penalizzazione. Per venire incontro a tali situazioni, il Governo ha effettuato un duplice intervento:

  • da una parte, con il “Decreto Cura Italia” è stata concessa la possibilità di derogare all’inserimento della “causale”, ossia del motivo che giustifica l’apposizione del termine oltre il 12esimo mese o in caso di rinnovo. La deroga vale sino al 30 agosto 2020 per i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020;
  • dall’altra parte, è stata prevista una proroga automatica dei contratti a tempo determinato per una durata pari al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio tutte le novità previste per i contratti a termine e apprendistato.

> Speciale Covid-19 <

Contratti a termine e apprendistato: le deroghe

Innanzitutto, il “Decreto Cura Italia” ha previsto una deroga alla normativa generale sui contratti a termine, proprio per le aziende che stanno usufruendo dei nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, i datori di lavoro che accedono ai predetti ammortizzatori hanno la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione e in deroga a specifiche disposizioni vigenti.

Pertanto, le aziende che hanno richiesto la cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid-19, potranno prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle seguenti previsioni normative:

  • 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, in base al quale l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa in unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  • 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, in base al quale il contratto di somministrazione di lavoro è vietato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  • 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, in base al quale è prevista la trasformazione del contratto a termine (fatta eccezione per gli stagionali) in contratto a tempo indeterminato qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.

Contratti a termine e apprendistato: stop alle causali

Altra importantissima novità introdotta dall’art. 93 del “Decreto Rilancio” è la possibilità di derogare all’obbligo dell’inserimento delle cd. causali giustificatrici, qualora si intenda prorogare (superando i 12 mesi) o rinnovare, sino al 30 agosto 2020, i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.

Quindi, ai fini della proroga o del rinnovo “acausale”, devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020 (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio 2020);
  • il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

L’azienda avrà, ovviamente, la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto 2020, qualora la stessa non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

Si ricorda, al riguardo, che sono esclusi da tali obblighi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con:

  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ex D.P.R. n. 1525/1963;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Contratti a termine e apprendistato: proroga automatica

Al richiamato art. 93 del “Decreto Rilancio” è stato aggiunto il co. 1-bis, il quale prevede espressamente che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene, dunque, prevista la possibilità per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Coronavirus, di prorogare il termine dei relativi contratti in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi (ovviamente, per il contratto di apprendistato – essendo un rapporto a tempo indeterminato – si fa riferimento al periodo “formativo” del contratto medesimo).

In attesa che il “Decreto Rilancio” venga convertito in legge, e nelle more degli opportuni chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS, è comunque possibile affermare che affinché il periodo sia considerato “cristalizzato”, l’azienda deve aver temporaneamente sospeso l’attività lavorativa. Pertanto, il trattamento di integrazione salariale e contratto a termine sono i due fattori principi che devono viaggiare di pari passo ai fini del differimento della durata contrattuale

Contratto a termine: esempio di proroga automatica

Un lavoratore viene assunto a tempo determinato per 10 mesi, dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre. L’azienda chiede l’intervento della CIGO per una durata di 9 settimane, ossia dal 1° aprile fino a maggio. Ebbene, in base alle nuove norme introdotte in fase di conversione del “Decreto Rilancio”, l’intero periodo di fermo, ossia del lockdown, non viene considerato ai fini della durata massima del contratto a termine. Ciò significa che al 31 ottobre 2020, il lavoratore vedrà prorogarsi il contratto “automaticamente” di ulteriori 9 settimane: ossia fino a fine anno.

Quanto ai contratti a termine che rientrano nell’alveo della proroga, la legge nulla afferma in merito, facendo intuire che il differimento della scadenza possa riguardare anche rapporti iniziati prima del lockdown. Unica condizione necessaria, chiaramente, è che il contratto a termine sia in essere durante il periodo di fermo dell’azienda.

Infine, si afferma che la proroga “automatica” vale a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata dalle parti, ossia part-time o full-time, in quanto il legislatore non ha previsto alcun distinguo in tal senso.

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