Fattura elettronica 2020, le modifiche dell’Agenzia delle Entrate: cosa cambia

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Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 28 febbraio 2020, modificando il provvedimento del 30 aprile 2018, ha ampliato il periodo di tempo per aderire al servizio di consultazione e acquisizione della fattura elettronica 2020, veicolata tramite il sistema di interscambio (SDI).

Nello specifico gli operatori Iva, gli intermediari delegati, e i consumatori finali, si sono visti prorogare al 4 maggio 2020, la scadenza del 29 febbraio 2020.

Al consumatore finale, su richiesta, sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute, a decorrere dal 1° marzo 2020.

Il provvedimento del 28 febbraio, trova la sua origine nell’articolo 14 del D.L. n. 124/2019 che ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche, e ha disposto un ampliamento dell’utilizzo dei dati in esse contenuti da parte dell’Amministrazione finanziaria, dopo il via libera del Garante della privacy. Ha approvato inoltre nuove specifiche tecniche a partire dal prossimo 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.

Per consentire un graduale adeguamento al nuovo tracciato, la trasmissione al sistema di interscambio e il recapito delle fatture, sarà possibile anche con le specifiche tecniche attualmente in uso (approvate con provvedimento del 30 aprile 2018) fino al 30 settembre 2020.

A partire dal 4 maggio 2020, e fino al 30 settembre 2020, il sistema di interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove, sia con le vecchie specifiche tecniche. A partire dal 1° ottobre 2020, lo SDI accetterà solo i documenti predisposti con le nuove specifiche individuare dal provvedimento.

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Fattura elettronica 2020: quali sono le modifiche

Trascorso un anno dalla introduzione della fattura elettronica, sono state introdotte nuove modifiche al tracciato xml, con particolare riferimento a nuovi codici per il campo “Tipo Documento” e nuovi sottocodici nel campo “Natura Operazione”.

Ciò servirà in particolare, per l’avvio alla preparazione della dichiarazione Iva precompilata, e determinerà delle conseguenze tecniche per gli operatori che dovranno rimettere mano ai programmi e alle procedure interne.

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall’articolo 16 D.L. 124/2019, prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, e nell’ambito di un programma basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in una area dedicata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze:

  • dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972;
  • delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

In più, per le operazioni Iva 2021 oltre alle bozze appena descritte, l’Agenzia delle Entrate, predisporrà e metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Operativamente il contribuente potrà apportare modifiche alla bozza proposta, in quanto materialmente l’Agenzia non è in possesso delle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo, ovvero alla percentuale di detraibilità di alcune somme.

Fattura elettronica 2020: le nuove specifiche tecniche 

Il provvedimento del 28 febbraio 2020, ha approvato anche nuove specifiche tecniche (versione 1.6 dell’allegato A al provvedimento), che sostituiscono, a partire dal 4 maggio 2020, le specifiche tecniche versione 1.5 di cui all’allegato A del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Si precisa che per garantire la continuità dei servizi, e l’adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI) e il recapito delle fatture elettroniche è consentita fin al 30 settembre 2020 con le vecchie specifiche tecniche.

Sono stati ampliati le tipologie di documenti che potranno essere trasmesse al SDI, unitamente al maggiore dettaglio dei codici natura, sarà così possibile da un lato disporre di una maggiore flessibilità nel predisporre le fatture elettroniche e, dall’altro, permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre con maggiore precisione la dichiarazione Iva precompilata.

Fattura elettronica 2020: i nuovi codici

Campo “Tipo Documento”

Nello specifico, sono stati modificati gli schemi, e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche dei campi “Tipo Documento”, “Tipo Natura” e “Tipo Ritenuta” rispetto alla normativa fiscale.

Per quanto concerne la codifica “Tipo Documento”, per l’integrazione della fattura, sono stati ad esempio previsti i seguenti codici in aggiunta a quelli da TD1 a TD6:

  • TD16 – integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;
  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18 – integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972;
  • TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (già presente);
  • TD21 – Autofattura per splafonamento;
  • TD22 – Estrazione beni da Deposito Iva;
  • TD23 – Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell’Iva;
  • TD24 – Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a);
  • TD25 – Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b);
  • TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni;
  • TD 27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Altro codice da segnalare, riguarda le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite che, attualmente vanno trasmesse con codice TD01, ma dal 4 maggio (obbligatoriamente dal 1°ottobre) dovranno essere inviate con codice TD27.

Campo “Natura operazione”

Importanti sono anche le nuove codifiche che riguardano la natura delle operazioni riportate in fattura. Il campo “Natura Operazione”, richiesto ogni qualvolta non sia applicata l’Iva, ad oggi prevede 7 tipologie di codici quali:

  • N1 – Operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15;
  • N2 – Operazioni fuori campo Iva;
  • N3 – Operazioni non imponibili Iva;
  • N4 – Operazioni esenti;
  • N5 – Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura;
  • N6 – Operazioni soggette ad inversione contabile;
  • N7 – Iva assolta in altro stato Ue.

Tali tipologie non consentono il raccordo tra il tracciato xml della fattura elettronica e la dichiarazione Iva, in quanto in ogni singola “natura” sono comprese uno svariato numero di casistiche. Per ovviare a tale problema sono stati introdotti nel campo “Natura Operazione” alcuni sottocodici, e ad esempio si dovrà utilizzare:

  • la natura “N3.2” per indicare le cessioni intra-Ue (rigo VE30, colonna 3);
  • la natura “N3.3” per indicare le cessioni verso clienti di San Marino (rigo VE30, colonna 4).

Sempre con riferimento al codice N3 – (Operazioni non imponibili Iva) altre suddivisioni sono le seguenti:

  • 1 – esportazioni;
  • 4 – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • 5 – operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento;
  • 6 – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

“Tipo ritenuta”

Per quanto riguarda il “Tipo ritenuta” il blocco potrà essere ripetuto e nuove tipologie di ritenute verranno aggiunte in modo da permettere l’indicazione nella fattura di ritenute a titolo di contributo.

Fattura elettronica 2020: consultazione

Dal 1° marzo vi è la possibilità per i consumatori finali, di poter consultare le proprie fatture accedendo nell’area specifica di fatture e corrispettivi, utilizzando le credenziali (Fisconline, Entratel, SPID,CNS). Dopo essere entrati nella sezione “Fatture e Corrispettivi“, si dovrà selezionare il pulsante accedi presente nel riquadro “Le tue fatture”. Successivamente, si potrà effettuare l’adesione al servizio.

Per l’adesione si dovrà selezionare il riquadro dedicato, e la consultazione diventa disponibile dal primo giorno successivo a quello dell’attestazione di adesione. Chi ha già aderito, accede direttamente alle proprie fatture, cliccando su “le tue fatture ricevute”, dal riquadro dedicato alle fatture.

Giuseppe Moschella

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