Licenziamento per giusta causa: nuova sentenza su abbandono posto di lavoro

Paolo Ballanti 26/06/18
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Incorre nel licenziamento per giusta causa la guardia giurata che senza giustificazioni si assenta dal servizio indipendentemente dall’intenzione di favorire azioni criminose. È quanto ha affermato la Cassazione con sentenza n. 9121 pubblicata il 12 aprile scorso. Il giudice di ultima istanza si è interrogato sull’interpretazione da dare all’articolo 140 del CCNL Vigilanza Privata del 2 maggio 2006, che inserisce l’abbandono del posto di lavoro tra le mancanze che possono condurre al licenziamento per giusta causa, stante la capacità della condotta in questione di non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte nell’accogliere il ricorso aziendale si è conformata al precedente giurisprudenziale (Cassazione n. 15441/2016) che, nell’interpretare l’articolo 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata, sul concetto di abbandono del posto di lavoro ha affermato che esso presenta una connotazione soggettiva “consistente nella coscienza e volontà della condotta di abbandono indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento”. Sempre la Cassazione nella sentenza n. 15441 ha affermato che l’apprezzamento sulla gravità della condotta “deve essere compiuto con giudizio ex ante, relativo al momento dell’inadempimento e non già ex post, alla luce del concreto verificarsi dei fatti, essendo a tal fine irrilevante il mancato verificarsi di un danno, che resta del tutto estraneo alla sfera di intervento e controllo del dipendente”.

Il pensiero della Cassazione non è scontato se è vero che in passato non sono mancati orientamenti diversi da parte degli stessi giudici di legittimità (Cassazione n. 10015/2016), che hanno sottolineato la distinzione tra “abbandono del posto di lavoro” (di gravità tale da giustificare il licenziamento) e semplice allontanamento, che per l’esiguità dell’assenza e l’incapacità di incidere sul regolare svolgimento del servizio, può sfociare solo in una sanzione disciplinare conservativa.

Nella controversia in parola la Suprema Corte si è soffermata sul licenziamento per giusta causa di una guardia giurata che, in servizio di piantonamento antirapina, si è assentata senza giustificazioni recandosi nel bar sito di fronte all’agenzia bancaria.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento affermando che l’abbandono del posto di lavoro doveva intendersi realizzato “solo quando, per modalità e tempi, l’agente si allontani favorendo eventuali intrusioni non controllate”.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 140 CCNL Vigilanza Privata ad opera della Corte d’Appello, per non aver tenuto conto che la condotta del dipendente “era stata caratterizzata dalla coscienza e volontà di allontanarsi dalla postazione di servizio con la precisa intenzione di violare le direttive più volte ricevute in ordine alle modalità di svolgimento del piantonamento fisso antirapina”.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso aziendale rimettendo la controversia alla Corte d’Appello territoriale in diversa composizione, afferma che rientra nel concetto di “abbandono del posto di lavoro” qualsiasi condotta caratterizzata dalla semplice volontà di assentarsi senza giustificazioni dalla postazione assegnata, tale da disattendere le direttive aziendali oltre alla violazione dei principi di correttezza, buona fede e diligenza.

In conclusione, l’abbandono del posto di lavoro dev’essere valutato non solo nella sua accezione “oggettiva” da intendersi come totale distacco dal bene da proteggere (circostanza non verificatasi dal momento che l’ingresso della banca era ben visibile dal bar), ma anche “soggettiva” consistente nella coscienza e consapevolezza di assentarsi dal posto di lavoro, senza perciò rispettare gli obblighi imposti dalla mansione assegnata.

Paolo Ballanti

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