E-commerce 2019: come aprire un’attività, adempimenti fiscali, Partita Iva

Come aprire un negozio online, gli adempimenti, il regime, i requisiti

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Con il termine commercio elettronico, o E-commerce 2019, si fa riferimento allo svolgimento di una attività commerciale che prevede l’esecuzione di transazioni per via telematica ovvero tramite un portale internet. Il commercio elettronico si caratterizza da un insieme di transazioni commerciali tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate con l’utilizzo di computer e di reti telematiche, finalizzate allo scambio di informazioni direttamente correlate alla vendita di beni e servizi.

Avviare una attività di commercio elettronico, significa sviluppare in forma digitale l’intero ciclo commerciale, prevedendone tutte le fasi, dall’ordine al pagamento on-line.

Esistono varie forme di E-commerce:

  • business to business (B2B), ovvero una attività telematica a supporto delle transazioni commerciali tra aziende;
  • business to consumer (B2C), forma più nota di E-commerce, che riguarda la fornitura di beni e servizi direttamente all’utente finale;
  • consumer to consumer (C2C). In genere il riferimento va ad esempio alle aste on line, dove gli utenti interagiscono, con lo scopo di fornire le informazioni necessarie per garantire l’identità dei soggetti coinvolti nella trattativa. In questo caso, il sito non entra nel processo della transazione economica.

A seconda dei beni oggetto del commercio elettronico esiste differenza tra:

  • commercio elettronico diretto, riferendosi alle transazioni avvenute online dove l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale, ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download;
  • commercio elettronico indiretto, quando si tratta di operazioni di vendita di beni materiali laddove la transazione commerciale avviene per via telematica, ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio secondo i canali tradizionali, tramite un corriere.

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Come aprire un’attività E-commerce

Per capire come avviare una attività di commercio elettronico, è necessario principalmente fare riferimento alle norme sul commercio. Occorrerà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che ha efficacia immediata, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune.

La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica (ComUnica), presso il Registro Imprese della Camera di Commercio che a sua volta la presenterà al SUAP. Se si effettua il commercio o la somministrazione di prodotti alimentari, occorrerà rispettare alcuni specifici adempimenti igienico-sanitari.

Per avviare un’attività di commercio elettronico, è necessario essere maggiorenne e possedere dei requisiti, morali e professionali.

I requisiti morali riguardano l’onorabilità, ad esempio non possono esercitare l’attività commerciale di vendita coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, o professionali, o coloro che hanno riportato una condanna per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni.

Tra i requisiti professionali richiesti, se ad esempio si effettua il commercio di prodotti alimentari, è necessario possedere almeno uno dei seguenti titoli:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciuto per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti;
  • avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se si tratta di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Avvio E-commerce 2019: adempimenti fiscali 

Da un punto di vista fiscale, per avviare un E-commerce, occorre prima di tutto aprire una partita Iva e individuare il regime contabile. Gli esercenti attività di commercio elettronico, ai fini delle imposte dirette, producono reddito d’impresa, pertanto, il reddito è determinato come differenza tra i ricavi e i costi deducibili.  Si segnala che di recente l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall’obbligo di invio telematico, mentre devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate (articolo 24 del DPR 633/1972) insieme a quello delle fatture eventualmente emesse (articolo 23 dello stesso DPR).

Aprire un E-commerce in franchising

L’attività di commercio elettronico può essere svolta anche sotto la forma del franchising. In tal caso, non cambiano gli adempimenti amministrativi e fiscali. L’unica differenza, è che si può beneficiare dei vantaggi forniti da questa particolare forma contrattuale, e in particolare un vantaggio potrebbe essere l’utilizzo del marchio della società franchisor.

E-commerce 2019: modello di inizio Attività

Per avviare un’attività di e-commerce è necessario procedere innanzitutto all’apertura della posizione Iva utilizzando il modello AA7/10 o AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio telematico Entratel effettuato direttamente o da soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica).

I modelli contengono nello specifico, tra le varie sezioni da compilare, un riquadro “attività di commercio elettronico”.

All’interno dello stesso, vanno riportati:

  • l’indirizzo del sito Web barrando la casella “proprio” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo, o ospitante nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.

