Avvisi bonari per artigiani e commercianti: come mettersi in regola

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Gli artigiani ed esercenti attività commerciali pagano i contributi previdenziali in due appuntamenti: quelli fissi, calcolati sul minimale imponibile (che per l’anno 2019 è pari a 15.878 euro), devono essere corrisposti trimestralmente, mentre per il reddito eccedente il predetto importo i contributi si versano con il meccanismo dell’acconto e saldo alle scadenze dell’Irpef.

Ma cosa accade se si ci è dimenticati di pagare una rata trimestrale? In tali casi, se non è ancora giunta la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate è possibile semplicemente regolarizzare la propria posizione debitoria verso l’INPS. Infatti, prima ancora che la questione finisca negli uffici dell’Agenzia delle Entrate, l’Istituto Previdenziale prevede delle fasi che precedono l’emissione della cartella esattoriale. Stiamo parlando, in particolare, della politica definita degli “avvisi bonari”.

Con messaggio 19 aprile 2019, n. 1613, l’INPS ha segnalato infatti agli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alla rata di febbraio 2019. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Agli iscritti, o ai loro intermediari, che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica verrà inviata una email di alert.

Ma come fare per mettersi in regola? Dove posso controllare se l’INPS ha emesso un avviso bonario? La soluzione più semplice è accedere direttamente sul sito dell’INPS e loggarsi nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”. Qui è possibile verificare le eventuali posizioni debitorie, che comprende gli importi da corrispondere, le rate omesse e le modalità di pagamento. Ma andiamo con ordine e vediamo passo passo gli adempimenti da mettere in atto qualora l’INPS abbia emesso un avviso bonario.

“Aliquote Inps 2019 artigiani e commercianti: importi e scadenze”

Avviso bonario per Artigiani e commercianti: cos’è

Ma cos’è precisamente un avviso bonario? Ebbene, l’INPS ogni trimestre effettua un controllo formale dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali. Se dalla verifica l’Istituto Previdenziale rileva una incongruenza, ossia non sono stati versati i contributi, emette immediatamente un avviso bonario. Altro non è che un sistema di recupero crediti che permette al contribuente di poter compiere un tempestivo accertamento delle omissioni contributive e di regolarizzare l’inadempienza.

Come anticipato in precedenza, si tratta di un atti preliminare e che precede la riscossione coattiva, ossia la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Avvisi bonari per Artigiani e commercianti: cosa contiene

Una volta ricevuta la comunicazione dell’avviso bonario, il contribuente può visualizzare una serie di informazioni, quali:

  • le rate non pagate;
  • l’importo contributivo dovuto e non pagato, o comunque versato in ritardo.

L’omissione fa riferimento sia all’anno in corso che a quello precedente, nonché ad anni pregressi (non superiore a 5 anni), accertati d’ufficio o tramite l’attività di vigilanza.

Una domanda che sorge spontanea è se vale comunque l’istituto della prescrizione in caso di emissione dell’avviso bonario. Nel ricordare che i contributi INPS si prescrivono nel termine quinquennale, che è il termine entro il quale l’Istituto Previdenziale può chiedere al contribuente di regolarizzare la posizione debitoria, l’emissione dell’avviso di pagamento ha valore di atto interruttivo dei termini di prescrizione.

Avvisi bonari per Artigiani e commercianti: come visualizzarli

La fase di elaborazione degli avvisi bonari viene comunicata dall’INPS ogni trimestre (maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo), che informa l’utenza come accedere al proprio “Cassetto previdenziale” al fine di visualizzare per quale o quali mesi sono presenti avvisi bonari.

I documenti sono messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, accedendo al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Oltre al suddetto avviso, verrà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Posizione Assicurativa” – “Avvisi Bonari generalizzati”.

Contestualmente sarà inviata anche una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, invece, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Ulteriore metodo di comunicazione, ma questo interessa più che altro i consulenti del lavoro, è rappresentato dal canale di comunicazione INPS-cliente denominato “ICON@- INPS comunica via e-mail“. Tale sistema permette di avere copia dell’avviso bonario alle aziende da loro assistite tramite e-mail. Ciò al fine di assicurare certezza e celerità del recapito di tali comunicazioni.

Avvisi bonari per Artigiani e commercianti: come e entro quando saldare

Cosa bisogna fare una volta che si è scoperto di avere un avviso bonario? Le opzioni per il contribuente sono tre:

  1. pagare l’intero importo richiesto mediante il modello F24;
  2. contestare l’avviso, nel caso in cui contribuente ritenga che gli addebiti contenuti nell’avviso stesso siano totalmente o parzialmente infondati;
  3. richiedere la dilazione del pagamento.

Tali azioni possono essere promossi dal contribuente entro 30 giorni alla notifica dell’avviso di pagamento.

Qualora il contribuente non intraprenda nessuna delle 3 opzioni su descritte, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conseguenza è l’iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale.

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La cartella di pagamento

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