Assegni familiari: modalità di presentazione per unioni civili, conviventi e cambio lavoro

Paolo Ballanti 07/01/20
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Gli assegni familiari. Di gran lunga una delle prestazioni Inps che suscita maggior interesse nei lavoratori, per l’importanza che questo sussidio ha nel sostenere economicamente le famiglie, soprattutto quelle con due o più figli.

Nei mesi scorsi si è tanto parlato di ANF, in particolare per l’introduzione, dal 1° aprile 2019, dell’obbligo di presentare le domande direttamente online all’Inps, in luogo della presentazione di un modulo cartaceo al datore di lavoro.

Vista l’importanza del tema, in questo articolo cercheremo di fare chiarezza su alcuni aspetti particolari degli ANF.

Domanda Anf dal 1 aprile: cosa sapere

Assegni familiari: regole generali

Ricordiamo brevemente come funzionano gli assegni familiari. Trattasi di una prestazione economica a carico dell’Inps volta a sostenere economicamente i redditi dei lavoratori, chiamati a mantenere un nucleo familiare.

Gli importi degli assegni vengono anticipati dal datore di lavoro in busta paga e da questi recuperati sui contributi da versare all’Inps con modello F24.

Le somme, esenti da qualsiasi trattenuta previdenziale e fiscale, variano a seconda del numero e delle caratteristiche (eventuali soggetti inabili) dei componenti il nucleo familiare.

Per avere diritto agli ANF è necessario:

  • presenza di un nucleo familiare;
  • reddito complessivo (del nucleo familiare) contenuto entro precisi limiti;
  • assenza di qualsiasi altro trattamento di famiglia o ANF.

Il nucleo familiare può essere composto (oltre al lavoratore richiedente) da:

  • coniuge (non legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia);
  • figli minorenni o maggiorenni se impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale ovvero maggiorenni fino a 21 anni se frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale, laurea o apprendisti se appartenenti ad un nucleo familiare composto da più di tre figli di età inferiore ai 26 anni;
  • nipoti, fratelli e sorelle non coniugati minorenni o maggiorenni se impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Vediamo ora quali casi particolari possono presentarsi in merito agli assegni familiari.

Assegni familiari per unioni civili

In virtù della cosiddetta Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) i soggetti uniti civilmente sono equiparati ai coniugi. Peraltro, se solo uno dei due soggetti è dipendente o comunque con diritto agli assegni familiari, gli stessi possono essere erogati a chi non è lavoratore.

Altra situazione particolare è quella degli uniti civilmente cui si aggiungono i figli di una delle due parti, nati precedentemente all’unione. In questo caso può accadere:

  • solo uno dei genitori ha diritto agli ANF ed ha l’affido esclusivo o condiviso del figlio, in questo caso l’assegno spetta per la parte dell’unione che non lavora e per il figlio;
  • se nessuno dei genitori ha diritto agli ANF ma il soggetto con cui ci si è uniti civilmente sì, gli assegni possono essere richiesti per il genitore che non lavora e per il figlio nato prima dell’unione.

Discorso diverso per i figli nati dopo l’unione civile:

  • l’ANF può essere richiesto dal genitore per il figlio e l’altro genitore che non sia lavoratore;
  • l’assegno può essere richiesto da chi non è genitore naturale per i figli nati dopo l’unione civile ma inseriti nella stessa in virtù di una procedura di affidamento e per il compagno / a che non lavora.

Assegni familiari per conviventi

Come ha chiarito l’Inps (circolare n. 84/2017) ai fini del diritto agli assegni familiari sono equiparati ai coniugi i conviventi che abbiano stipulato un “contratto di convivenza”, in cui è specificato l’apporto economico di ognuno di essi alla vita in comune.

Assegni familiari, cosa fare in caso di cambio datore di lavoro

Il dipendente che riceve in busta paga l’assegno familiare in caso di interruzione del rapporto e riassunzione con un’altra azienda deve presentare una nuova domanda.

Facciamo l’esempio di Tizio che, assunto in data 1° gennaio 2015 dall’azienda Alfa, ha inoltrato richiesta di assegni dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Tuttavia, Tizio rassegna le dimissioni con ultimo giorno di lavoro il 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020 viene assunto dall’azienda Beta. Per continuare a percepire gli assegni familiari Tizio è tenuto a presentare (online o tramite gli intermediari abilitati) una nuova domanda di ANF all’Inps.

E’ noto che tra la presentazione della domanda e l’effettiva erogazione in busta paga possono trascorrere alcune settimane. Non c’è da preoccuparsi. Il diritto di ricevere gli assegni si prescrive in cinque anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo quello di maturazione del diritto in questione.

Presentazione della domanda

Le modalità di presentazione della domanda in caso di cambio azienda sono quelle ordinarie. Rimane pertanto l’obbligo di presentare le domande online direttamente all’INPS:

  • In autonomia, collegandosi al portale dell’Istituto (obbligatorio possedere il PIN INPS o le credenziali SPID / CNS);
  • Avvalendosi di intermediari abilitati, come patronati, consulenti del lavoro e commercialisti.

Periodi arretrati

Riprendendo l’esempio precedente del dipendente Tizio, immaginiamo che, pur avendo avuto diritto agli assegni familiari mentre era in forza all’azienda Alfa (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019) non ne abbia fatto richiesta.

Una volta assunto dall’azienda Beta (1° gennaio 2020) presenta domanda di assegni familiari per:

  • il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020;
  • periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019.

Non a caso abbiamo distinto i due periodi, dal momento che gli assegni dal 1° gennaio 2020 dovranno essere anticipati in busta paga dall’azienda Beta, mentre gli arretrati (pur essendo cessato il rapporto) saranno comunque erogati dall’azienda Alfa, posto che nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 il dipendente era in forza presso la stessa.

Assegni familiari: arretrati al 31 marzo 2019

Un altro caso particolare è quello degli assegni familiari richiesti per periodi anteriori al 31 marzo 2019. Sappiamo che fino alla data in questione le domande di ANF dovevano essere presentate al datore di lavoro in modalità cartacea. Solo dal 1° aprile è entrato in vigore l’obbligo di presentazione telematica, per tutte le domande presentate da quella data in poi.

Riprendendo l’esempio del dipendente Tizio, ipotizziamo che intenda chiedere nel mese di dicembre 2019 gli assegni per il periodo 1° gennaio 2019 – 28 febbraio 2019. Questi dovrà comunque attenersi alla procedura di richiesta telematica nonostante gli assegni si riferiscano a periodi anteriori il 1° aprile 2019. Ai fini dell’obbligo di presentazione online vale da data di inoltro della domanda non quella cui gli assegni si riferiscono.

Paolo Ballanti

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