Ferie Forzate per Coronavirus: quando sono possibili?

Paolo Ballanti 17/03/20
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In questi giorni si sta parlando sempre più di come le attività hanno reagito all’emergenza sanitaria. Oltre allo Smart working, i datori di lavoro fanno ricorso alle Ferie forzate.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo scorso ha introdotto ulteriori misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19, conosciuto come “Coronavirus”.

Le prescrizioni, applicabili all’intero territorio nazionale e in vigore per il periodo dal 12 al 25 marzo, prevedono la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, con alcune eccezioni, quali ipermercati, supermercati, discount ed alimentari.

Lo stesso decreto fornisce importanti raccomandazioni per le attività produttive e professionali che possono proseguire, tra cui il ricorso allo smart working e l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti.

Alla luce di quanto prevede il DPCM dell’11 marzo, molte realtà hanno posto forzatamente i dipendenti in ferie. Possono farlo? E i dipendenti sono nella posizione di rifiutarsi senza incorrere in sanzioni disciplinari? Analizziamo la questione nel dettaglio.

 Smart working: come attivarlo correttamente

Ferie forzate: chi le decide

L’ultima parola sulla concessione o meno delle ferie spetta all’azienda, tenuto conto delle esigenze produttive da un lato e di quelle personali dei dipendenti dall’altro.

In condizioni normali (ad esempio per le ferie estive) è l’azienda a comunicare preventivamente il periodo in cui i lavoratori possono assentarsi dal lavoro. Ogni dipendente presenterà poi richiesta scritta recante i giorni di ferie.

In ragione di fatti eccezionali come il Coronavirus il datore di lavoro può imporre le ferie a tutti i dipendenti dell’azienda, proprio in virtù delle esigenze produttive ed organizzative determinate dalla situazione di emergenza nazionale legata alla diffusione del virus, richiamate dal DPCM dell’11 marzo. Nella comunicazione ai dipendenti è consigliabile giustificare la scelta delle ferie forzate per impossibilità di ricorrere agli altri strumenti potenzialmente attivabili (primo fra tutti lo smart working).

Non sono naturalmente escluse modifiche successive rispetto al periodo di ferie “forzate” inizialmente comunicato, purché le stesse vengano comunicate con un congruo preavviso, ad esempio sette giorni.

Ferie forzate per Coronavirus: ci si può rifiutare?

Il dipendente non può rifiutarsi di essere collocato in ferie. L’azienda ha l’ultima parola sulla concessione o meno delle ferie, pertanto il dipendente può fare opposizione con un documento scritto ma questo sarà completamente ininfluente. L’azienda che interrompe in toto l’attività produttiva e pone tutti o parte dei dipendenti in ferie non ha alcun comportamento ritorsivo verso un dipendente in particolare, tale per cui questi possa legittimamente rifiutarsi di essere in ferie.

Ferie forzate per Coronavirus: sanzioni disciplinari

I dipendenti che si rifiutano di essere posti in ferie e, ad esempio, continuano a svolgere la propria attività lavorativa in smart working sono esposti a sanzioni disciplinari, dal momento che non hanno rispettato una precisa disposizione aziendale.

Molti contratti collettivi prevedono apposite sanzioni per i dipendenti che svolgono la propria attività con negligenza ovvero senza rispettare le direttive impartite dall’azienda o dal proprio responsabile. Naturalmente, la sanzione è proporzionata alla gravità del fatto compiuto. In assenza di recidiva e per una condotta che si è protratta per un periodo limitato di tempo (ad esempio un giorno) il lavoratore “disobbediente” potrebbe incorrere in un’ammonizione scritta o eventualmente una multa.

Per essere sicuri sul tipo di sanzione applicabile è bene documentarsi leggendo il regolamento disciplinare interno che ogni azienda è obbligata a porre a conoscenza di tutti i dipendenti prima di poter irrogare provvedimenti.

Ferie forzate: alternative

Il dipendente posto forzatamente in ferie potrebbe, anziché rifiutarsi di non poter lavorare, chiedere in forma scritta che i periodi di assenza gli vengano considerati come ore di permessi (ex festività o ROL). In questo modo non perderebbe il suo “tesoretto” di ferie, da utilizzare in futuro ad esempio per per le vacanze estive.

In alternativa, l’azienda o gli stessi dipendenti possono ottenere dei permessi retribuiti, i quali garantiscono comunque la retribuzione ma senza attingere dalle ore di ferie o permessi ex festività e ROL maturati.

Ultima possibilità è chiedere al datore di poter svolgere l’attività in regime di smart-working, attivabile peraltro in modo semplificato proprio in ragione dell’emergenza COVID-19.

Ferie supplementari

Il monte ore di ferie che i dipendenti maturano in un anno di lavoro è stabilito dal CCNL applicato. Tuttavia, nulla vieta all’azienda di riconoscere, come condizione di maggior favore, un periodo di ferie aggiuntivo rispetto a quello previsto contrattualmente. Una misura che dovrebbe essere definita con un’accordo aziendale ma che in tempi di emergenza come quello attuale non sarebbe da escludere.

Ferie: quante se ne maturano

Come anticipato sopra, il monte ore di ferie che i dipendenti maturano in un anno di lavoro è stabilito dal CCNL applicato, con un periodo minimo garantito dalla legge pari a quattro settimane. Potrebbe ad esempio accadere che il contratto collettivo fissi il periodo annuo di ferie in quattro settimane più alcuni giorni aggiuntivi.

Fanno eccezione i rapporti di lavoro iniziati o cessati in corso d’anno. In questo caso il monte ore dev’essere riproporzionato in base ai singoli mesi in cui il dipendente è stato in forza, considerando come mesi interi le frazioni pari o superiori a quindici giorni.

Poniamo ad esempio il caso di un dipendente assunto il primo febbraio scorso. Il CCNL prevede un monte ore annuo di ferie pari a 173. Nel 2020 il soggetto in questione maturerà (173/12) * i mesi in cui è stato in forza pari a 11 = 158,58 ore.

Al contrario, se la data di assunzione fosse stata il 20 febbraio, i mesi di maturazione delle ferie sarebbero stati dieci anziché undici.

Ferie: quante se ne devono fare

La legge (Legge n. 66/2003), delle quattro settimane obbligatoriamente previste, ne impone il godimento di due nell’anno di maturazione, mentre le restanti nei diciotto mesi successivi la fine dell’anno di maturazione (per quelle che maturano nel 2020 la scadenza sarà il 30 giugno 2022.

 

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