Infortunio COVID-19: quando è responsabile l’azienda e come comportarsi

Paolo Ballanti 28/05/20
Scarica PDF Stampa
L’azienda è responsabile per il contagio da COVID-19 soltanto se è provata l’inosservanza dei protocolli di sicurezza. Questo l’orientamento dell’INAIL contenuto in una nota del 15 maggio 2020 e nella circolare n. 22 del 20 maggio 2020.

In particolare, l’ente assicuratore afferma che il contagio del dipendente sul luogo di lavoro non comporta di per sé un’automatica responsabilità del datore in sede civile o penale. Non a caso, il dolo o la colpa dell’azienda devono essere rigorosamente accertati, cosa ben diversa dal semplice riconoscimento della copertura assicurativa.

> Speciale Coronavirus <

Di conseguenza, l’ammissione alla copertura Inail del contagio da COVID-19 non assume alcun rilievo per un’eventuale accusa in sede penale, dal momento che nel diritto italiano vige la presunzione di innocenza e l’onere della prova da parte del pubblico ministero.

Al tempo stesso, per il riconoscimento di un’eventuale responsabilità civile del datore è necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver determinato il contagio.

Analizziamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sugli infortuni da COVID-19.

Infortunio da contagio Covid: quando avviene

Innanzitutto, afferma la circolare INAIL n. 22, le patologie infettive, come possono essere il COVID-19, l’epatite o l’AIDS, contratte nel corso dell’attività lavorativa vengono inquadrate come infortunio sul lavoro. 

Ciò dà diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta (a carico dell’ente) per i periodi di astensione dal lavoro anche se trattasi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

>> Decreto Rilancio: tutte le misure per i lavoratori e come chiederle 

Infortunio Covid: i costi per l’azienda

Il verificarsi di eventi di infortunio sul lavoro per COVID-19 non avrà alcun effetto in termini di maggior costo per il premio assicurativo dovuto dalle aziende all’INAIL (cosiddetta “autoliquidazione”) e pagato con modello F24 in un’unica soluzione o a rate.

Sarà l’ente stesso a farsi carico degli oneri legati agli infortuni, dal momento che i contagi si ritengono fattori di rischio non direttamente controllabili dal datore di lavoro.

Infortunio Covid: responsabilità civile e penale dell’azienda

Il datore di lavoro, chiarisce l’INAIL, è civilmente e penalmente responsabile in caso di contagio del dipendente che sia direttamente collegato ad una violazione dei protocolli e delle linee guida governative e regionali in materia di sanificazione dei luoghi di lavoro e contenimento del contagio.

>> Smart working figli fino a 14 anni: come funziona e come chiederlo

In assenza di una provata inosservanza delle misure di sicurezza da parte del datore sarebbe quindi difficile dimostrare una responsabilità aziendale per il contagio del dipendente, posto che il rispetto delle misure di contenimento non è sufficiente ad invocare una colpa dell’azienda in quanto non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il “rischio zero” da COVID-19.

Tutela infortunistica del dipendente 

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’INAIL ha chiarito che nei casi di accertata infezione da COVID-19, il medico redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’ente.

Il certificato dovrà riportare:

  • Dati anagrafici del lavoratore;
  • Dati del datore di lavoro;
  • Data del contagio;
  • Data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta a causa del virus ovvero data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.

Per i casi in cui non opera la presunzione semplice (vedi paragrafo successivo), il certificato dovrà riportare:

  • Cause e circostanze dell’evento;
  • Natura della lesione e rapporto con le cause denunciate.

L’INAIL nella circolare del 3 aprile ha sottolineato l’importanza del certificato, dal momento che solo in presenza di quest’ultimo e del requisito del verificarsi dell’evento in occasione di lavoro, si attiva la copertura assicurativa.

>> Decreto Rilancio: tutti gli aiuti confermati per le famiglie 

Circa le caratteristiche del certificato, l’ente ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di dimostrare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

La tutela infortunistica opera nei confronti di:

  • lavoratori dipendenti e assimilati;
  • parasubordinati;
  • sportivi professionisti dipendenti;
  • dirigenti

Elevato rischio di contagio Covid 

Nei confronti di alcune categorie di lavoratori si applica una presunzione semplice sul riconoscimento della natura professionale del contagio.

La corsia “privilegiata” per ricondurre a infortunio i casi di COVID-19 opera per:

  • Operatori sanitari, considerata l’elevata possibilità di entrare in contatto con il virus;
  • Altre attività lavorative che comportano un costante contatto con il pubblico.

Possono rientrare nella casistica appena citata, ad esempio:

  • Addetti al front office;
  • Cassieri;
  • Addetti alle vendite;
  • Personale non sanitario operante all’interno degli ospedali, come addetti alle pulizie o al trasporto degli infermi.

(Foto copertina istock/nito100)

Potrebbero interessarti questi volumi:

La responsabilità del datore negli infortuni sul lavoro

Il volume tratta tutta la normativa e la recente giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro, affrontando la responsabilità del datore dal punto di vista sia civilistico che penalistico, nonché analizzando la normativa assicurativa e gli aspetti risarcitori.L’opera è dunque un valido strumento per i professionisti che si occupano di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro; il taglio pratico e al contempo approfondito, rende il volume un valido strumento operativo ed efficace per affrontare la vasta casistica in materia.

Costantino De Robbio | 2019 Maggioli Editore

36.00 €  34.20 €

COVID-19: le novità sul lavoro

A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Rocchina Staiano | 2020 Maggioli Editore

8.90 €  7.57 €

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento