Indennità di maternità libere professioniste, è a reddito pieno: regole e novità

Maternità libere professioniste: a chi spetta, come si calcola, come fare domanda, spetta anche al padre? Ecco le risposte

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L’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste si calcola sempre in misura piena, a prescindere dagli incentivi fiscali che abbattono la base imponibile su cui calcolare la predetta indennità. La base imponibile, tra l’altro, costituisce la misura di riferimento su cui calcolare e versare i contributi di previdenza obbligatoria. Diversamente, infatti, si sarebbero ridotte proporzionalmente anche le prestazioni pensionistiche, senza in definitiva fruire di alcun beneficio.

A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello n. 7 del 12 dicembre 2018, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito alla base di calcolo dell’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste.

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Indennità di maternità libere professioniste: il quesito

In particolare, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto di sapere qual è la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, nell’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.

In alti termini, il quesito è incentrato sulla definizione di “reddito professionale”. Con tale termine si ci riferisce:

  • all’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista;
  • oppure, nel caso di specie, ci si deve riferire a tale reddito ma in termini ridotti, ai sensi, rispettivamente, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, entrambi recanti incentivi fiscali – comportanti una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero?

Indennità di maternità libere professioniste: a chi spetta

Prima di rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro riepiloga l’art. 70, co. 1 del D.Lgs. n. 151/2001 il quale stabilisce che l’indennità di maternità per le libere professioniste è riservata alle seguenti casse di previdenza e assistenza:

  1. Cassa nazionale del notariato;
  2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;
  3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;
  4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari;
  5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici;
  6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
  7. Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi;
  8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;
  9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti;
  10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;
  11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

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Indennità di maternità libere professioniste: come si calcola

L’indennità di maternità spetta complessivamente per cinque mesi:

  • due mesi antecedenti la data del parto;
  • e i tre mesi successivi alla stessa.

L’importo riconosciuto è pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

In ogni caso l’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni.

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Indennità di maternità libere professioniste: come fare domanda

Le professioniste iscritte a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti esercitano il proprio diritto di avere l’indennità di maternità inviando all’Ente di categoria un’apposita domanda a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Va specificato che l’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari.

Indennità di maternità libere professioniste: spetta anche al padre?

Laddove la madre lavoratrice non intende fruire dell’indennità di maternità per un certo periodo, può cederla al padre libero professionista. Ad affermarlo è stato la Corte di Costituzionale con l’Ordinanza del 23 maggio 2018, n. 105.

La ragione dell’estensione dell’indennità risiede nell’obbligo di garantire la parità di trattamento, tra lavoratori dipendenti ed autonomi, circa il diritto a partecipare alla vita familiare. La differenza di trattamento, dunque, non può certamente riguardare in alcun modo il diritto a partecipare, in egual misura tra padre e madre, alla vita familiare.

Incentivi fiscali per lavoratrici rientranti dall’estero

I redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e quelli di lavoro autonomo percepiti dai cittadini dell’Unione europea che:

  • dopo aver risieduto per almeno due anni in Italia;
  • ed aver lavorato o conseguito un titolo di studio all’estero;

siano assunti o inizino un’attività autonoma in Italia, concorrano alla formazione della base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.

Sul punto l’art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015 prevede che, a determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che vi trasferiscono la residenza, concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% per cento del suo ammontare.

Indennità di maternità per lavoratrici professioniste: la risposta del Ministero al quesito 

In risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Ministero del Lavoro ha stabilito che per le lavoratrici che godono dei predetti incentivi fiscali, continuano ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno”.

Tale reddito, effettivamente “percepito e denunciato”, continua a costituire, peraltro, la base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria. Diversamente, ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio.

Daniele Bonaddio

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