Nuova Imu 2020, acconto del 16 giugno: come funziona, modalità di versamento e possibili proroghe

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La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/2019), ha modificato la disciplina dell’Imu-Tasi eliminando quest’ultima e accorpandola nella “nuova Imu”. Non cambia il presupposto d’imposta che è sempre costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, inoltre sono state confermate le disposizioni vigenti compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Anche per i casi di esenzione e riduzione di imposta, non vi sono state sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

L’aliquota di base per ciascuna categoria di immobili, è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base Imu e Tasi, per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza per il gettito, l’aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell’aliquota di base Imu (0,76%) e Tasi (0,1 %).

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Nuova Imu: acconto di giugno

Per quanto riguarda il pagamento dell’acconto in scadenza entro il prossimo 16 giugno, sono state confermate le regole per il pagamento dell’imposta (quindi due rate, il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo). I decreti che a seguito dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, sono stati emanati a partire dal mese di marzo, prorogando scadenze e adempimenti, non si sono occupati della scadenza relativa all’Imu del 16 giugno, se non per il settore turistico, per il quale il decreto rilancio D.L. 34/2020 ha abolito il pagamento della prima rata di acconto. Nei prossimi giorni potrebbero slittare anche i termini di versamento delle imposte di giugno, ma il termine di versamento dell’acconto Imu potrebbe rimanere invariato.

Relativamente alle modalità di versamento, oltre al modello F24, e al bollettino postale, è prevista la possibilità di effettuare i versamenti tramite la piattaforma PagoPA.

A tale scopo dovrà essere emanato un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con le modalità attuative per l’utilizzo della piattaforma.

Il saldo invece dovrà essere versato il 16 dicembre prossimo, e andrà versato sulla base delle nuove aliquote deliberate dai comuni che dovranno essere pubblicate entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle Finanze. In caso di mancato rispetto del termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottate per l’anno precedente.

Ai fini dell’obbligo di pagamento, valgono le regole ordinarie per il versamento minimo, vale a dire si applica l’art. 25 della Legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro per i tributi degli enti locali. I Comuni hanno però la facoltà di fissare importi più bassi.

Tutti o almeno buona parte dei contribuenti, al momento sono tenuti al pagamento, e secondo le nuove disposizioni della Legge 160/2019, vi è la possibilità per il primo anno di vigenza della nuova Imu, di applicare l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta, è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti che sono state deliberate dai comuni e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

La circolare 1/DF del 18 marzo 2020, ha precisato che in caso di acquisto di immobili nel primo semestre di quest’anno l’acconto da parte dell’acquirente non è dovuto in quanto, come precisato dalla circolare, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019, ma nulla era stato versato dal nuovo proprietario per l’immobile in questione perché non sussisteva il presupposto impositivo.

Nuova Imu: proroga stabilita dai Comuni

I comuni, nei limiti dell’autonomia regolamentare ad essi attribuita, possono decidere di differire il pagamento delle imposte di loro competenza. Sul sito dell’IFEL (Fondazione ANCI) è stato pubblicato uno schema di delibera consiliare che permette di intervenire sui termini di pagamento dell’Imu.

Il modello adattabile a seconda degli orientamenti e delle diverse esigenze di ciascun comune, può essere utilizzato per deliberare una proroga dei termini di versamento dell’acconto Imu del 16 giugno, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dall’emergenza per il coronavirus.

Potrebbe essere prevista la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, (ad esempio il 30 settembre), senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare al Comune  secondo modalità ed entro una determinata data previste dalla delibera.

Nuova Imu: accertamento e sanzioni

In materia di accertamento e sanzioni, per la nuova Imu continueranno ad applicarsi le disposizioni già previste  in caso di omissione del pagamento.

Del tutto nuova è invece la disciplina contenuta nel comma 777 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) secondo la quale con riferimento alle entrate comunali i comuni possono:

  • stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
  • stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
  • prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
  • determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
  • stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Nuova Imu: abolizione per il settore turistico

Tra i diversi decreti emanati durante l’emergenza sanitaria, un’interessante disposizione che riguarda l’Imu la troviamo all’articolo 177 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) in vigore dal 19 maggio 2020.

Nello specifico è prevista l’abolizione della prima rata  della nuova Imu del 16 giugno in favore delle imprese del settore turistico, (sia la quota Stato che la quota che va al Comune). I soggetti che beneficeranno dell’abolizione sono i possessori di immobili adibiti a:

  • stabilimenti balneari marittimi;
  • lacuali e fluviali;
  • stabilimenti termali;
  • gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, alberghi e pensioni con fine di lucro, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast residence e campeggi.

È comunque necessario che i proprietari siano gestori delle relative attività esercitate negli immobili in questione.

Nuova Imu: non versa l’acconto chi nel 2019 ha versato solo la Tasi

Vi sono alcuni proprietari che possono anche non versare il primo acconto Imu del prossimo 16 giugno, poiché la determinazione dell’acconto come visto prima, richiede il riferimento all’imposta 2019 e in assenza del dato storico, il versamento può essere omesso. Il comma 762 della Legge 160/2019 dispone che in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Essendo la Tasi non più dovuta, ne consegue che essa si somma all’importo dell’Imu e la metà della somma verrà versata utilizzando il codice tributo dell’Imu.

Se però lo scorso anno l’Imu non era dovuta mentre era dovuta la Tasi, il primo acconto può essere omesso. Ciò viene precisato anche nella sopra citata circolare del ministero delle Finanze 1/DF del 2020. È il caso dei fabbricati rurali strumentali che nel 2019 non erano soggetti a Imu, ma alla Tasi e quindi mancando il dato di riferimento il primo acconto non è dovuto. E’ comunque possibile pagare l’acconto applicando l’aliquota base dello 0,1%.

Giuseppe Moschella

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