Preavviso dimissioni lavoro: durata, decorrenza e calcolo

Paolo Ballanti 23/12/19
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Il preavviso è il periodo di tempo che la legge (art. 2118 codice civile) prevede debba trascorrere tra la comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno di lavoro. Il preavviso dimissioni lavoro si applica ai soli rapporti a tempo indeterminato.

La ragione? Si presume che questo tipo di contratto possa proseguire senza interruzioni. Le dimissioni sono un fatto imprevedibile per l’azienda, che deve pertanto avere il tempo necessario per riorganizzare l’attività produttiva o trovare un sostituto.

Esistono tuttavia una serie tassativa di casi in cui il dipendente non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso:

  • dimissioni per giusta causa nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato o a termine;
  • lavoratori che si dimettono mentre vige il divieto di licenziamento ai sensi della normativa sulla maternità, nello specifico dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino;
  • dimissioni in periodo di prova.

Preavviso dimissioni lavoro: sospensione del preavviso

Il preavviso si sospende in caso di:

  • malattia;
  • maternità;
  • infortunio.

In questi casi, il preavviso riprenderà a decorrere dal giorno di rientro al lavoro.

Preavviso dimissioni lavoro: durata

La durata del preavviso è stabilita dal Contratto collettivo applicato. Di norma, il CCNL differenzia il preavviso in base al livello di inquadramento e all’anzianità aziendale. Ad esempio il CCNL Metalmeccanica – industria prevede tre diverse fasce:

  • 1° fascia per chi ha un’anzianità aziendale fino a 5 anni;
  • 2° fascia per chi ha un’anzianità aziendale tra 5 e 10 anni;
  • 3° fascia per chi ha un’anzianità aziendale oltre i 10 anni.

All’interno di ogni fascia i termini di preavviso si differenziano in base ai livelli retributivi. Nella 1° fascia il preavviso è pari a:

  • 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie 6, 7 e 8;
  • 1 mese e 15 giorni per chi è inquadrato nelle categorie 4 e 5;
  • 10 giorni per chi è inquadrato nelle categorie 2, 3 e 3S;
  • 7 giorni per chi è inquadrato nelle categorie 1.

Come visto nell’esempio (e in generale nei CCNL) il preavviso aumenta proporzionalmente in base al livello e all’anzianità aziendale: un dipendente quadro da 10 anni in azienda avrà un preavviso superiore rispetto all’impiegato assunto da 2 anni.

Un preavviso più lungo rispetto al CCNL può esser previsto dal contratto individuale, quando ciò è ammesso dal contratto collettivo e il dipendente riceve, a fronte di tale disagio, un apposito compenso.

Al contrario, le parti possono accordarsi per abbreviare il preavviso.

Preavviso dimissioni lavoro: decorrenza

Il preavviso decorre dalla data in cui le dimissioni vengono comunicate all’azienda e termina con l’ultimo giorno di lavoro in azienda. I giorni di calendario intercorrenti tra le due date devono essere quelli previsti dal CCNL a meno che l’azienda non acconsenta ad accorciare il preavviso.

Di norma i contratti collettivi prevedono che il preavviso cominci a decorrere dal 1° o dal 15° giorno del mese.

Pensiamo al caso del dipendente che comunica la propria intenzione di risolvere il contratto in data 19 dicembre 2019. Il contratto collettivo applicato prevede che le dimissioni decorrano dal 1° o dal 15° giorno del mese e siano pari a 15 giorni di calendario. Ne consegue che l’ultimo giorno di lavoro sarà il 15 gennaio 2020.

La data di comunicazione delle dimissioni coincide:

  • con quella in cui viene inviato all’azienda via PEC il modulo standard che riporta la data di decorrenza delle dimissioni (cioè il giorno successivo l’ultimo lavorato);
  • con la data indicata dal dipendente nella missiva con cui comunica la propria intenzione di risolvere il contratto, nei casi in cui non sono dovute le dimissioni telematiche.

Preavviso dimissioni lavoro: cosa può fare l’azienda

La funzione stessa del preavviso è quella di garantire all’azienda, per un limitato periodo di tempo, la prestazione lavorativa del dipendente mentre si cerca di riorganizzare l’attività produttiva. Per questo, nel corso del preavviso, il dipendente mantiene tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Una volta ricevute le dimissioni, l’azienda può decidere di rifiutare il preavviso:

  • se il dipendente non acconsente al recesso immediato ha diritto alla retribuzione in luogo della prestazione lavorativa;
  • se il dipendente accetta il recesso immediato l’azienda deve corrispondergli l’indennità sostitutiva del preavviso.

Al contrario, è il dipendente a vedersi trattenere dal datore (a meno che non vi rinunci) l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione (comprese le mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata se il rapporto fosse proseguito durante il preavviso disciplinato dal CCNL.

Paolo Ballanti

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