Regime forfetario e soggetti non residenti: come funziona

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Il regime forfetario non risulta applicabile ai soggetti non residenti, se non in ipotesi eccezionali. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, esaminando alcuni casi specifici.

Prima di riportare i chiarimenti dell’Agenzia, ricordiamo brevemente la disciplina in materia.

Regime forfetario: che cos’è e quali sono i requisiti

Si tratta di un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Due sono i requisiti necessari per accedere al regime:

  1.  aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi o aver percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  2. aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari).

Regime forfetario: cause di esclusione

Risultano esclusi dal regime:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che, nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Regime forfetario: la normativa

La disciplina per accedere al regime agevolato, come sopra riportata, è stata oggetto di svariati interventi normativi. Ripercorriamo le principali norme sul punto:

  • la legge n. 190/2014 ha introdotto il regime forfetario per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale e che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste;
  • la legge di Bilancio 2019 ha poi apportato alcune correzioni alla normativa precedente, prevedendo la soglia massima di 65.000 euro di ricavi o compensi percepiti come sola condizione di accesso e alcune cause di esclusione;
  • la legge di Bilancio 2020 ha apportato ulteriori modifiche (prevedendo altre condizioni di accesso oltre che cause di esclusione) tra le quali:
    • spese complessivamente sostenute non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
    • non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Regime forfettario e soggetti non residenti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sono due i recenti chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito, a seguito di interpelli presentati da contribuenti non residenti in italia che desideravano sapere se potevano comunque godere del regime agevolato.

Risposta 106 del 15 aprile 2020

L’Agenzia ha chiarito che, i soggetti non residenti, sono esclusi dal regime forfetario, salvo ipotesi eccezionali.

Il solo caso in cui risulta possibile, richiede la presenza di due condizioni (previste dall’ art. 1, comma 57, lettera b) della legge n. 190/2014:

  1. il contribuente deve avere la residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  2. il soggetto deve aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

L’Agenzia ricorda inoltre che la finalità della norma citata è quella di garantire il trattamento fiscale agevolato solo a soggetti che, seppur non residenti, rispettino i due requisiti essenziali sopra citati e quindi possano comunque essere equiparati ai soggetti residenti.

In particolare, l’intenzione è quella di escludere dall’agevolazione i soggetti che:

  • risiedono in un paese extra UE;
  • producono prevalentemente redditi all’estero.

Risposta n. 119 del 24 aprile 2020

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime forfetario non può essere applicato a un soggetto:

  • non residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (c.d. “SEE”) che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • che produca prevalentemente redditi all’estero.

In aggiunta, l’Agenzia ha specificato che l’acronimo “SEE” designa l’area geografica corrispondente agli Stati dell’EFTA aderenti all’omonimo Accordo con l’Unione Europea, entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Si tratta, in particolare, di Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Risulta quindi essenziale che lo Stato, pur appartenendo all’EFTA, faccia parte dello “SEE”.

Conseguentemente l’Agenzia ha risposto in maniera negativa al quesito della contribuente che desiderava usufruire del regime agevolato, trattandosi di un soggetto residente in un paese appartenente all’EFTA ma  (al contrario degli altri Stati membri della predetta Associazione), non facente parte dello ”SEE”, non avendo sottoscritto il relativo accordo.

Alessandra Parini

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