Saldo Tasi 2019, ultimi giorni: istruzioni e come cambia nel 2020

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Ultimi giorni per effettuare il versamento del saldo Tasi 2019: lunedì 16 dicembre il termine ultimo per pagare l’imposta sui servizi indivisibili.

Per il calcolo dell’ammontare da versare, si devono considerare le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni in vigore per il 2019. Inoltre si ricorda che è venuto meno il blocco degli aumenti del carico impositivo previsto per il 2016, 2017 e 2018. I Comuni pertanto, hanno avuto la possibilità di rivedere le aliquote TASI, quindi bisognerà controllare le delibere comunali.

La Tasi (come l’Imu) si versa in due rate di pari importo, la prima rata, a titolo di acconto, andava versata lo scorso 16 giugno, la seconda rata, a titolo di saldo, scade il prossimo 16 dicembre. Secondo quanto previsto dal disegno di Legge di Bilancio 2020, il prossimo versamento per la Tasi sarà l’ultimo, in quanto è prevista l’unificazione con l’Imu a partire dal 2020.

Per le aliquote e le detrazioni previste per il 2019, bisognerà consultare le delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28 ottobre 2019, in mancanza, si dovrà fare riferimento alle aliquote per il 2018.

Chi deve versare la Tasi 2019

Il presupposto impositivo della Tasi, è rappresentato dal possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, sono tuttavia previste specifiche disposizioni per determinate fattispecie di immobili.

Per gli immobili concessi in locazione o comodato, si configurano due autonome obbligazioni in capo all’inquilino o comodatario, e al proprietario.

L’inquilino o comodatario, è tenuto al versamento nella misura, stabilita con regolamento dal Comune in cui è sito l’immobile, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi. La restante parte è corrisposta dal proprietario.

In mancanza di tale determinazione, la Tasi va imputata per il 10% al detentore, e per il 90% al proprietario.

In caso di più comproprietari o detentori, l’importo dovuto dagli inquilini o comodatari, rimane invariato (10% – 30%). L’autonoma obbligazione, determina l’assenza di solidarietà tra detentore e proprietario.  In caso di più comproprietari o detentori, la ripartizione della quota d’imposta dovuta, è rimessa alla discrezionalità degli interessati. Opera in questo caso la solidarietà tra i comproprietari o i detentori e quindi, in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari o detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente.

Saldo Tasi 2019: entro quando farlo

Come spiegato a inizio articolo, la scadenza per il pagamento del saldo di Tasi e Imu è imminente: lunedì 16 dicembre 2019. 

Entro il 17 giugno infatti si era provveduto a versare le prima rata. Ora a metà dicembre i contribuenti dovranno fare i conti con il saldo per il 2019.

Saldo Tasi 2019: come funziona con immobili in comodato a familiari

Per gli immobili concessi in comodato ad un familiare di primo grado, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile.  A tal fine è necessario che:

  • l’immobile costituisca l’abitazione principale (non di lusso) del comodatario;
  • il comodante non possieda in Italia altri immobili abitativi, esclusa l’abitazione principale;
  • il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. (L’abitazione principale del comodante, di proprietà o meno, e l’immobile concesso in comodato, devono essere ubicati nello stesso Comune);
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Saldo Tasi 2019: come funziona con immobili a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato, è previsto che la Tasi sia determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, con la riduzione del 75%. Il decreto crescita (D.L.34/2019), dispone che il contribuente non debba più attestare il possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione, con la dichiarazione Tasi.

Altri casi di esenzione dal versamento della Tasi

Non sono assoggettati alla Tasi, i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti o IAP.  Non sono inoltre soggetti alla Tasi, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle relative attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, ecc.).

Tra le altre esenzioni individuiamo:

  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali nonché quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e bivacchi;

Il Comune può anche deliberare riduzioni o esenzioni con riguardo a talune fattispecie come ad esempio, le abitazioni:

  • con unico occupante;
  • tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  • occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno;
  • rurali.

Il Comune può anche disporre anche l’azzeramento dell’aliquota per determinate categorie di immobili.

