Naspi anticipata: quando cessa in caso di rioccupazione?

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Il D.Lgs, n. 22/2015, che disciplina gli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito, prevede la possibilità di accesso alla NASpI anticipata e in forma mensile.

In particolare, l’art. 8, co. 1 stabilisce espressamente di poter richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della predetta indennità, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Tuttavia, capita spesso che alcuni lavoratori fruiscano della NASpI anticipata per uno dei predetti motivi, ma successivamente decidano di instaurare – durante la vigenza del periodo di NASpI – un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

Cosa accade in questi casi? Cosa succede, invece, se il lavoratore che fruisce della NASpI anticipata inizia un rapporto parasubordinato, ossia di collaborazione? Sul punto, l’Inps con il Messaggio n. 4658 del 13 dicembre 2019 ha fatto il punto della situazione per capire quando cessa la NASpI anticipata in caso di rioccupazione.

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NASpI anticipata: cos’è e quando si realizza

Il lavoratore che perde involontariamente la propria occupazione ha diritto di richiedere all’INPS l’indennità NASpI, ossia un beneficio economico a sostegno del reddito che ha l’obiettivo di tutelare i disoccupati e guidarli verso una nuova occupazione.

Il D.Lgs. n. 22/2015, però, oltre all’erogazione mensile, consente anche di richiedere tutti gli importi spettanti una tantum, ossia in un’unica soluzione. Chiaramente quest’ultima opzione è possibile soltanto in alcune circostanze che si dettagliano di seguito:

  • avvio di un’attività lavorativa autonoma;
  • avvio di un’impresa individuale;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppo a tempo pieno e in modo autonomo di un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.

È bene ricordare, al riguardo, che a differenza della NASpI mensile, in quella anticipata non spettano l’assegno al nucleo familiare (ANF) e la contribuzione figurativa.

NASpI anticipata: quando va restituita

E se il percettore di NASpI anticipata decidesse di instaurare un nuovo rapporto di lavoro? Cosa succede in tali casi? La risposta è: dipende.

Se il nuovo rapporto è di tipo subordinato, e l’instaurazione avviene prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, l’interessato è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

Unica eccezione si ha laddove il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

NASpI anticipata: quando non va restituita

Tuttavia, esistono dei casi particolari in cui anche se il beneficiario di NASpI anticipata avvii un nuovo rapporto di lavoro, durante la vigenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, non si verifica la decadenza della NASpI.

È il caso del rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.

Quindi, laddove il lavoratore che abbia goduto della NASpI anticipata si rioccupi con un rapporto di co.co.co., non si è obbligati alla restituzione dell’intera somma percepita.

NASpI anticipata: quando è incompatibile

A questo punto, però, potrebbe verificarsi un caso molto particolare che l’Inps ha affrontato con il documento di prassi in commento. Potrebbe capitare, infatti, che il lavoratore che abbia fruito della NASpI anticipata, e che abbia in seguito intrapreso un rapporto di collaborazione, quindi senza decadere dall’indennità di disoccupazione, cessi anche quest’ultimo rapporto di lavoro.

In quest’ultima fattispecie, la legge prevede una specifica tutela per i collaboratori che si trovino improvvisamente senza lavoro, ossia la DIS-COLL. Il caso è di particolare interesse perché il lavoratore in questione potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-COLL).

L’Inps, però, ha affermato chiaramente che una simile situazione non può verificarsi. Pertanto, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di co.co.co. nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL.

Tale opportunità è riconosciuta solo al verificarsi di tutti i requisiti legislativamente previsti e per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

Diversamente, nell’ipotesi in cui sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.

In definitiva, l’Istituto Previdenziale non ammette in nessun caso la possibilità di percepire una doppia tutela contro la disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL).

Daniele Bonaddio

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