Modello 730 precompilato 2019: scadenze, istruzioni, vantaggi

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Nel modello 730/2019 approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2019, vi sono diverse novità che interessano principalmente il quadro E (Oneri e Spese) e che fanno riferimento alle spese sostenute nel 2018.

Con riferimento al modello precompilato quest’anno nello stesso, sono state precaricate maggiori informazioni rispetto all’anno scorso, relative a dati che sono stati preventivamente comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Il modello 730, in generale è rivolto ai pensionati e ai lavoratori dipendenti. Possono presentare il modello 730 i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, i sacerdoti della Chiesa cattolica, i giudici costituzionali, i parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili e lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, i dipendenti scolastici con contratto di lavoro a tempo determinato, i quali possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto d’imposta o un Caf o un professionista, se il contratto dura almeno dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2019.

Posso infine presentare il modello 730 i lavoratori che posseggono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che farà il conguaglio.

Modello 730 precompilato dal 15 aprile

Dal prossimo 15 aprile l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile in un’area appositamente predisposta del proprio sito internet il modello 730 precompilato. La dichiarazione contiene i dati che provengono dalla Certificazione Unica inviata dai sostituti d’imposta (quindi, familiari a carico, redditi di lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, credito d’imposta per l’APE).

Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte in un apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato.

Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, o dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che sono incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.

Ad esempio non vengono inseriti nel precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni).

Si potrà visualizzare l’esito della liquidazione, cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga.

L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale quale ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730. Infine si potrà visualizzare il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Come si visualizza il modello precompilato

Per visualizzare il modello precompilato, il contribuente può alternativamente utilizzare il codice PIN (richiesto all’Agenzia delle Entrate online su www.agenziaentrate.gov.it, oppure presso gli uffici territoriali, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità), l’identità SPID (Sistema pubblico d’identità digitale) le credenziali rilasciate dall’Inps o la Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta entrati nell’apposita sezione, è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata, il prospetto sintetico dei redditi e delle spese presenti nel modello, e delle principali fonti utilizzate per elaborare la dichiarazione, l’esito della liquidazione e il modello 730/3 con i risultati della liquidazione.

Oltre che direttamente, l’accesso alla precompilata può avvenire anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure tramite il Caf o un professionista conferendo loro apposita delega.

Scadenza 730 precompilato 

Per quanto riguarda la presentazione, il 730 precompilato dovrà essere presentato entro il 23 luglio 2019 direttamente all’Agenzia delle Entrate o al Caf o al professionista oppure entro l’8 luglio 2019 al sostituto d’imposta (essendo il 7 luglio 2019 un giorno festivo).

Utilizzo dell’assistenza fiscale

Se ci si avvale di un Caf o professionista, il contribuente deve esibire tutti i documenti che provano il diritto a fruire delle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I Caf o i professionisti abilitati devono verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, rilasciando il visto di conformità (che certifica la correttezza dei dati).

I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2024.

Vantaggi della dichiarazione precompilata

La dichiarazione precompilata può essere presentata con o senza modifiche direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia, oppure ricorrendo al sostituto d’imposta, in questo caso sono inibiti i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle Entrate, fermo restando che sono sempre possibili i controlli documentali sui dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Se invece il modello 730 precompilato viene presentato, modificato o meno, al Caf o al professionista, i controlli documentali, che riguardano anche gli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Amministrazione finanziaria, avvengono nei confronti del Caf o del professionista.

L’Agenzia delle Entrate può sempre richiedere al contribuente i documenti necessari per verificare la presenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal legislatore per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Modello 730 Ordinario

Anche se è stato predisposto il modello 730 precompilato, si può decidere di non utilizzarlo, potendo presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

Il contribuente che ha percepito anche altri redditi non riportabili nel modello precompilato (ad esempio, redditi di impresa o di lavoro autonomo professionale), avrà l’obbligo di utilizzare il Modello Redditi PF.

