Imposte, versamento acconti novembre 2019: scadenza, calcolo e novità

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Regole e novità sul versamento acconti di novembre. Il prossimo 2 dicembre scade il termine per il pagamento del secondo (o in alcuni casi unico) acconto delle imposte. La scadenza vera sarebbe il 30 novembre, giorno che però cade di sabato, motivo per cui tutto slitta al 2 dicembre 2019.

Sull’argomento il D.L. 124/2019 collegato alla prossima Legge di Bilancio ha introdotto con l’articolo 58 alcune novità relativamente al calcolo di quanto dovuto dai contribuenti, in particolare dai soggetti ISA, dai forfettari e dai minimi.

Per il 2019 l’acconto è pari al 90% e, a meno che non si debba versare in un’unica soluzione, avremo il 40% eventualmente già versato, e il 50% ancora da versare entro il prossimo 2 dicembre.

Dal prossimo anno (dal 2020) l’acconto tornerà ad essere pari al 100%, da versare eventualmente in due rate al 50% ciascuna, anziché 40% e 60%.

Il decreto dispone che è fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 con la prima rata, con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

Rimodulazione acconti: a chi è rivolta 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una prima lettura della novità prevista dall’articolo 58 del decreto fiscale con la risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019.

La modifica sulla rimodulazione degli acconti, si applica a coloro per i quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, novità che riguarda i contribuenti Isa, minimi e forfettari.

Nello specifico, sono interessati i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (Isa), i contribuenti “collegati”, come ad esempio, i soci di società di persone, e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Si tratta in particolare dei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La disposizione riguarda anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

La rimodulazione del versamento degli acconti, è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del D.L. n. 124 del 2019, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari.
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Ricordiamo che il versamento rateale dell’acconto è effettuato rispettivamente:

  • per la 1° rata, nel termine previsto per il versamento del saldo, dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
  • per la 2° rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

Versamento acconti novembre 2019: come si calcola 

Per determinare l’acconto, i contribuenti dispongono di due metodi di calcolo:

  • il metodo “storico” basato sui dati dell’anno precedente;
  • il metodo “previsionale” basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto.

L’acconto dovuto rappresenta una quota percentuale dei tributi e delle altre somme relative all’anno precedente. Relativamente all’Irpef, non bisognerà effettuare alcun versamento se l’imposta relativa al periodo precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto, è di ammontare non superiore a 51,65 euro.

Per il 2019, l’acconto Irpef, pari al 90% dell’imposta dichiarata nell’anno, deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • con unico versamento, entro il 2 dicembre 2019, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.

La prima rata, pari al 40%, che doveva essere versata, insieme al saldo per l’anno 2018, la seconda, (il restante 50%), entro il 2 dicembre 2019.

Dunque a partire dal prossimo anno è prevista una rimodulazione delle rate dell’acconto, con la prima più alta (rispetto all’attuale), pari al 50% e la seconda pari al 50%.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata (40%) di acconto, ed è dovuta, la seconda rata nella misura del 50%, ovvero l’unico versamento nella misura del 90%.

Giuseppe Moschella

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