Previdenza complementare: dichiarazione, fondi e agevolazioni

Paolo Ballanti 31/12/19
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I dipendenti possono scegliere di lasciare il TFR in azienda o destinarlo ai fondi di previdenza complementare. In quest’ultimo caso, le somme non rimangono nella disponibilità del datore di lavoro ma vengono versate ad un soggetto terzo (il fondo) che le investe secondo il profilo di rischio scelto dall’aderente.

Esistono da un lato i fondi aperti previsti da banche e compagnie di assicurazione e, dall’altro, i fondi chiusi disciplinati dai CCNL e destinati ai soli lavoratori cui si applica l’accordo.

Vediamo nel dettaglio la disciplina sulla previdenza complementare e quali vantaggi porta ad aziende e dipendenti.

Previdenza Complementare: come funziona, chi può aderire,
quando conviene

Previdenza complementare: quando fare la dichiarazione

Il dipendente entro 6 mesi dall’assunzione deve scegliere se:

  • lasciare il TFR in azienda;
  • destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare.

La decisione dev’essere espressa con il modello TFR2, datato e firmato dal lavoratore.

Previdenza complementare: silenzio assenso

Se entro 6 mesi non viene espressa alcuna scelta, a decorrere dal mese successivo la fine del semestre l’azienda è tenuta a trasferire il TFR:

  • al fondo di previdenza previsto dal contratto collettivo (anche territoriale) o altra destinazione individuata dall’accordo aziendale;
  • se sono previsti più fondi, si deve prediligere il fondo individuato con accordo aziendale o, in mancanza di questo, quello cui versa il maggior numero di dipendenti;
  • nel caso in cui nessuna delle due opzioni precedenti risultasse praticabile il TFR dev’essere versato al fondo di previdenza complementare istituito presso l’INPS (cosiddetto FONDINPS).

Il TFR versato in virtù del silenzio assenso deve confluire in una linea di investimento “prudenziale”, che garantisca il capitale e aggiunga un tasso di rivalutazione identico a quello applicato se il TFR fosse rimasto in azienda.

Pensione Complementare: fondi ai quali aderire

Il dipendente che sceglie, compilando il modulo TFR2, di aderire ad una forma di previdenza complementare ha a disposizione un ampio ventaglio di soluzioni. Due sono le macro-tipologie di fondi:

  • fondi chiusi, previsti generalmente dai CCNL e destinati ai soli lavoratori cui si applica l’accordo (ad esempio ALIFOND per le aziende che applicano il CCNL Alimentari – industria, FONCHIM per il settore Chimici Farmaceutici – industria, FONTE per il Commercio e Terziario – Confcommercio, COMETA per le aziende interessate dal CCNL Metalmeccanica – industria);
  • fondi aperti, cui si può aderire indipendentemente dal CCNL applicato (fondi previsti da banche, compagnie di assicurazione o Poste italiane).

Gli aderenti ai fondi aperti sono liberi di scegliere se versare tutto il TFR o nessuna quota. Discorso diverso per chi sceglie i fondi chiusi. Qui sono gli accordi collettivi a stabilire la quota minima di TFR, distinguendo tra chi si è iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il 29 aprile 1993 o in data antecedente.

I primi devono versare il TFR secondo la quota stabilita dall’accordo o, in assenza di previsione, in misura pari al 100%.

Per chi si è iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993:

  • Soggetti che al 1° gennaio 2007 erano già iscritti ad un fondo di previdenza devono versare la stessa quota corrisposta in precedenza mantenendo in azienda la parte residua;
  • Per chi al 1° gennaio 2007 non era iscritto ad alcun fondo, il TFR dev’essere versato nella misura prevista dai CCNL o, in assenza di disposizioni in merito, in misura non inferiore al 50%.