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Versamento Tasi 2019: esenzione per abitazione principale

Viene riconosciuta per legge (Legge 208 del 25 dicembre 2015) l’esenzione della Tasi per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono escluse le abitazioni di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9). Il contribuente può avere un’unica abitazione principale, rappresentata dall’unità immobiliare nella quale lo stesso e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono abitualmente, le pertinenze della stessa sono riconosciute tali nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Il soggetto passivo Tasi, va individuato nel possessore o nell’utilizzatore dell’immobile (non di lusso), destinato ad abitazione principale, nel caso in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la Tasi è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune, ovvero nella misura del 90% se il regolamento comunale non disciplina tale aspetto.

Possono essere assimilati all’abitazione principale per delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia locata.

Sono invece assimilati per legge:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (destinate anche a studenti universitari);
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’immobile posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. L’unità abitativa non deve essere locata o data in comodato d’uso.

Versamento Tasi 2019: base imponibile e aliquote

Per determinare l’ammontare dell’imposta dovuta, alla base imponibile, va applicata l’aliquota prevista, rapportandola al periodo, e alla percentuale di possesso. (Il mese si considera per intero se il possesso o detenzione si protrae per almeno 15 giorni).

La base imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata, risultante all’inizio dell’anno, determinati moltiplicatori stabiliti in relazione alla specifica categoria catastale. I moltiplicatori sono i seguenti:

  • da A/1 a A/11 (esclusa A/10), e per le categorie C/2, C/6 e C/7, il moltiplicatore è 160;
  • per le categorie B, C/3, C/4 e C/5, il moltiplicatore è 140;
  • per le categorie A/10 e D/5, il moltiplicatore è 80
  • per la categoria C/1 il moltiplicatore è 55;
  • per la categoria D (esclusa D/5), il moltiplicatore è 65.

Tasi 2019: base imponibile per immobili di interesse storico e per i fabbricati inagibili

Per gli immobili di interesse storico, e per i fabbricati inagibili, la base imponibile è ridotta al 50%. Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, l’imposta va determinata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è rappresentata dal valore commerciale all’1° gennaio dell’anno di imposizione.

Saldo Tasi 2019: aliquote e come pagare

L’aliquota base per la Tasi è pari all’1 per mille, e i Comuni possono ridurla fino all’azzeramento, ovvero aumentarla in modo tale che la somma tra la stessa (Tasi) e l’aliquota Imu, non sia superiore all’aliquota Imu massima statale al 31 dicembre 2013 pari al 10,6 per mille.

Per i fabbricati che sono destinati alla vendita dell’impresa costruttrice, viene definito un valore di riferimento con aliquota all’1 per mille, con facoltà per il Comune di aumentarla fino al 2,5 per mille.

Il versamento della Tasi va effettuato, come per l’Imu, tramite:

  • l’apposito bollettino di conto corrente postale, utilizzando il numero di C/C “1017381649” valido per tutti i Comuni,
  • o utilizzando il modello F24

I codici tributo per il versamento della Tasi

Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:

  • 3958 per l’abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3959 per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960 per le aree fabbricabili;
  • 3961 per gli altri fabbricati.

Si segnala che il modello F24, a differenza dei bollettini postali, offre la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti d’imposta vantati dal contribuente.

L’importo minimo di versamento è di 12 euro, ed è riferito all’imposta complessivamente dovuta, i Comuni possono deliberare diversamente.

In caso di omesso tardivo versamento della Tasi dovuta, è applicabile la sanzione del 30%, tale violazione può essere regolarizzata fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso. In sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni. Nell’effettuare il ravvedimento, l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, andranno versati cumulativamente, utilizzando il codice tributo ordinariamente previsto in base al tipo di immobile.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito internet del Ministero delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Se il contribuente ha effettuato a giugno il versamento in unica soluzione (applicando le aliquote 2019), il prossimo 16 dicembre non dovrà effettuare alcun versamento tranne che nel caso in cui il Comune non abbia successivamente modificato le aliquote applicabili per il periodo d’imposta 2019.

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Giuseppe Moschella

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