Spesometro 2018: scadenze e sanzioni per errori e omissioni

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Con riferimento al prossimo adempimento della comunicazione relativa allo spesometro, il “Decreto Dignità” come ormai noto, ha previsto una proroga della suddetta scadenza solo relativamente al terzo trimestre 2018 in scadenza il 30 novembre 2018.

La prossima data utile di invio dello spesometro 2018 sarà quella per chi opterà per l’invio semestrale previsto per il prossimo primo ottobre, oppure per coloro che invieranno i dati relativi  al secondo trimestre 2018 anche in scadenza al primo ottobre (quest’anno il 30 settembre cade di domenica).

L’invio del terzo trimestre 2018 viene invece spostato dal D.L. 87/2018 al 28 febbraio 2019, facendolo coincidere con la scadenza dell’invio dei dati relativi al quarto trimestre 2018.

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Si può facilmente notare che effettivamente non cambierà molto specialmente per i tanti contribuenti che decideranno di inviare lo spesometro semestrale.

Ricordiamo che questo dovrebbe (a meno di successive novità) essere l’ultimo anno per l’invio dello spesometro  adempimento che sarà abolito con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica.

Per approfondimenti consulta la sezione Fisco 

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 5 febbraio 2018 ha aggiornato le istruzioni sullo spesometro 2018 e viste le novità introdotte cercheremo di fare una breve sintesi dei dati obbligatori da inviare, delle scadenze e in particolare del sistema sanzionatorio.

Spesometro 2018: scadenze

Lo spesometro trimestrale è entrato in vigore nel 2018, ma si ricorda che secondo quanto previsto dal comma 2, art. 1 ter del D.L. 148 del 16 ottobre 2017 (convertito nella Legge n. 172 del 4 dicembre 2017), sarà possibile effettuare l’invio semestrale su opzione.

Non vi è tuttora un iter preciso per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per l’invio a scadenza semestrale dello spesometro, e di conseguenza l’opzione risulterà dal comportamento concludente del contribuente ovvero omettendo l’invio dello spesometro del primo e del terzo trimestre 2018, e inviando il semestrale.

Vediamo di seguito le scadenze nel dettaglio.

Spesometro trimestrale 2018

Primo trimestre > 31 maggio;

Secondo trimestre > 30 settembre (slitta a lunedì 1° ottobre);

Terzo trimestre > 28 febbraio anno successivo (dopo il decreto 87/2018);

Quarto trimestre > 28 febbraio anno successivo.

Spesometro Semestrale

Primo semestre > 30 settembre, esercizio opzione invio semestrale (slitta a lunedì 1° ottobre);

Secondo semestre > 28 febbraio anno successivo.

Spesometro light: novità D.L. 148/2017

Il D.L. fiscale 148/2017 introduce il cosiddetto spesometro “light” che dovrà essere compilato e trasmesso in modalità telematica seguendo le indicazioni fornite con il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018.

Per quanto riguarda i dati delle fatture emesse e ricevute da trasmettere i contribuenti possono optare per l’invio di un numero inferiore di informazioni, limitate a:

  • partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Al posto dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente i contribuenti hanno la facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo.

Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:

  • il numero e la data del documento;
  • la partita Iva del cedente/prestatore;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Per quanto riguarda i documenti riepilogativi delle fatture ricevute, i dati da comunicare sono:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita Iva del cessionario/committente;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ricordiamo che a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dallo spesometro i produttori agricoli in regime speciale Iva.

Sono  comunque esonerati dall’obbligo di invio dello spesometro:

  • i contribuenti nel regime forfettario;
  • i contribuenti minimi;
  • la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
  • i contribuenti titolari di partita Iva che hanno aderito all’invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute.

Spesometro: sanzioni per errata o omessa trasmissione: sanzioni

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie, ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione prevista di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni  indicate dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

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Il citato comma 2-bis (modificato dal D.L. 193/2016) stabilisce che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta ad 1 euro entro il limite di euro 500, se l’invio viene effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non sono applicabili le disposizioni sul cumulo giuridico (articolo 12, D.Lgs. 472/1997).

La disciplina sanzionatoria ha natura “amministrativa”, e pertanto in assenza di una deroga espressa, risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso e in questo caso è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre dunque individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati.

Le sanzioni possono essere ridotte da 1/9 a 1/5, e variano a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione.

Il calcolo della sanzione dunque è diverso se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni oppure oltre i 15 giorni. Nel primo caso si ha la sanzione minima (importo base) di 1 euro per ogni fattura, nel secondo caso si ha la sanzione minima (importo base) di 2 euro per ogni fattura, e secondo le indicazioni della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 del 28 luglio 2017 può essere che regolarizzazione della comunicazione, e il versamento della sanzione possono anche non essere contestuali.

Il ravvedimento operoso prevede una scala graduata di riduzioni delle sanzioni a seconda del ritardo con il quale si provvede a rimediare all’errore.

Più in particolare, la sanzione da versare è ridotta:

  • ad 1/9 dell’importo base entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/8 dell’importo base entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • ad 1/7 dell’importo base entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • ad 1/6 dell’importo base oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e sino al termine di prescrizione (fissato nell’art. 57, D.P.R. n. 633/1972);
  • ad 1/5 dell’importo base fino alla notifica dell’atto impositivo

Per sanare l’omessa comunicazione naturalmente il contribuente deve:

  • presentare la comunicazione omessa o corretta;
  • versare la relativa sanzione con il modello di pagamento F24 utilizzando il codice tributo 8911.

Giuseppe Moschella

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