Pensione Complementare: contributi aggiuntivi

Oltre al TFR, chi si iscrive ai fondi può versare una quota aggiuntiva a carico suo e / o dell’azienda. La quota viene calcolata in percentuale alla retribuzione imponibile INPS del mese (la cifra su cui si calcolano i contributi previdenziali).

Sono i regolamenti istitutivi o i contratti collettivi a stabilire l’obbligo e l’ammontare delle quote. In assenza di previsioni in tal senso, il dipendente è libero di destinare una quota al fondo. Anche l’azienda pur non essendone tenuta, può farsi carico di un contributo.

Fondo Pensione Complementare: calcolo del cedolino

Facciamo l’esempio di un dipendente cui si applica il CCNL Metalmeccanica – industria. Questi aderisce al fondo Cometa. Il contratto prevede:

  • quota di iscrizione pari a 5,16 euro a carico azienda e 5,16 euro a carico dipendente;
  • contributo pari a 1,2% a carico del lavoratore e 2% carico azienda da calcolare sul minimo tabellare.

Il dipendente in questione è inquadrato nella 4° categoria con un minimo tabellare pari ad euro 1.658,94. Nel primo mese di adesione il suo cedolino sarà:

  • retribuzione lorda mensile: euro 1.658,94;
  • straordinario: euro 350,00 +;
  • contributi INPS a carico dipendente: euro 130,00 -;
  • quota di iscrizione a carico dipendente: euro 5,16 -;
  • contributo Cometa carico dipendente (1.658,94*1,2%) = euro 19,91 -;
  • IRPEF netta euro 220,00 -;
  • totale netto da pagare euro 1.633,87.

L’azienda dovrà versare al fondo Cometa:

  • quota di iscrizione euro 10,32 (carico azienda + carico dipendente);
  • contributo carico dipendente euro 19,91;
  • contributo carico azienda euro 1.658,94*2% = 33,18.

Agli importi citati si aggiunge il TFR. Questo si calcola prendendo come base la retribuzione utile TFR diviso 13,5. Ipotizziamo che gli straordinari non entrano nel conteggio del TFR, visto il loro carattere episodico:

Retribuzione utile TFR euro 1.658,94 / 13,5 = 122,88 euro.

Dalla somma citata dev’essere detratto un contributo INPS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile INPS. Quella del mese in questione è pari 2.009,00 di conseguenza il contributo è pari a 10,05.

La quota TFR da versare al fondo (ipotizziamo che il dipendente corrisponda il 100% del TFR) sarà pari a:

122,88 – 10,05 = 112,83.

Pensione Complementare: agevolazioni per aziende e dipendenti

Il versamento del TFR ai fondi di previdenza porta con sé una serie di agevolazioni per aziende e dipendenti. Le prime possono:

  • dedurre dal reddito d’impresa il 4% del TFR conferito al fondo (che passa al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
  • esonero dal versamento del contributo INPS al Fondo di garanzia TFR, nella stessa percentuale di quanto versato al fondo;
  • riduzione del costo del lavoro, dal momento che il TFR rimasto in azienda è qualificato come debito a carico dell’impresa.

I dipendenti possono invece dedurre a livello fiscale i contributi versati ai fondi entro il limite di 5.164,57 euro per ogni periodo d’imposta. Nel conteggio entrano i versamenti a carico del dipendente e dell’azienda ma non le quote di TFR. Se le somme versate non eccedono il limite citato, la deduzione residua non utilizzata non può essere riportata ai periodi d’imposta successivi.

Chi inizia a lavorare dal 1° gennaio 2007 ed effettua versamenti ai fondi di previdenza, nei primi cinque anni, di importo inferiore a 5.164,57 euro, potrà godere di una maggiore deducibilità a partire dal sesto anno e per i venti successivi.

In questo caso la deducibilità sarà contenuta entro un importo pari alla differenza tra euro 25.822,85 e l’ammontare dei contributi versati nei primi cinque anni (comunque non superiore all’importo annuo di 2.582,29 euro).

Paolo Ballanti

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