Il 730 ordinario, può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato (i lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che provveda al conguaglio devono presentare il 730 a un Caf o a un professionista).

Il 730 ordinario si presenta entro l’8 luglio 2019 al proprio sostituto d’imposta oppure entro il 23 luglio 2019 al Caf o al professionista.

Dichiarazione dei redditi: esonero

Il contribuente dovrà verificare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF), oppure se è esonerato.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientra nelle ipotesi di esonero previste dalla legge.

Deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI PF. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2018.

Mancanza di sostituto

E’ possibile presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o ad un professionista abilitato. In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Modello 730 dipendenti senza sostituto”.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate, se invece emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Indicazione delle locazioni brevi

Volendo proporre un esempio di compilazione del modello, facciamo riferimento alle locazioni brevi, o per fini turistici.

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

“Affitti brevi: nuovi obblighi e adempimenti, novità nel Decreto sicurezza” 

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B (Redditi dei fabbricati e altri dati). Per il sublocatore o il comodatario invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Il reddito fondiario che deriva dalla locazione effettuata nel corso del 2018, va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2017 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2018.

Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata, mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2018, ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2019, la tassazione va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

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Consideriamo il seguente esempio: un contribuente ha stipulato a dicembre 2017 un contratto di locazione breve per fini turistici (non vi è l’opzione per la cedolare secca), senza intermediari, e con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al 25 gennaio 2018 incassando un corrispettivo di 1000 euro a dicembre 2017.

Nel quadro B del modello 730/2019 si andrà ad indicare nel rigo (da B1 a B7), la rendita catastale, il codice 3 (immobile locato in regime di libero mercato), il numero 25 (i giorni di possesso), la quota di possesso, il codice relativo al canone (ad esempio 1 in caso di applicazione della tassazione ordinaria – 95% del canone), e infine l’importo del canone di locazione.

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Novità fiscali 2019

Il volume presenta e commenta le numerose novità fiscali derivanti sia dal D.L. semplificazione fiscale (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136), che dalla Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), di cui si segnalano:• pace fiscale (definizioni agevolate, rottamazione delle cartelle, etc.)• introduzione nuova mini-Ires• riapertura termini per la rivalutazione dei beni di impresa, riallineamento e estromissione agevolata dei beni• novità Iva e fatturazione elettronica• modifica regime forfettario e introduzione della flat tax• cedolare secca per immobili commerciali• imposizione agevolata per attrarre pensionati nel “Mezzogiorno”.NICOLA FORTEDottore Commercialista e Revisore dei Conti in Roma. È consulente fiscale di Persone fisiche, Associazioni, Imprese, Società, Enti no profit, Operatori del settore sportivo, Enti religiosi, Fondazioni, Ordini professionali, Associazioni di categoria. Partecipa a commissioni e comitati, scientifici o direttivi, del Consiglio Nazionale del Notariato, dell’ODCEC di Latina, della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria, del CNDCEC. È relatore a convegni e a videoconferenze su tematiche fiscali. Svolge attività di docenza nei corsi di formazione organizzati dalla SNA “Scuola Nazionale dell’Amministrazione”, da “Il Sole 24 Ore”, dalla “Scuola di Notariato Anselmo Anselmi” di Roma, da Federazioni e Associazioni sportive, da Ordini professionali e Associazioni di categoria.È autore di 20 monografie in materia di diritto tributario e oltre 500 articoli su quotidiani e riviste specializzate. Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e servizi di risposte a quesiti del pubblico.VALERIA RUSSOFunzionario tributario Agenzia Entrate, in servizio presso la Direzione Centrale Grandi Contribuenti. Dottore di ricerca in Diritto tributario delle società. Dottore commercialista e revisore legale, ha pubblicato libri di approfondimento in materia tributaria, nonché numerosi articoli per le riviste di settore e la stampa specializzata. Svolge, altresì, attività di relatore/docente in corsi e convegni organizzati da associazioni professionali e dall’Amministrazione finanziaria.

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Giuseppe Moschella

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