Lavoratori extracomunitari (stagionali e non): quote e domanda nulla osta

Paolo Ballanti 23/04/19
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Sono 30.850 i cittadini lavoratori extracomunitari ammessi in Italia nel 2019 per motivi di lavoro. È quanto prevede il consueto decreto che fissa ogni anno le quote d’ingresso nel nostro paese di stranieri non comunitari per ragioni legate allo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, stagionale o autonomo.

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro, oltre ad essere soggetto a una particolare procedura preassuntiva (che vedremo tra poco) deve rispettare anche un preciso limite numerico. Per l’anno in corso il tetto è stato fissato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dello scorso 12 marzo.

Il tetto dei 30.850 ingressi è così ripartito:

  • 850 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo (500 che abbiano concluso i programmi formativi e di istruzione nei paesi d’origine e 100 lavoratori di origine italiana residenti in Brasile, Argentina, Uruguay e Venezuela);
  • 400 unità per motivi di lavoro autonomo per imprenditori che vogliano investire una somma non inferiore ai 500 mila euro e vogliono creare almeno 3 posti di lavoro ovvero liberi professionisti, titolari di cariche societarie, cittadini che vogliano creare start-up, artisti famosi;
  • 18 mila unità per motivi di lavoro stagionale nei settori turistico – alberghiero e agricolo.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo la procedura di assunzione dei cittadini extracomunitari con particolare attenzione ai lavoratori stagionali.

“Lavoro stagionale 2019: le regole del nuovo contratto a termine”

Lavoratori extracomunitari: le regole generali

Chi ha la cittadinanza di uno Stato extra UE può entrare e soggiornare nel nostro paese con un permesso di soggiorno per svolgere lavoro a tempo indeterminato, determinato ovvero lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico / alberghiero. In questi casi è però necessario seguire un’articolata procedura che prevede:

  • Rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, previa verifica preliminare dell’Ispettorato territoriale del lavoro sul rispetto delle quote d’ingresso e della Questura sulla sussistenza o meno di motivi ostativi al soggiorno dello straniero sul territorio italiano;
  • Rilascio del visto d’ingresso da parte dell’ambasciata italiana (o consolato) presente nel paese in cui risiede lo straniero;
  • Ingresso del lavoratore in Italia;
  • Stipula del contratto di soggiorno tra azienda e lavoratore entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia (contestualmente alla stipula del contratto il lavoratore inoltra richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno);
  • Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro 60 giorni dalla richiesta (in caso di contratto a tempo indeterminato il permesso non può avere durata superiore a 2 anni, ridotti a uno in caso di contratto a termine fatte salve le ipotesi di rinnovo);
  • Stipula tra lo Stato Italiano e il lavoratore di un “accordo di integrazione”.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario può essere assunto con le procedure ordinarie previste per chi è già regolarmente presente in Italia, ovverosia con la comunicazione al Centro per l’impiego entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto.

Vediamo ora nel dettaglio le particolarità previste per il lavoro stagionale.

Lavoratori extracomunitari: lavoro stagionale

La procedura di assunzione di un extracomunitario per lavoro stagionale segue le regole generali eccezion fatta per alcuni aspetti di cui parleremo nelle prossime righe.

L’azienda che intende stipulare un contratto per lavoro stagionale con un extracomunitario residente all’estero deve presentare una “richiesta nominativa” allo Sportello unico per l’immigrazione (presente in ogni provincia presso gli uffici della Prefettura – ufficio territoriale dello Stato). La richiesta di nulla osta dev’essere presentata in modalità telematica compilando il modello “Mod. C-Stag”.

Entro 20 giorni dalla richiesta lo Sportello rilascia il nulla osta per lavoro stagionale. Decorso inutilmente il termine dei 20 giorni senza che sia stato comunicato all’azienda il diniego al nulla osta, la richiesta si intende accolta (cosiddetto silenzio assenso).

Lavoratori extracomunitari: lavoro stagionale e diritto di precedenza

Considerata la ciclicità delle occupazioni stagionali, il lavoratore già ammesso almeno una volta in Italia nei 5 anni precedenti ha diritto di precedenza per rientrare in Italia presso il medesimo o altro datore, rispetto a coloro che invece non hanno mai fatto ingresso nel nostro paese.

Il diritto citato vale se in precedenza:

  • Il cittadino extracomunitario ha rispettato le condizioni riportate nel permesso di soggiorno;
  • Il cittadino extracomunitario è rientrato nello Stato di provenienza al termine del permesso di soggiorno.

Lavoratori extracomunitari: lavoro stagionale e durata del nulla osta

Con il nulla osta al lavoro stagionale il soggetto può svolgere regolarmente l’attività sul territorio italiano per un massimo di 9 mesi nell’arco temporale di un anno.

Sempre nel rispetto del tetto dei 9 mesi il termine del nulla osta può essere prorogato in caso di nuovo impiego stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro.

Lavoratori extracomunitari: lavoro stagionale e permesso di soggiorno pluriennale

Per i lavoratori stagionali è previsto il nulla osta pluriennale (durata massima 3 anni) durante il quale:

  • Il lavoratore può ottenere il visto d’ingresso per le annualità successive alla prima semplicemente esibendo la proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale (la richiesta di assunzione per le annualità successive alla prima può essere fatta anche da un datore diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta pluriennale);
  • Il permesso di soggiorno ha anch’esso validità triennale.

Lavoratori extracomunitari: regole per chi soggiorna già in Italia

I cittadini extracomunitari già presenti in Italia e titolari di un permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro (motivi familiari o di studio) possono essere regolarmente occupati utilizzando il documento già in loro possesso o convertendolo in permesso per motivi di lavoro.

Lo stesso dicasi per gli stranieri in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo (privo di scadenza e rilasciato a chi è titolare di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni).

Decreto flussi: come presentare domanda

Ecco gli step da seguire per presentare domanda di nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari:

  • La procedura informatica per l’inoltro delle istanze è sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
  • Gli utenti sono invitati ad autenticarsi esclusivamente con credenziali SPID;
  • Dall’11 aprile 2019, sono disponibili i moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi;
  • Dalle ore 9 del 16 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni;
  • Dalle ore 9 del 24 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale;
  • Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 dicembre 2019.

Paolo Ballanti

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