Cantiere edile e la figura del Direttore dei lavori

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Nell’ambito operativo del cantiere edile, conosciamo molte figure che a vario titolo concorrono alla realizzazione della struttura, alla gestione del personale, curano le varie progettazioni, nonché la grande tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, materia molto importante in questo settore, il quale a al suo attivo diversi infortuni sul luogo di lavoro: ad esempio la figura giuridica del direttore dei lavori in cantiere, quale è la sua responsabilità nell’ambito  del mantenimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa sulla sicurezza e dettati dal d.lgs. 81/08, in caso di infortunio durante delle operazioni all’interno del cantiere.

Lo spunto giuridico di questo articolo trova fondamento nella sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43462 – “Solaio effimero” e infortunio mortale con un miniescavatore. Responsabilità del committente e ruolo di un direttore dei lavori.

Innanzitutto il direttore dei lavori, nell’assumere l’incarico ed il ruolo della “Direzione dei lavori”, contrae un obbligo, una definizione importante è quella ascritta all’art. 101 “Soggetti delle stazioni appaltanti” del d.lgs. 50/16, che al primo comma, che nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, Si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Nel comma secondo, alla medesima figura, è conferita la funzione del coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Al punto terzo , prevede che il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

  1. a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  2. b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
  3. c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105;
  4. d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Nelle premesse dalla sentenza 43462/17, in particolare al punto terzo, i giudici affermano: “.. deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto egli NON rivestiva la qualità di responsabile dei lavori e comunque tale qualifica non comporta automaticamente la responsabilità della sicurezza sul lavoro, ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica sull’esecuzione del progetto, poiché il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto soltanto alla vigilanza sulla fedele esecuzione del capitolato di appalto. Nè il ricorrente aveva ricevuto deleghe in materia antinfortunistica dal committente. Nemmeno è stata dimostrata un’ingerenza del direttore dei lavori nell’organizzazione del cantiere”.

In diritto, i giudici, al punto sopra esposto hanno così emesso: “Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che l’imputato risulta aver sottoscritto la relazione tecnica e la comunicazione di inizio dell’ attività relativa ai lavori di ripristino. In quest’ultima veniva esplicitato che i lavori sarebbero stati diretti ….. Al …. va dunque attribuita la qualifica di direttore dei lavori.

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Il direttore dei lavori è il soggetto incaricato dal committente di curare l’esatta esecuzione dei lavori stessi. Egli dunque svolge normalmente un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto, nell’interesse del committente (Cass., Sez. 4, n. 1300 del 20-11-2014, Martucci; Sez. 4, 12-12-2014, Zoni; Sez. 4, 15-1-2014, Gebbia).

Dunque la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l’incarico di direttore dei lavori limitarsi alla predetta sorveglianza tecnica, inerente alla fedele esecuzione del capitolato di appalto. Destinatari delle norme antinfortunistiche sono infatti i datori di lavoro, I dirigenti e i preposti mentre il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto, nell’Interesse del committente stesso, e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, ove non venga accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano dimostrare, in modo inequivoco, l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere (Cass., Sez. 4, n. 29792 del 1-6-2015, Pracanica).

Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si desume che il … era sia il proprietario dell’area nella quale avvenne l’Infortunio; sia l’autore delle opere edilizie abusive; sia il committente del lavori di ripristino; sia il gestore dell’impresa esecutrice; sia il responsabile del cantiere. In particolare, la concentrazione in capo al medesimo soggetto dei ruoli di committente e di gestore dell’impresa esecutrice delle opere rendeva inutile la figura del direttore dei lavori, poiché era lo stesso committente ad eseguire il progetto elaborato nel suo interesse.

Come si è appurato in questa breve disamina, la figura del direttore dei lavori, risponde per conto del committente di un eventuale infortunio in un cantiere per carenza di misure antinfortunistiche e delle disposizione legislative sulla materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo studio e l’analisi della giurisprudenza non ci ha tracciato una linea uniforme, ultimamente la Corte di Cassazione si è indirizzata con una certa prevalenza nel considerare tale figura professionale estranea agli accadimenti infortunistici.

Infatti, come analizzato in quest’ultima sentenza, nella quale gli Ermellini hanno ribadito che la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, ben potendo lo stesso direttore dei lavori limitarsi alla predetta sorveglianza tecnica, inerente alla fedele esecuzione del capitolato di appalto.

 

Girolamo Simonato

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