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Archivio VIES per le cessioni in ambito comunitario

IL VIES è un archivio informatico (consultabile tramite internet) che consente di verificare se il soggetto, identificato da un numero di partita Iva rilasciato dall’Italia o da uno Stato membro, è abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie. L’art. 35 del D.P.R. n. 633/72, prevede un’ulteriore adempimento per i soggetti passivi Iva che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, i quali devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate a porre in essere tali operazioni. L’autorizzazione si concretizza con l’inserimento del soggetto autorizzato nell’archivio VIES..

Per i soggetti che iniziano l’attività, e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi), e intendono effettuare operazioni intracomunitarie, è sufficiente indicare nel quadro “operazioni intracomunitarie” l’ammontare presunto di tali operazioni.

L’autorizzazione si intende accordata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, è previsto un sistema basato sul “silenzio assenso”, diversamente, entro i 30 giorni viene emanato da parte dell’Agenzia il provvedimento di diniego dell’autorizzazione. Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere operazioni intracomunitarie. L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua verifiche periodiche. L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento.

E-commerce 2019: adempimenti Registro imprese

Prima di iniziare l’attività di commercio elettronico è necessario provvedere all’apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Al momento dell’iscrizione è consigliabile valutare la possibilità di iscrivere l’impresa individuale con qualifica di “piccolo imprenditore” al fine di poter usufruire della riduzione sul diritto annuale di iscrizione alla CCIAA di competenza.

E-commerce 2019: adempimenti Inps ed Inail

Un altro adempimento è relativo all’apertura della posizione INPS sempre mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con compilazione del quadro AC, contenuto all’interno della predetta Comunicazione. All’assicurazione INAIL sono tenuti solo i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

Il regime MOSS

Il regime MOSS (Mini One Stop Shop), è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2015 per semplificare l’assolvimento dell’imposta da parte degli operatori che prestano servizi “TTE” (Telecomunicazione e Teleradio diffusione elettronici) nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio comunitario.

Tale sistema consente ai suddetti soggetti di adempiere agli obblighi Iva in un solo Stato membro (Stato di identificazione) relativamente alle prestazioni di servizi “TTE” rese a privati in altri Stati membri (Stati di consumo), senza che sia necessario identificarsi ai fini Iva presso ciascuno di essi.

L’Agenzia prende in esame gli adempimenti connessi all’applicazione del regime speciale, a seconda che si tratti di:

  • “regime non UE”, per i soggetti non comunitari privi di stabile organizzazione e privi di un numero di identificazione in uno Stato membro UE;
  • “regime UE”, per i soggetti stabiliti nell’Unione europea e per i soggetti extraUE dotati di stabile organizzazione in uno Stato membro.

Si ricorda che i soggetti registrati non possono applicare il MOSS alle prestazioni “TTE” rese a privati residenti o domiciliati nel medesimo Stato membro in cui hanno fissato la sede della propria attività economica, o in cui dispongono di una stabile organizzazione. Per cui tali prestazioni devono essere evidenziate nella dichiarazione Iva nazionale, secondo le ordinarie regole previste dallo Stato di riferimento.

Le prestazioni di servizi “TTE” effettuate da una stabile organizzazione confluiscono, invece, nel regime MOSS, se rese a privati residenti o domiciliati in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la sede del soggetto passivo o la stessa stabile organizzazione.

L’adesione al regime UE del MOSS è possibile anche per i soggetti che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio.

La riforma del commercio elettronico

Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la prima parte della riforma Iva sul commercio elettronico transfrontaliero con consumatori finali (B2C) di cui alla direttiva Ue 2017/2455. Per gli anni 2019-2020, le modifiche all’attuale disciplina sono circoscritte al settore delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e forniti per via elettronica (cd. Tbe o TTE).

Il luogo di una prestazione TTE diventa il luogo di stabilimento del prestatore (e non quello del destinatario) quando un soggetto passivo è stabilito in un solo Stato membro e il valore totale, al netto dell’Iva, delle prestazioni Tbe non ha superato in un anno civile e nel precedente la soglia di 10.000 euro.

A scopo di semplificazione, è previsto che tutti gli operatori che prestano servizi TTE utilizzando il regime speciale del Moss, a prescindere dal volume annuale di prestazioni intracomunitarie, devono fatturare osservando le regole dello Stato membro in cui sono stabiliti/identificati, ossia dello Stato membro di origine della prestazione e non più dello Stato di destinazione/fruizione del servizio.

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Giuseppe Moschella

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