Vecchi voucher: rimborso prorogato al 30 giugno

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Da oltre un anno a questa parte i buoni lavoro (c.d. voucher) non esistono più e i committenti/prestatori hanno dovuto adeguarsi alle nuove norme delineate dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra Correttiva), convertito successivamente in L. 21 giugno 2017, n. 96. L’eliminazione dell’istituto dei buoni lavoro è avvenuta per mano del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, recante “disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 17 marzo 2017.

Il provvedimento normativo appena citato all’art. 1, co. 1 ha disposto l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recanti appunto la disciplina del lavoro accessorio. Mentre al secondo comma la norma prevede la possibilità che i buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Ne consegue che la disciplina del lavoro accessorio è sì abrogata dal 17 marzo 2017, ma i voucher eventualmente già richiesti a quella data potevano essere utilizzati ancora per i rimanenti mesi dell’anno in corso.

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Vecchi voucher: quali sono i buoni rimborsabili?

Ma se un committente avesse acquistato i vecchi voucher in data successiva al 17 marzo 2017, come avrebbe potuto recuperare i soldi spesi?

Sul punto, l’INPS si era già espresso con il Messaggio n. 1652/2017 precisando che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva all’eliminazione dei voucher non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.

Come al solito, però, alle parole non sono seguiti i fatti. Per mesi i possessori di voucher “fittizi”, cioè senza alcun valore, hanno atteso le istruzioni dell’INPS per poter richiedere il rimborso, esattamente fino al 7 novembre 2017, data che coincide con l’emanazione del Messaggio n. 4405/2017 che dà finalmente il via libera alla restituzione di quanto speso.

Il documento di prassi afferma che i committenti che erano in possesso di un voucher acquistato dal 17 marzo 2017 in poi potevano presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52, il quale doveva essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto.

Successivamente, il Messaggio n. 4752/2017 dell’INPS ha chiarito che i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potevano essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.

Vecchi voucher: rimborso prorogato al 30 giugno 2018

L’INPS, ora, interviene nuovamente sui predetti termini comunicando, con mail del 9 maggio 2018, che è stato prorogato al 30 giugno 2018 il termine per richiedere il rimborso per i voucher lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Vecchi voucher: come ottenere il rimborso?

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione è meramente facoltativa.

Nelle ipotesi in cui il versamento sia avvenuto tramite bonifico, la Sede territoriale dell’Istituto invia copia della richiesta ed eventuale documentazione alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti (tramite email alla casella dedicata al lavoro occasionale) per la verifica sulla procedura di Poste (verifica estratto conto). Concluse le verifiche, la Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti darà il via libera (sempre per e-mail) all’inserimento dell’istanza di rimborso.

Una volta indicati i predetti dati, che servono per identificare correttamente il voucher da restituire, è necessario indicare la motivazione del mancato utilizzo, ossia:

  • acquisto eccessivo rispetto all’effettiva esigenza;
  • mancata effettuazione attività (specificare motivo)
  • altro (specificare).

Infine, al committente viene richiesto di indicare le modalità attraverso le quali preferisce ottenere il rimborso, barrando una delle seguenti caselle:

  • in contanti presso uffici postali se inferiori a 1.000 euro;
  • conto corrente nominativo bancario o postale;
  • carta prepagata ricaricabile (solo bancaria).

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